ORDINANZA N. 91
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della
legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), promossi,
nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con
ordinanza del 17 settembre 2003 (iscritta al n. 485 del registro ordinanze 2004
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza in
data 11 novembre 2003 (iscritta al n. 486 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza
del 9 ottobre 2003 (iscritta al n. 509 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 4
novembre 2003 (iscritta al n. 510 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 3
febbraio 2004 (iscritta al n. 605 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza in data
11 dicembre 2003 (iscritta al n. 623 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 9
dicembre 2003 (iscritta al n. 624 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2004).
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio
2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha
sollevato, con sette ordinanze di analogo tenore (r.o. numeri 485, 486, 509,
510, 605, 623 e 624 del 2004), questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al
codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta
delle parti);
che, in
particolare, ad avviso del rimettente sarebbero violati l’art. 3 della
Costituzione, in quanto la disciplina censurata «consente di formulare la
richiesta [di applicazione della pena] oltre il termine fissato dall’art. 446,
comma 1, cod. proc. pen.», e l’art. 111 Cost. perché, su richiesta
dell’imputato, viene imposta una sospensione del dibattimento non inferiore a
quarantacinque giorni, con decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla
data di pubblicazione della legge;
che, quanto alla
violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente osserva che mentre l’istituto del
patteggiamento persegue, in via generale, uno scopo fondamentalmente deflativo,
la disposizione transitoria censurata, consentendo la presentazione della
richiesta anche quando il dibattimento è in fase avanzata, frustrerebbe le
finalità dell’istituto;
che la
sospensione di quarantacinque giorni a fronte della semplice richiesta
dell’imputato contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del
processo, inteso come garanzia non solo per l’imputato, ma per tutte le parti
processuali e per la collettività in generale;
che inoltre la
disposizione censurata, fissando il termine per la proposizione della richiesta
dell’imputato a far data dalla prima udienza utile successiva alla pubblicazione
della legge, anziché dalla sua entrata in vigore, contrasterebbe con l’art. 3
Cost. e con il principio della ragionevole durata del processo;
che
l’applicazione della pena nel corso del dibattimento sacrificherebbe anche
l’esercizio del diritto di azione della parte civile costituita;
che in tutti i
giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili e comunque infondate, essendo analoghe a quella
recante il n. 747 del registro ordinanze del 2003, per la quale era stato a suo
tempo depositato atto di intervento, contestualmente allegato.
Considerato che tutte le ordinanze censurano, in
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la disciplina transitoria
prevista dall’art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena
su richiesta delle parti), nella parte in cui consente di formulare la
richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, come modificato dall’art. 1 della medesima legge, anche nel corso del
dibattimento, oltre il termine stabilito dall’art. 446, comma 1, cod. proc.
pen., e impone, su richiesta dell’imputato, una sospensione del dibattimento
per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità
di chiedere l’applicazione della pena;
che, avendo
tutte le ordinanze per oggetto la medesima questione, deve essere disposta la
riunione dei relativi giudizi;
che questioni
identiche sono già state dichiarate infondate da questa Corte con la sentenza n. 219 del
2004, sulla base del rilievo di ordine generale che il legislatore gode di
ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali
di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già
esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente
irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale;
che,
successivamente a tale sentenza, ulteriori questioni del tutto analoghe,
sollevate dallo stesso rimettente, sono state dichiarate manifestamente
infondate con ordinanza
n. 420 del 2004;
che, non
risultando profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nelle
pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della
legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
febbraio 2005.
Fernanda
CONTRI, Presidente
Guido
NEPPI MODONA, Redattore
Depositata
in Cancelleria l'8 marzo 2005.