ORDINANZA N. 86
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali,
dal Giudice di pace di Vibo Valentia con ordinanze del 4 febbraio e 10 marzo
2004, rispettivamente iscritte ai numeri 742 e 743 del registro ordinanze 2004
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26
gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze
testualmente identiche (r.o. n. 742 e n. 743 del 2004) il Giudice di pace di
Vibo Valentia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio davanti al
giudice di pace sia dato avviso all’imputato, a pena di nullità, della
«possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie» ai sensi
dell’art. 35 del medesimo decreto;
che il giudice a quo,
ritenuta la rilevanza della questione in quanto concernente «la validità della
citazione in giudizio», osserva che l’art. 35 menzionato prevede al comma 1 che
il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con
sentenza estinto il reato quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima
dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno e di aver eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato, e che, inoltre, ai sensi del comma 3
il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non
superiore a tre mesi, se l’imputato chiede nell’udienza di comparizione di
poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo
potuto fare in precedenza;
che a giudizio del rimettente la mancata previsione
nell’art. 20 della necessità di dare avviso all’imputato delle facoltà di cui
ai commi 1 e 3 dell’art. 35 determina «una chiara violazione dei principi
costituzionali ed in particolare degli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché
l’imputato non viene posto nella condizione di poter scegliere di avvalersi
della facoltà di estinguere il reato ai sensi dell’art. 35 citato, facoltà che
deve essere esercitata prima dell’udienza di comparizione».
Considerato che il rimettente dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non
prevede che nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace sia dato
avviso all’imputato, a pena di nullità, della «possibilità di estinguere il
reato a mezzo di condotte riparatorie» ai sensi dell’art. 35 del medesimo
decreto;
che, stante l’identità delle ordinanze di rimessione, deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza
n. 11 del 2004;
che peraltro le ordinanze di rimessione difettano della descrizione delle
fattispecie oggetto dei giudizi a quibus
e sono del tutto carenti di motivazione in ordine
alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni,
essendo i parametri costituzionali invocati
apoditticamente;
che le questioni devono
pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. ordinanze numeri 349 e 333 del 2004, 1
del 2003 e 239
del 2002).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art.
20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Vibo Valentia con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.