Ordinanza n. 75 del 2005

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ORDINANZA N. 75

 

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

-   Fernanda                            CONTRI                                      Presidente

 

-   Guido                                 NEPPI MODONA                        Giudice

 

-   Piero Alberto                      CAPOTOSTI                                       "

 

-   Annibale                             MARINI                                              "

 

-   Franco                                BILE                                                    "

 

-   Giovanni  Maria                 FLICK                                                "

 

-   Francesco                           AMIRANTE                                       "

 

-   Ugo                                    DE SIERVO                                       "

 

-   Romano                              VACCARELLA                                 "

 

-   Paolo                                  MADDALENA                                  "

 

-   Alfio                                   FINOCCHIARO                                "

 

-   Alfonso                              QUARANTA                                      "

 

-   Franco                                GALLO                                               "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 9 delle legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), promosso con ordinanza del 30 gennaio 2004 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Maria Grazia Augelletta n. q. di procuratore generale di Rosa Ziccardi e il condominio di Corso Roma n. 62 in Foggia ed altro, iscritta al n. 611 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile.

 

Ritenuto che con ordinanza del 30 gennaio 2004 il Tribunale di Lecce ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – due separate questioni di legittimità costituzionale, in nesso di subordinazione fra loro, riguardo all’art. 30-bis del codice di procedura civile;

 

che l’ordinanza è stata pronunziata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., introdotto da Rosa Ziccardi, condomina, nei confronti  del condominio Corso Roma di Foggia e di Maurizio De Giovanni, proprietario dell’appartamento sovrastante, relativo ad infiltrazioni d’acqua nell’appartamento della ricorrente;

 

che in precedenza il Tribunale di Foggia aveva ritenuto la propria incompetenza ai sensi dell’art. 30-bis cod. proc. civ. relativamente ad analogo procedimento, in quanto del condominio citato faceva parte un magistrato in servizio in un ufficio giudiziario del distretto di corte d’appello in cui era compreso l’ufficio competente secondo le regole ordinarie;

 

che la prima questione, prospettata in via principale, considera la norma impugnata in riferimento alla sua applicabilità ai procedimenti cautelari strutturati con una fase cui possa seguire una fase di merito;

 

che la seconda questione, prospettata in via subordinata, considera invece la norma quanto all’applicabilità ai procedimenti civili nei quali attore, convenuto o interveniente sia un condominio, di cui faccia parte un magistrato in servizio nel distretto dell’ufficio giudiziario competente secondo le regole ordinarie.

 

Considerato che con sentenza n. 147 del 2004 questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma dell’art. 30-bis del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato nei cui confronti ricorrano le condizioni previste dall’art. 11 del codice di procedura penale;

 

che la sentenza è intervenuta successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione ed il rimettente non ne ha potuto tenere conto nel prospettare le due questioni di legittimità costituzionale;

 

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al rimettente, perché valuti la perdurante rilevanza delle questioni proposte.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.

 

F.to:

 

Fernanda CONTRI, Presidente

 

Franco BILE, Redattore

 

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria l'11  febbraio 2005.