ORDINANZA N. 94
composta dai
signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
ammissibilità del conflitto fra poteri dello Stato sorto a seguito della
deliberazione della Camera dei deputati del 27 maggio 2003, relativa alla
insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dall’onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo
Caselli, promosso dal Tribunale di Bologna, prima sezione penale, con ricorso
depositato il 2 novembre 2004 ed iscritto al n. 274 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 26
gennaio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, con
ordinanza del 27 ottobre 2004, il Tribunale di Bologna, prima sezione penale,
ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 27 maggio 2003
con la quale – in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere – è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio
Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a
mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle
sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale premette che
il deputato Sgarbi è stato rinviato a giudizio, assieme al direttore del
quotidiano “Il Resto del Carlino”, per aver offeso gravemente – con
dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo apparso sul
menzionato quotidiano in data 31 dicembre 1998 – la reputazione del dott.
Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo, indicandolo espressamente quale causa della morte per suicidio del
magistrato Luigi Lombardini, avvenuta in data 11 agosto 1998, in quanto avrebbe
tenuto nei confronti di quest’ultimo un comportamento di violenza
intollerabile, tale da condurlo alla disperazione e, quindi, al suicidio;
che, instauratosi, a seguito
di querela da parte del dott. Caselli, il procedimento penale nei confronti
dell’onorevole Sgarbi, la Camera dei deputati, con la delibera oggetto di
conflitto, ha stabilito che le dichiarazioni in argomento dovevano ritenersi
rientranti nella prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., facendo
proprie le conclusioni cui era pervenuta la Giunta per le autorizzazioni secondo
cui esse, oltre ad inserirsi nel contesto di una perdurante polemica politica
condotta dal deputato Sgarbi nei confronti dell’operato di certi magistrati,
trovavano anche una sostanziale corrispondenza nell’interrogazione a risposta
orale presentata dal medesimo in data 15 settembre 1998 (Atto Camera n.
3-02843);
che il giudice a quo rammenta poi che, nelle more del
procedimento, è entrata in vigore la legge 20 giugno 2003, n. 140, contenente
disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 Cost., precisando di aver sollevato,
nel corso del medesimo giudizio, una questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3 di detta legge, ritenuto esorbitante rispetto ai limiti fissati
dall’art. 68, primo comma, Cost. per l’immunità parlamentare;
che, a seguito della decisione
di questa Corte, con la sentenza n. 120 del
2004, della menzionata questione incidentale, il Tribunale di Bologna
ritiene di aver conservato intatto il proprio potere di sollevare conflitto di
attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilità, in quanto, nella
citata sentenza, in merito alla difficile problematica della definizione dei
limiti del c.d. nesso funzionale, è stato sostanzialmente ribadito il
precedente orientamento della Corte (v. sentenze n. 10,
n. 11, n. 56, n. 320, n. 321 e n. 420 del 2000
e sentenza n. 50
del 2002) secondo cui non tutte le affermazioni rese dai componenti del
Parlamento possono godere della prerogativa costituzionale
dell’insindacabilità, essendo invece sempre necessario che le opinioni rese
siano legate con l’attività di funzione dal citato nesso, il quale costituisce
il punto di equilibrio tra le garanzie dei parlamentari, il principio di
uguaglianza ed i diritti dei terzi oggetto delle dichiarazioni contestate;
che il ricorrente ricorda che
la più recente sentenza
n. 246 del 2004, confermando simile orientamento, ha ribadito che la
portata del nesso funzionale deve essere valutata caso per caso;
che, nel caso specifico, la
delibera di insindacabilità si fonda, secondo il Tribunale, su due presupposti:
la sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni oggetto del processo penale
e l’interrogazione parlamentare sopra richiamata, nonché l’interpretazione
dell’art. 68, primo comma, Cost., data dalla Camera dei deputati, secondo la
quale la prerogativa in questione ricomprende l’attività di denuncia e di
critica da parte del parlamentare;
che tali presupposti, però,
appaiono al Tribunale in netto contrasto con la puntuale lettura del testo
costituzionale, compiuta alla luce della menzionata giurisprudenza di questa
Corte, e ciò da un lato perché non c’è corrispondenza tra le dichiarazioni rese
alla stampa e l’atto di funzione invocato, dall’altro perché tali dichiarazioni
solo genericamente possono ricondursi ad un’attività di denuncia e di critica;
che, richiamando le già citate
sentenze n. 10
e n. 420 del
2000 di questa Corte, il Tribunale confliggente rammenta che in simili casi
l’art. 68, primo comma, Cost. non può essere invocato;
che il Tribunale precisa, poi,
di essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, essendo organo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza,
a nulla rilevando che il ricorso abbia la forma dell’ordinanza;
che il
ricorrente conclude, quindi, nel senso che la delibera di insindacabilità assunta
dalla Camera dei deputati è da ritenere lesiva delle attribuzioni
costituzionali dell’autorità giudiziaria e chiede a questa Corte di dichiarare
che non spetta alla Camera emettere tale delibera e di disporne il conseguente
annullamento.
Considerato che
l’adozione, da parte di un organo giurisdizionale che solleva un conflitto tra
poteri dello Stato, della forma dell’ordinanza anziché del ricorso per l’atto
introduttivo del giudizio – come è accaduto nel caso di specie – non comporta,
per sé sola, l’irricevibilità del conflitto (v., per tutte, sentenze n. 10
e n. 11 del 2000,
n. 298 del 2004);
che in
questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare se il sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato sia ammissibile valutando, senza contraddittorio tra le
parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, impregiudicata
rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità;
che, quanto
al requisito soggettivo, il Tribunale di Bologna, prima sezione penale, è
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà
del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza,
costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che
analogamente la Camera dei deputati, che ha deliberato l’insindacabilità delle
opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà
del potere che rappresenta;
che, per
quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la
menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme
costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei
deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente
illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano
nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia
di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che,
pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla
competenza della Corte.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bologna, prima sezione
penale, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato
in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria
della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente
Tribunale di Bologna, prima sezione penale;
b) che l’atto
introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati
alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova
dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio
2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2005.