ORDINANZA N. 100
ANNO 2005
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), aggiunti dall’art. 13, comma 1, della legge
30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e
di asilo), promosso con ordinanza del 17 novembre 2003 dal Tribunale di Reggio
Emilia nel procedimento penale a carico di O. S., iscritta al n. 196 del
registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che
con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale:
a) dell’art.
14, comma 5-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in riferimento all’art.
25 della Costituzione, nella parte in cui configura l’assenza di un
«giustificato motivo» come elemento costitutivo della fattispecie
incriminatrice, ivi contemplata, dello straniero che si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis dello stesso
art. 14;
b) dell’art.
14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n.
286 del 1998 – anch’esso
aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002 – in riferimento all’art. 13 della
Costituzione, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio per il reato di
cui al precedente comma 5-ter;
che, ad avviso del giudice a quo, la formula «senza giustificato
motivo» difetterebbe del requisito della determinatezza, affidando
all’interprete il compito di completare il contenuto della norma
incriminatrice, riguardo alle motivazioni idonee a giustificare la permanenza
dello straniero nel territorio dello Stato;
che l’arresto obbligatorio per il
reato in questione, d’altro canto – non potendo essere seguito dall’adozione di misure cautelari,
stante la natura contravvenzionale della fattispecie criminosa – sarebbe posto unicamente a garanzia
dell’esecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione, con conseguente
violazione dell’art. 13 Cost.
Considerato
che nell’ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie
concreta oggetto del giudizio sul quale si innesta l’incidente di costituzionalità;
che la questione deve essere
dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione
sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dall’art.
13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 13 e
25 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.