ORDINANZA N.97
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del
codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater,
e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo),
promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze
con due ordinanze del 5 aprile 2003 (iscritte ai numeri 419 e 420 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
27, prima serie speciale, dell’anno 2003), con quattro ordinanze del 24 aprile 2003
(iscritte ai numeri 625, 626, 682 e 683 del registro ordinanze 2003 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 e n. 37,
prima serie speciale, dell’anno 2003), con cinque ordinanze del 21 giugno 2003
(iscritte ai numeri da
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26
gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ventisei ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di
Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo
comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt.
13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui da un lato
prevede (art. 14, comma 5-quinquies)
che per il reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, è obbligatorio l’arresto, e
dall’altro che si procede con rito direttissimo, imponendo al giudice di
concedere, all’atto della convalida, il nulla osta all’espulsione (non
ricorrendo le «inderogabili esigenze processuali» di cui all’art. 13, comma
che il
Tribunale premette di essere investito della richiesta di convalida
dell’arresto nei confronti di stranieri per il reato di cui all’art. 14, comma
5-ter, e del conseguente giudizio
direttissimo a norma del combinato disposto degli artt. 558 cod. proc. pen. e 14, comma 5-quinquies, e che, in forza di tali
disposizioni, l’arresto «dovrebbe essere convalidato e si dovrebbe procedere a
giudizio direttissimo»;
che
tuttavia, ad avviso del rimettente, la previsione dell’arresto obbligatorio per
la fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, punita nel massimo con la pena di un
anno di arresto e perciò ritenuta all’evidenza di scarsa gravità dallo stesso
legislatore, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 Cost., violando il principio di eguaglianza che, in
relazione ad una normativa destinata ad incidere su diritti inviolabili
garantiti da trattati internazionali, non consente disparità di trattamento tra
cittadini e stranieri;
che
ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sarebbero ravvisabili, in
riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., anche in
relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, nella disciplina del giudizio direttissimo conseguente alla
convalida, destinato ad esaurirsi con una «pronuncia non di merito», in quanto
nei confronti dell’arrestato non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere, non consentita per reati contravvenzionali, e lo straniero sottoposto
a procedimento penale deve essere espulso dal questore, previo nulla osta del
giudice all’atto della convalida, con la conseguenza che lo straniero viene
privato del diritto di accedere ad un giusto processo quanto ai fatti
contestati;
che
sarebbero di conseguenza violati anche l’art. 13 Cost.,
in quanto la disciplina censurata configura «un caso di […] arresto
obbligatorio, che non trova il suo naturale sbocco nell’esercizio dell’azione
penale e nel conseguente vaglio giurisdizionale sul merito dell’accusa», e
l’art. 101, secondo comma, Cost., perché il giudice
viene espropriato «dell’esercizio della giurisdizione» ed è assoggettato «ad
una decisione amministrativa del questore, dalla quale deriva il contenuto
necessitato della sua pronuncia»;
che il
Tribunale, ritenendo i prospettati dubbi di legittimità costituzionale
rilevanti ai fini della decisione sulla convalida dell’arresto, ha sospeso il
«giudizio di convalida» e, affermando che «non può farsi luogo al giudizio
direttissimo, la cui celebrazione presuppone l’avvenuta convalida dell’arresto,
che in questo caso manca, in forza della sospensione» e che «non sembra […] si
possa sospendere anche il giudizio direttissimo, che non è ancora instaurato»,
ha disposto «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda
con il rito ordinario»;
che nei
giudizi iscritti ai numeri 419, 420, 683, 770 del registro ordinanze del 2003 e
al n. 491 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque
infondate.
Considerato che il rimettente
dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111
della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto
dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui da un
lato prevede che per il reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto è obbligatorio
l’arresto, e dall’altro che si procede con il rito direttissimo, imponendo al
giudice di concedere, all’atto della convalida, il nulla osta all’espulsione e
di pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
che,
stante l’identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi;
che il
primo gruppo di questioni ha ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio
in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre
2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
che,
successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza
n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma
5-ter del medesimo articolo è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che gli
atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente;
che, con
riferimento al secondo gruppo di questioni, in tutti i giudizi a quibus il
Tribunale ha sospeso il giudizio di convalida dell’arresto e, rilevato che per
tale reato non si poteva fare luogo al giudizio direttissimo, la cui
celebrazione presuppone l’avvenuta convalida dell’arresto, ha ordinato «la
restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito
ordinario»;
che, a
prescindere dalla ritualità del provvedimento con cui è stata disposta la
restituzione degli atti al pubblico ministero, non vi è dubbio che il Tribunale
rimettente si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle
norme della cui legittimità costituzionale dubita;
che le relative questioni devono
pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di
rilevanza (sentenza
n. 223 del 2004, ordinanza
n. 332 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
riuniti
i giudizi,
1) ordina la restituzione degli atti al
Tribunale di Firenze in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti
l’art. 14, comma 5-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), inserito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui stabilisce
che per il reato previsto dal comma 5-ter
del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
2)
dichiara la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art.
558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies,
del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101,
secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI,
Presidente
Guido NEPPI MODONA,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 10 marzo 2005