ORDINANZA N. 94
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto fra poteri dello
Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27
maggio 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Vittorio Sgarbi nei
confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Bologna, prima
sezione penale, con ricorso depositato il 2 novembre 2004 ed iscritto al n. 274
del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 26
gennaio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, con ordinanza del 27 ottobre 2004, il Tribunale di
Bologna, prima sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera
adottata il 27 maggio 2003 con la quale – in conformità alla proposta della
Giunta per le autorizzazioni a procedere – è stato dichiarato che i fatti per i
quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il
delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da
quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi,
insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale premette
che il deputato Sgarbi è stato rinviato a giudizio, assieme al direttore del
quotidiano “Il Resto del Carlino”, per aver offeso gravemente – con
dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in
un articolo apparso sul menzionato quotidiano in data 31 dicembre 1998 – la
reputazione del dott. Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, indicandolo espressamente quale causa della
morte per suicidio del magistrato Luigi Lombardini, avvenuta in data 11 agosto
1998, in quanto avrebbe tenuto nei confronti di quest’ultimo un comportamento
di violenza intollerabile, tale da condurlo alla disperazione e, quindi, al
suicidio;
che, instauratosi, a seguito
di querela da parte del dott. Caselli, il procedimento penale nei confronti
dell’onorevole Sgarbi, la Camera dei deputati, con la delibera oggetto di
conflitto, ha stabilito che le dichiarazioni in argomento dovevano ritenersi
rientranti nella prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., facendo proprie le conclusioni cui era pervenuta la
Giunta per le autorizzazioni secondo cui esse, oltre ad inserirsi nel contesto
di una perdurante polemica politica condotta dal deputato Sgarbi nei confronti
dell’operato di certi magistrati, trovavano anche una sostanziale corrispondenza
nell’interrogazione a risposta orale presentata dal medesimo in data 15
settembre 1998 (Atto Camera n. 3-02843);
che il giudice a quo rammenta poi che, nelle more del
procedimento, è entrata in vigore la legge 20 giugno 2003, n. 140, contenente
disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 Cost.,
precisando di aver sollevato, nel corso del medesimo giudizio, una questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 di detta legge, ritenuto esorbitante
rispetto ai limiti fissati dall’art. 68, primo comma, Cost.
per l’immunità parlamentare;
che, a seguito della
decisione di questa Corte, con la sentenza n. 120 del
2004, della menzionata questione incidentale, il Tribunale di Bologna
ritiene di aver conservato intatto il proprio potere di sollevare conflitto di
attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilità, in quanto, nella
citata sentenza, in merito alla difficile problematica della definizione dei
limiti del c.d. nesso funzionale, è stato sostanzialmente ribadito il
precedente orientamento della Corte (v. sentenze n. 10,
n. 11, n. 56, n. 320, n. 321 e n. 420 del 2000
e sentenza n. 50
del 2002) secondo cui non tutte le affermazioni rese dai componenti del
Parlamento possono godere della prerogativa costituzionale
dell’insindacabilità, essendo invece sempre necessario che le opinioni rese
siano legate con l’attività di funzione dal citato nesso, il quale costituisce
il punto di equilibrio tra le garanzie dei parlamentari, il principio di
uguaglianza ed i diritti dei terzi oggetto delle dichiarazioni contestate;
che il ricorrente ricorda
che la più recente sentenza n. 246 del
2004, confermando simile orientamento, ha ribadito che la portata del nesso
funzionale deve essere valutata caso per caso;
che, nel caso specifico, la
delibera di insindacabilità si fonda, secondo il Tribunale, su due presupposti:
la sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni oggetto del processo penale
e l’interrogazione parlamentare sopra richiamata, nonché l’interpretazione
dell’art. 68, primo comma, Cost., data dalla Camera
dei deputati, secondo la quale la prerogativa in questione ricomprende
l’attività di denuncia e di critica da parte del parlamentare;
che tali presupposti, però,
appaiono al Tribunale in netto contrasto con la puntuale lettura del testo
costituzionale, compiuta alla luce della menzionata giurisprudenza di questa
Corte, e ciò da un lato perché non c’è corrispondenza tra le dichiarazioni rese
alla stampa e l’atto di funzione invocato, dall’altro perché tali dichiarazioni
solo genericamente possono ricondursi ad un’attività di denuncia e di critica;
che, richiamando le già
citate sentenze
n. 10 e n.
420 del 2000 di questa Corte, il Tribunale confliggente rammenta che in
simili casi l’art. 68, primo comma, Cost. non può
essere invocato;
che il Tribunale precisa,
poi, di essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, essendo
organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere di
appartenenza, a nulla rilevando che il ricorso abbia la forma dell’ordinanza;
che il ricorrente
conclude, quindi, nel senso che la delibera di insindacabilità assunta dalla
Camera dei deputati è da ritenere lesiva delle attribuzioni costituzionali
dell’autorità giudiziaria e chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta
alla Camera emettere tale delibera e di disporne il conseguente annullamento.
Considerato che l’adozione, da parte di un organo giurisdizionale che
solleva un conflitto tra poteri dello Stato, della forma dell’ordinanza anziché
del ricorso per l’atto introduttivo del giudizio – come è accaduto nel caso di
specie – non comporta, per sé sola, l’irricevibilità del conflitto (v., per
tutte, sentenze
n. 10 e n.
11 del 2000, n.
298 del 2004);
che in questa fase la
Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, a deliberare se il sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sia ammissibile valutando, senza contraddittorio tra le
parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, impregiudicata
rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità;
che, quanto al requisito
soggettivo, il Tribunale di Bologna, prima sezione penale, è legittimato a
sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in
relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza,
costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che analogamente la
Camera dei deputati, che ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni
espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in
quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto riguarda
il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della
propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in
conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una
deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente
illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano
nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia
di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la
materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bologna, prima sezione
penale, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo
indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria
della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente
Tribunale di Bologna, prima sezione penale;
b) che l’atto
introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati
alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova
dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio
2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2005.