SENTENZA
N. 88
composta
dai signori:
-
Fernanda CONTRI
Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
- Franco
BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a
seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 gennaio 2001, relativa
alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giovanni Di Fonzo nei
confronti di Nicola Fosco, promosso con ricorso del Tribunale di Lanciano,
notificato il 10 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 23 successivo ed
iscritto al n. 39 del registro conflitti 2002.
Visto l’atto di costituzione
della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del
25 gennaio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;
udito l’avv.to Roberto Nania
per la Camera dei deputati.
1. – Con ricorso del 3 maggio 2001, depositato nella
cancelleria della Corte l'8 ottobre 2001, il Tribunale di Lanciano – investito
di un giudizio civile promosso da Nicola Fosco nei confronti del deputato
Giovanni Di Fonzo, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, in
relazione ad espressioni utilizzate da quest'ultimo nel corso di interviste ad
organi di stampa e trasmissioni televisive, ritenute dall'attore offensive – ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea
il 16 gennaio 2001 (documento IV-quater,
n. 164), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il
procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Di Fonzo nell'esercizio
delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Il Tribunale ricorrente – dopo aver esposto i fatti che hanno dato luogo
alla vicenda processuale ed analizzato, in particolare, le
dichiarazioni indicate nell'atto di citazione come asseritamente
diffamatorie – ritiene che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la
deliberazione di insindacabilità sia frutto «di una erronea e non corretta
valutazione dei presupposti fissati dall'art. 68, comma 1, Cost. alla
operatività della irresponsabilità dei membri del Parlamento».
In particolare, il ricorrente lamenta la totale assenza di un
effettivo collegamento funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio delle
attribuzioni proprie del parlamentare: collegamento non integrato né dal mero
esercizio di una critica politica, né dalla generica comunanza tematica tra le
dichiarazioni rese dal deputato Di Fonzo e l’attività ispettiva svolta da un
diverso parlamentare nell’altro ramo del Parlamento; da ciò consegue – conclude
il ricorrente – che la delibera della Camera con la quale è stata affermata la
insindacabilità è idonea, per la sua illegittimità, a menomare la sfera delle
attribuzioni dell'autorità giudiziaria e, pertanto, ne va richiesto
l’annullamento.
2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 363 del
18 luglio 2002, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo
del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione.
Ricevuta in data 22 luglio 2002 la comunicazione dell’ordinanza di
ammissibilità del conflitto, il Tribunale di Lanciano ne ha notificato copia,
unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, in data 10 ottobre 2002, depositando, poi, gli atti
notificati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 23
ottobre 2002.
3. – Con atto depositato il 29 ottobre 2002, si è costituita in giudizio
la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, eccependo, in via
preliminare, la inammissibilità ed improcedibilità del conflitto per la tardiva
notificazione dell’ordinanza di ammissibilità e del ricorso, sul presupposto
della natura perentoria del termine per essa stabilito.
In via subordinata, la difesa della Camera deduce l’inammissibilità del
ricorso «per carenza di interesse del tribunale ricorrente»: ciò in quanto, nel
ricorso introduttivo, l’organo giurisdizionale avrebbe espressamente
riconosciuto la sussumibilità delle manifestazioni del pensiero del deputato Di
Fonzo «nell’esercizio del diritto di critica politica»; con la conseguenza che,
anche nell’ipotesi di accoglimento del conflitto, continuerebbe pur sempre a
spiegare efficacia la generale tutela ex
art. 21 della Costituzione, idonea ad escludere l’antigiuridicità
dell’ipotetico fatto illecito e tale da rendere del tutto superflua la
dimostrazione della riconducibilità o meno delle dichiarazioni medesime alla
funzione parlamentare.
Nel merito, la Camera ha chiesto il rigetto del ricorso, ravvisando una
«sostanziale corrispondenza dei significati» tra le opinioni ascritte al
parlamentare ed i contenuti di un atto ispettivo che, sebbene proveniente da
altro parlamentare, risulterebbe comunque sufficiente ad attivare la
prerogativa dell’insindacabilità, pena una irragionevole disparità di
trattamento dei membri del Parlamento nell’applicazione della garanzia.
In prossimità dell’udienza pubblica, la difesa della Camera dei deputati
ha depositato una memoria illustrativa in cui, ribadite le argomentazioni
svolte in sede di costituzione in giudizio, ha ulteriormente eccepito
l’improcedibilità del conflitto per la tardività della notificazione.
1. – Il
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di
Lanciano, investe la deliberazione con cui, il 16 gennaio 2001, la Camera dei
deputati ha ritenuto insindacabili – ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione – i fatti per i quali il deputato Giovanni Di Fonzo è stato
convenuto in giudizio da Nicola Fosco al fine di ottenerne la condanna al
risarcimento dei danni, in quanto concernenti opinioni espresse nell’esercizio
delle funzioni parlamentari.
Il Tribunale ricorrente assume che le specifiche dichiarazioni oggetto
del giudizio risarcitorio non possano qualificarsi tali, stante la inesistenza
del necessario e specifico collegamento tra le dichiarazioni in questione e
l’esercizio dell’ufficio parlamentare; con la conseguenza che la Camera dei
deputati, con la citata deliberazione di insindacabilità, ha illegittimamente
esercitato il proprio potere ed in tal modo leso le attribuzioni costituzionali
dell’autorità giudiziaria.
2. – Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei deputati ha,
preliminarmente, eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità del conflitto, stante
l’inosservanza, da parte dell’organo ricorrente, del termine perentorio fissato
per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità.
3. – L’eccezione è fondata.
La peculiare disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato contempla l’avvio, rimesso all’iniziativa della parte interessata, di due
distinte ed autonome fasi procedurali,
destinate a concludersi, la prima, con la preliminare e sommaria delibazione
circa l’ammissibilità del conflitto e, la seconda, con la pronuncia sul merito,
oltre che con il definitivo giudizio sull’ammissibilità.
È onere del ricorrente, a conclusione
della prima fase ed affinché si possa aprire la seconda, provvedere alla
notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità, entro il termine
da quest’ultima fissato. In proposito, questa Corte ha già ripetutamente
affermato – sussistendo, in generale, «l’esigenza costituzionale che il
giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle
parti confliggenti» (cfr. sentenza n. 116 del
2003) – che tale termine «è da osservarsi a pena di decadenza, secondo
quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (in connessione con l’art. 36 del testo unico delle leggi
sul Consiglio stesso, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile
nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui
all’art. 22, legge n. 87 del 1953» (cfr. ordinanza n. 386
del 1985 e sentenza
n. 200 del 2001).
Nella specie, il ricorso e l’ordinanza risultano notificati in data 10
ottobre 2002 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni
fissato nell’ordinanza medesima. Né varrebbe invocare, in senso contrario, la
sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale (legge 7 ottobre 1969, n. 742), trattandosi di disciplina inapplicabile ai giudizi davanti a
questa Corte (cfr. ordinanza n. 126
del 1997 e sentenze
n. 233 del 1993 e n. 35 del 1999).
Non può, pertanto, procedersi allo svolgimento dell’ulteriore fase del
giudizio, non essendo stato rispettato il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità.
per questi
motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di
Lanciano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI,
Presidente
Giovanni Maria
FLICK, Redattore
Depositata in
Cancelleria l'8 marzo 2005.