Ordinanza n. 119 del 2005

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ORDINANZA N. 119

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Fernanda                       CONTRI                                Presidente

-         Guido                           NEPPI MODONA                Giudice

-         Piero Alberto                CAPOTOSTI                              "

-         Annibale                       MARINI                                     "

-         Franco                           BILE                                           "

-         Giovanni Maria             FLICK                                       "

-         Francesco                      AMIRANTE                               "

-         Ugo                               DE SIERVO                               "

-         Romano                        VACCARELLA                        "

-         Paolo                             MADDALENA                          "

-         Alfio                             FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                         QUARANTA                             "

-         Franco                           GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 2004, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Sandro Bondi nei confronti dei dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino, promosso dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, con ricorso depositato il 22 novembre 2004 ed iscritto al n. 277 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso del 28 ottobre 2004, il Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, nel corso di un procedimento per risarcimento danni, instaurato da Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino contro il deputato Sandro Bondi in relazione a dichiarazioni asseritamente lesive dell’onore e della reputazione personali e professionali degli attori, con le quali il deputato aveva loro attribuito, soprattutto, l’esposizione, nel corso di una trasmissione televisiva, di informazioni false, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 30 settembre 2004 con la quale l’Assemblea, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente espone che i fatti oggetto del giudizio di merito sono costituiti da dichiarazioni rese dal deputato e pubblicate dai quotidiani “La Repubblica” e “Il Messaggero” dell’8 dicembre 2003, con le quali il parlamentare – commentando la trasmissione televisiva “Domenica In” della sera precedente, nel corso della quale i dottori Gianaroli e Giorlandino erano intervenuti, in qualità di esperti ginecologi, in un dibattito sul disegno di legge relativo alla procreazione medicalmente assistita – aveva affermato: «si è sentita una sola campana per lo più stonata, condita da informazioni unilaterali e false, senza avvertire il dovere di ascoltare altre voci, soprattutto di carattere scientifico, visto che erano presenti due medici entrambi contrari alla legge in discussione in Parlamento»;

che nel corso del giudizio è pervenuta la citata delibera di insindacabilità con allegata la relazione della Giunta e l’atto parlamentare ivi richiamato;

che il Tribunale sostiene che la predetta delibera è lesiva della propria sfera di attribuzioni innanzitutto per la nullità/inesistenza della deliberazione, per essere stata la stessa adottata in mancanza di relazione introduttiva, essendosi il relatore limitato a richiamare la relazione scritta predisposta dalla giunta; che è mancata ogni discussione, il che si traduce in carenza assoluta di motivazione, essendo i deputati intervenuti solo per dichiarazioni di voto, con la conseguenza che, configurandosi la delibera di insindacabilità come condizione risolutiva della potestas iudicandi attribuita al giudice dall’ordinamento, l’accertamento della sussistenza di un error in procedendo nell’adozione della stessa comporta che il giudice dei diritti è il giudice ordinario, con l’ulteriore conseguenza che ciò è sufficiente affinché la Corte dichiari l’illegittima interferenza nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria, senza dover esaminare la sussistenza o meno del nesso funzionale;

che il ricorrente deduce la palese insussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio delle funzioni parlamentari, dal momento che il nesso non può rinvenirsi con riferimento all’intervento svolto dall’on. Bondi in aula, circa diciotto mesi prima dei fatti per cui è causa, nel corso della discussione per l’approvazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita, dato il carattere generale di detto intervento;

che il Tribunale chiede, pertanto, che questa Corte – previa pronuncia di ammissibilità del conflitto – dichiari che la Camera dei deputati ha illegittimamente esercitato il proprio potere ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria, con conseguente annullamento della relativa delibera.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se “esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza”, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia il Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che dal ricorso possono ricavarsi “le ragioni del conflitto” e “le norme costituzionali che regolano la materia”, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.