ORDINANZA N. 90
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del
codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal
Tribunale di Firenze con ordinanza del 29 novembre 2003, iscritta al n. 488 del
registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio
2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui, in relazione al reato
di cui all’art. 13, comma 13, del medesimo decreto, prevede l’arresto
dell’autore del fatto e che si proceda con il rito direttissimo, imponendo al
giudice di concedere, all’atto della convalida, il nulla osta all’espulsione e
di pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
che il Tribunale, investito della convalida
dell’arresto, premette che, pur in mancanza di una contestazione specifica in
ordine alla disposizione violata, dalla descrizione del fatto e in particolare
dalla riferita «assenza della autorizzazione ministeriale» appare evidente che
si procede per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del decreto legislativo
n. 286 del 1998;
che, ad avviso del rimettente, la previsione
dell’arresto facoltativo per una fattispecie
punita nel massimo con la pena di un anno di arresto, e perciò ritenuta
all’evidenza di scarsa gravità dallo stesso legislatore, si pone in contrasto
con gli artt. 2, 3 e 10 Cost., violando il principio di eguaglianza che, in
relazione ad una normativa destinata ad incidere su diritti inviolabili
garantiti da trattati internazionali, non consente disparità di trattamento tra
cittadini e stranieri;
che ulteriori dubbi di legittimità
costituzionale sarebbero ravvisabili, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.,
anche in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo, nella disciplina del giudizio direttissimo conseguente alla
convalida, destinato ad esaurirsi con una «pronuncia non di merito», in quanto
nei confronti dell’arrestato non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere, non consentita per reati contravvenzionali, e lo straniero sottoposto
a procedimento penale deve essere espulso dal questore, previo nulla osta del
giudice all’atto della convalida;
che sarebbero di conseguenza violati anche l’art.
13 Cost., in quanto la disciplina censurata configura «un caso di […] arresto
obbligatorio, che non trova il suo naturale sbocco nell’esercizio dell’azione
penale e nel conseguente vaglio giurisdizionale sul merito dell’accusa», e
l’art. 101, secondo comma, Cost., perché il giudice viene espropriato
«dell’esercizio della giurisdizione» ed è assoggettato «ad una decisione
amministrativa del questore, dalla quale deriva il contenuto necessitato della
sua pronuncia»;
che il Tribunale, ritenendo i dubbi di
legittimità costituzionale prospettati rilevanti ai fini della decisione sulla
convalida dell’arresto, ha sospeso il «giudizio di convalida» e, affermando che
«non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone
l’avvenuta convalida dell’arresto, che in questo caso manca, in forza della
sospensione», e che «non sembra […] si possa sospendere anche il giudizio
direttissimo, che non è ancora instaurato», ha disposto «la restituzione degli
atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario».
Considerato che Tribunale di Firenze ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui, in relazione
al reato di cui all’art. 13, comma 13, del medesimo decreto, prevede l’arresto
dell’autore del fatto e che si proceda con il rito direttissimo, imponendo al
giudice di concedere all’atto della convalida il nulla osta all’espulsione e di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
che, con riferimento alla questione concernente
il giudizio direttissimo, il Tribunale ha sospeso il giudizio di convalida
dell’arresto e, ritenendo che per tale ragione non si poteva instaurare il
giudizio direttissimo, ha ordinato «la restituzione degli atti al pubblico
ministero perché proceda, per questo reato, con il rito ordinario»;
che, a prescindere dalla ritualità del
provvedimento con cui è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico
ministero, non vi è dubbio che il Tribunale rimettente si è spogliato del
processo e non può più fare applicazione delle norme della cui legittimità
costituzionale dubita;
che
la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza (sentenza n. 223 del
2004, ordinanza
n. 332 del 2004);
che,
quanto alla questione relativa alla previsione dell’arresto per il reato di cui
all’art. 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il giudice a quo non descrive il fatto oggetto di
contestazione e ritiene di poter individuare il titolo del reato per cui
procede sulla base della considerazione che nella contestazione è fatta
«menzione dell’assenza della autorizzazione ministeriale»;
che il divieto di rientro nel territorio dello
Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno (art. 13,
comma 13, primo periodo) accede peraltro a qualunque forma di espulsione;
che la violazione di tale divieto è diversamente
punita a seconda che l’espulsione sia stata disposta con provvedimento del
prefetto (art. 13, comma 13, secondo periodo) ovvero con provvedimento del
giudice (art. 13, comma 13-bis, primo
periodo), o ancora che si tratti di espulsione disposta con provvedimento
prefettizio e lo straniero già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso abbia fatto reingresso nel territorio nazionale (art. 13, comma 13-bis, secondo periodo);
che alla luce di tali
rilievi, e a prescindere dalla circostanza che il rimettente nel riferirsi alla
disposizione oggetto di censura qualifica l’arresto a volte come facoltativo e
a volte come obbligatorio, l’individuazione della fattispecie oggetto del
giudizio a quo risulta del tutto
incerta e non consente il necessario controllo sulla rilevanza
della questione;
che pertanto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di
questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile
(v., ex plurimis, ordinanza
n. 257 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura
penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
Fernanda
CONTRI, Presidente
Guido
NEPPI MODONA, Redattore
Depositata
in Cancelleria l'8 marzo 2005.