ORDINANZA N. 84
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al
codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta
delle parti), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di
Torre Annunziata con ordinanza del 12 febbraio 2004, iscritta al n. 667 del
registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Torre
Annunziata ha sollevato, su eccezione delle parti, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al
codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta
delle parti);
che il rimettente, rilevato che «è già stata sollevata
analoga questione da questo ufficio» con ordinanza del 9 dicembre 2003, alla
quale «si rimette», ha disposto la sospensione del procedimento e ordinato la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Considerato che l’ordinanza non contiene
alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale, peraltro neppure esattamente
identificata nei suoi requisiti minimi, in quanto il rimettente si limita a
richiamare integralmente le motivazioni contenute in una precedente ordinanza
dello stesso Tribunale;
che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di
legittimità costituzionale questioni motivate solo per relationem, in quanto il rimettente deve rendere esplicite le
ragioni per cui ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione
sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal
rinvio al contenuto di altre ordinanze, sia pure emesse dallo stesso giudice,
tanto più se in altri procedimenti (v., tra le tante, sentenze n. 242 del 1999
e n. 79 del 1996,
ordinanze n. 498
del 2002 e n.
232 del 2000);
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla
non manifesta infondatezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno
2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di
applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevata dal Tribunale di
Torre Annunziata con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.