ORDINANZA
N. 81
REPUBBLICA
ITALIANA
composta
dai signori:
-
Fernanda CONTRI Presidente
-
Guido NEPPI MODONA Giudice
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
-
Paolo MADDALENA "
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Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n.
1082 (Trasferimento dell’Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico» da
Palazzo San Gervasio a Matera), promosso con ordinanza del 6 giugno 2003 dal
Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra la “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” e il Ministero
per i beni e le attività culturali, iscritta al n. 609 del registro ordinanze
2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di
costituzione della “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” e del Ministero per i beni e le attività
culturali;
udito nell’udienza
pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;
udito l’avv. dello Stato
Franco Favara per il Ministero per i beni e le attività culturali.
Ritenuto che, con ordinanza
depositata il 6 giugno 2003, il Tribunale di Potenza ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082
(Trasferimento dell’Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico» da Palazzo
San Gervasio a Matera), nella parte in cui dispongono il trasferimento della
sede della fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” dal Comune di
Palazzo San Gervasio a Matera, con attribuzione al Ministero dell’educazione
nazionale del compito di destinare all’uopo i locali adatti in Matera,
eventualmente aggregando la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni
similari della città (art. 1), demandando ad un successivo decreto reale la
necessaria riforma dello statuto dell’ente e l’emanazione delle norme di
attuazione (art. 2);
che,
nel giudizio a quo, la suddetta fondazione
ha chiesto, nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività
culturali), di essere riconosciuta proprietaria della pinacoteca “Camillo
d’Errico”, con la condanna dell’amministrazione convenuta alla restituzione
della suddetta collezione artistica;
che,
con sentenza non definitiva del 28 ottobre – 19 dicembre 2002, l’ente attore è
stato riconosciuto unico ed esclusivo proprietario della pinacoteca;
che
l’accoglimento della domanda restitutoria sarebbe invece precluso – ad avviso
del giudicante – dall’art. 1 della citata legge n. 1082 del 1939, nella parte
in cui appunto stabilisce che la biblioteca e la pinacoteca debbano essere
necessariamente conservate nel Comune di Matera;
che
la disciplina, di carattere eccezionale rispetto a quella generale dei beni
artistici, dettata dalla disposizione richiamata e dal successivo art. 2,
sarebbe tuttavia lesiva, secondo lo stesso giudice, sia del principio di
eguaglianza, sia – trattandosi di fondazione di origine testamentaria – del
diritto di disporre per testamento dei propri beni garantito, quale corollario
del diritto di proprietà, dall’art. 42 della Costituzione, sia, infine, del
diritto delle persone giuridiche private, derivante dall’art. 16 della Costituzione,
di fissare la propria sede in qualsiasi parte del territorio nazionale;
che,
con atto del 18 settembre 2003, è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione;
che,
con successivo atto depositato il 23 settembre 2003, l’Avvocatura dello Stato,
ritirando l’intervento spiegato per il Presidente del Consiglio dei ministri,
si è costituita in giudizio per il Ministero per i beni e le attività
culturali, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione,
ulteriormente illustrando le proprie conclusioni con memoria depositata il 13
gennaio 2005;
che,
con atto depositato il 21 gennaio 2005, si è costituita in giudizio la
fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico”.
Considerato, in via preliminare,
che la costituzione in giudizio della Fondazione “Biblioteca e pinacoteca
Camillo d’Errico” è inammissibile, in quanto effettuata dopo la scadenza del
termine di cui all’art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che la memoria illustrativa depositata dal
Ministero per i beni e le attività culturali il 13 gennaio 2005 è irricevibile,
in quanto tardiva in relazione al termine fissato dall’art. 10 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che
il giudizio a quo, dopo la decisione
in ordine alla proprietà della pinacoteca, ha ad oggetto esclusivamente – per
quanto emerge dall’ordinanza di rimessione – la domanda di restituzione della
pinacoteca stessa in favore della fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo
d’Errico”, con sede in Matera;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, il petitum come sopra individuato non è né logicamente né giuridicamente
collegato al mutamento della attuale sede della fondazione e allo spostamento
delle opere d’arte di cui si tratta;
che
la questione di legittimità costituzionale delle norme denunciate è pertanto
palesemente irrilevante.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell’Ente «Biblioteca e
pinacoteca Camillo d’Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza
con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.