ORDINANZA N. 75
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai Signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 9 delle
legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i
magistrati), promosso con ordinanza del 30 gennaio 2004 dal Tribunale di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Maria Grazia Augelletta n. q. di
procuratore generale di Rosa Ziccardi e il condominio di Corso Roma n.
Udito nella
camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con
ordinanza del 30 gennaio 2004 il Tribunale di Lecce ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – due separate questioni di
legittimità costituzionale, in nesso di subordinazione fra loro, riguardo
all’art. 30-bis del codice di
procedura civile;
che
l’ordinanza è stata pronunziata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., introdotto
da Rosa Ziccardi, condomina, nei confronti
del condominio Corso Roma di Foggia e di Maurizio De Giovanni,
proprietario dell’appartamento sovrastante, relativo ad infiltrazioni d’acqua
nell’appartamento della ricorrente;
che
in precedenza il Tribunale di Foggia aveva ritenuto la propria incompetenza ai
sensi dell’art. 30-bis cod. proc.
civ. relativamente ad analogo procedimento, in quanto del condominio citato
faceva parte un magistrato in servizio in un ufficio giudiziario del distretto
di corte d’appello in cui era compreso l’ufficio competente secondo le regole
ordinarie;
che
la prima questione, prospettata in via principale, considera la norma impugnata
in riferimento alla sua applicabilità ai procedimenti cautelari strutturati con
una fase cui possa seguire una fase di merito;
che
la seconda questione, prospettata in via subordinata, considera invece la norma
quanto all’applicabilità ai procedimenti civili nei quali attore, convenuto o
interveniente sia un condominio, di cui faccia parte un magistrato in servizio
nel distretto dell’ufficio giudiziario competente secondo le regole ordinarie.
Considerato che con sentenza n. 147 del
2004 questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale
della norma dell’art. 30-bis del
codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni
civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui
sia parte un magistrato nei cui confronti ricorrano le condizioni previste
dall’art. 11 del codice di procedura penale;
che
la sentenza è intervenuta successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di
rimessione ed il rimettente non ne ha potuto tenere conto nel prospettare le
due questioni di legittimità costituzionale;
che,
in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al rimettente, perché
valuti la perdurante rilevanza delle questioni proposte.
per questi motivi
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda
CONTRI, Presidente
Franco
BILE, Redattore
Giuseppe DI
PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria l'11 febbraio 2005.