Ordinanza n. 140 del 2005

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ORDINANZA N. 140

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                     CONTRI                              Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                              "

- Annibale                     MARINI                                     "

- Franco                         BILE                                           "

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

- Francesco                    AMIRANTE                               "

- Ugo                             DE SIERVO                               "

- Romano                      VACCARELLA                        "

- Paolo                           MADDALENA                          "

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                       QUARANTA                             "

- Franco                         GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 28 giugno 2003, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

 

che, ad avviso del rimettente, «la legge così come interpretata prevede l’immediata concessione del nulla osta all’espulsione dell’imputato, non contemplando la sospensione della decisione del giudice in merito a siffatta questione sino al passaggio in giudicato della sentenza»;

 

che sarebbero pertanto violati gli artt. 24 e 111 Cost. in quanto l’imputato, se espulso prima del passaggio in giudicato della sentenza, viene privato della possibilità di partecipare al processo e di disporre delle condizioni necessarie per la sua difesa.

 

Considerato che il rimettente omette di individuare la norma oggetto delle censure di illegittimità costituzionale;

che l’ordinanza di rimessione difetta inoltre della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418, 385 e 156 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.