Ordinanza n. 157 del 2005

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ORDINANZA N. 157

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Fernanda                              CONTRI                                  Presidente

- Guido                                   NEPPI MODONA                     Giudice

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                    "

- Annibale                               MARINI                                           "

- Franco                                  BILE                                                 "

- Giovanni Maria                    FLICK                                              "

- Francesco                             AMIRANTE                                     "

- Romano                                VACCARELLA                               "

 

- Paolo                                    MADDALENA                                "

 

- Alfio                                     FINOCCHIARO                              "

 

- Alfonso                                QUARANTA                                   "

 

- Franco                                  GALLO                                            "

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura) e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con ordinanze del 1° luglio 2004 del TAR del Lazio e del 22 giugno 2004 del TAR per la Liguria sui ricorsi proposti da Rossetti Leda ed altri e da Scopinaro Lucia ed altri contro il Ministero della Giustizia, iscritte ai numeri 892 e 1015 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da laureati in giurisprudenza in possesso del titolo di avvocato nei confronti del Ministero della giustizia avente ad oggetto l’annullamento, tra gli altri, del bando di concorso per la copertura di 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 1° luglio 2004 (reg. ord. n. 892 del 2004), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura) e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

 

che le norme denunciate dettano una disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario, prevedendo in particolare che il concorso è preceduto da una prova preliminare (diretta ad accertare il possesso di requisiti culturali, e realizzata con l’ausilio di sistemi informatizzati), dalla quale sono esonerati quattro categorie di soggetti, ammessi direttamente alle prove scritte del concorso: i magistrati militari, amministrativi e contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999;

 

che il giudice a quo denuncia il combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001 e 123-bis del regio decreto n. 12 del 1941 nella parte in cui non include, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare e ammessi direttamente alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario, coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;

che, ad avviso del TAR remittente, sarebbe irragionevole, e creerebbe un vulnus al principio costituzionale dell’accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, il fatto che l’avvocato, il quale può svolgere le funzioni di docente nelle scuole di specializzazione, non possa invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore giudiziario al pari dei suoi allievi che hanno conseguito il diploma di specializzazione;

che sarebbe del pari irragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianità di iscrizione all’albo professionale – i quali  sono ammessi a concorsi di secondo grado per l’accesso alla magistratura amministrativa e contabile e all’avvocatura dello Stato, essendo a tal fine equiparati ai magistrati ordinari con qualifica di magistrato di tribunale – debbano invece sottoporsi, per essere ammessi al concorso (di primo grado) per uditore giudiziario, ad una prova preliminare da cui sono invece esonerati magistrati amministrativi, contabili e procuratori e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

che, secondo il TAR del Lazio, il legislatore non sarebbe riuscito ad operare un efficace e giusto contemperamento tra l’esigenza di snellimento del concorso e quella di attribuire ragionevole rilevanza, ai fini dell’ammissione diretta alle prove scritte, a particolari titoli o condizioni: l’omessa considerazione della situazione dei soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato, in particolare, sarebbe irrazionale e tale da determinare, per un verso, una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, rispetto agli appartenenti alle categorie beneficiarie dell’esonero, e da creare, per l’altro verso, un contrasto con l’art. 51 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la restituzione degli atti al TAR remittente sul rilievo che, successivamente all’ordinanza di remissione, è intervenuto il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 (Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario), convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262: tale decreto, nel modificare l’art. 22 della legge n. 48 del 2001, ha esteso l’esonero dalla prova preliminare a chi ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

che con ordinanza in data 22 giugno 2004 (reg. ord. n. 1015 del 2004), emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto ministeriale 28 febbraio 2004 e del decreto ministeriale 23 marzo 2004, di indizione di due concorsi per uditore giudiziario, nella parte in cui non prevedono l’esonero dalla prova preliminare e l’ammissione diretta alle prove scritte per i candidati in possesso del titolo di avvocato e di dottore di ricerca in discipline giuridiche, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001 e 123-bis del regio decreto n. 12 del 1941;

che, ad avviso del TAR remittente, la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato presenterebbe profili di arbitrarietà ed irragionevolezza, visto il già avvenuto vaglio della preparazione culturale di tali soggetti in un esame notoriamente tra i più selettivi;

 

che, inoltre, anche la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i laureati in giurisprudenza sul punto di conseguire il titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche sarebbe arbitraria e irragionevole, soprattutto se comparata con l’esonero stabilito per i soggetti sul punto di conseguire il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso (alla luce della sopravvenuta disciplina recata dal decreto-legge n. 234 del 2004) per la restituzione degli atti al TAR remittente, per la parte in cui la questione da esso sollevata non sia inammissibile o manifestamente infondata;

che, in particolare, inammissibile per genericità sarebbe, ad avviso della difesa erariale, la denuncia relativa alla disposizione che non esonera dalla prova preliminare le persone prossime al conseguimento del dottorato di ricerca.

Considerato che, essendo censurato in entrambe le ordinanze di remissione il combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura) e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto l’ambito dell’esonero dalla prova preliminare di cui all’art. 123-bis dell’ordinamento giudiziario nella disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario dettata dall’art. 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001, denunciandosi la mancata inclusione, tra i beneficiari dell’esonero, dei candidati in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (così il TAR del Lazio, che prospetta il dubbio di costituzionalità in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, ed il TAR per la Liguria, che lamenta la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione), nonché dei candidati in procinto di conseguire il titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche (così il solo TAR della Liguria);

che occorre preliminarmente osservare che, successivamente alle ordinanze di remissione, è stato emanato il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 (Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario), convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il quale, tra l’altro, ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-bis;

che in virtù di tale sopravvenuta disciplina – applicabile, per espressa previsione, anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi – tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all’art. 123-bis dell’ordinamento giudiziario sono altresì inclusi, tra gli altri, coloro che, laureatisi in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense o il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici remittenti per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni da essi sollevate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai giudici remittenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.