Ordinanza n. 81 del 2005

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ORDINANZA N. 81

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda         CONTRI                    Presidente 

- Guido             NEPPI MODONA     Giudice

- Piero Alberto   CAPOTOSTI                "

- Annibale         MARINI                      "

- Franco            BILE                            "

- Giovanni Maria FLICK                        "

- Francesco        AMIRANTE                 "

- Ugo                DE SIERVO                 "

- Romano          VACCARELLA            "

- Paolo              MADDALENA             "

- Alfio               FINOCCHIARO           "

- Alfonso           QUARANTA                "

- Franco            GALLO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell’Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), promosso con ordinanza del 6 giugno 2003 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra la “Biblioteca  e pinacoteca Camillo d’Errico” e il Ministero per i beni e le attività culturali, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico”   e del Ministero per i beni e le attività culturali;

udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l’avv. dello Stato Franco Favara per il Ministero per i beni e le attività culturali.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 6 giugno 2003, il Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell’Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), nella parte in cui dispongono il trasferimento della sede della fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” dal Comune di Palazzo San Gervasio a Matera, con attribuzione al Ministero dell’educazione nazionale del compito di destinare all’uopo i locali adatti in Matera, eventualmente aggregando la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della città (art. 1), demandando ad un successivo decreto reale la necessaria riforma dello statuto dell’ente e l’emanazione delle norme di attuazione (art. 2);

che, nel giudizio a quo, la suddetta fondazione ha chiesto, nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali), di essere riconosciuta proprietaria della pinacoteca “Camillo d’Errico”, con la condanna dell’amministrazione convenuta alla restituzione della suddetta collezione artistica;

che, con sentenza non definitiva del 28 ottobre – 19 dicembre 2002, l’ente attore è stato riconosciuto unico ed esclusivo proprietario della pinacoteca;

che l’accoglimento della domanda restitutoria sarebbe invece precluso – ad avviso del giudicante – dall’art. 1 della citata legge n. 1082 del 1939, nella parte in cui appunto stabilisce che la biblioteca e la pinacoteca debbano essere necessariamente conservate nel Comune di Matera;

che la disciplina, di carattere eccezionale rispetto a quella generale dei beni artistici, dettata dalla disposizione richiamata e dal successivo art. 2, sarebbe tuttavia lesiva, secondo lo stesso giudice, sia del principio di eguaglianza, sia – trattandosi di fondazione di origine testamentaria – del diritto di disporre per testamento dei propri beni garantito, quale corollario del diritto di proprietà, dall’art. 42 della Costituzione, sia, infine, del diritto delle persone giuridiche private, derivante dall’art. 16 della Costituzione, di fissare la propria sede in qualsiasi parte del territorio nazionale;

che, con atto del 18 settembre 2003, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione;

che, con successivo atto depositato il 23 settembre 2003, l’Avvocatura dello Stato, ritirando l’intervento spiegato per il Presidente del Consiglio dei ministri, si è costituita in giudizio per il Ministero per i beni e le attività culturali, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione, ulteriormente illustrando le proprie conclusioni con memoria depositata il 13 gennaio 2005;

che, con atto depositato il 21 gennaio 2005, si è costituita in giudizio la fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico”.

Considerato, in via preliminare, che la costituzione in giudizio della Fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” è inammissibile, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

 che la memoria illustrativa depositata dal Ministero per i beni e le attività culturali il 13 gennaio 2005 è irricevibile, in quanto tardiva in relazione al termine fissato dall’art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che il giudizio a quo, dopo la decisione in ordine alla proprietà della pinacoteca, ha ad oggetto esclusivamente – per quanto emerge dall’ordinanza di rimessione – la domanda di restituzione della pinacoteca stessa in favore della fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico”, con sede in Matera;

che, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, il petitum come sopra individuato non è né logicamente né giuridicamente collegato al mutamento della attuale sede della fondazione e allo spostamento delle opere d’arte di cui si tratta;

che la questione di legittimità costituzionale delle norme denunciate è pertanto palesemente irrilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell’Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.