ORDINANZA
N. 74
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375
del codice di procedura civile), promosso con ordinanza dell’11 novembre 2003
dalla Corte d’appello di Genova sul ricorso proposto da Giuseppe Galardi contro
il Ministero della giustizia, iscritta al n. 1191 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visti l’atto di costituzione di Giuseppe Galardi nonché l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato Fabio Lorenzoni per Giuseppe Galardi e l’avvocato dello Stato
Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che – chiamata a pronunciarsi su una domanda di condanna del Ministero
della giustizia alla corresponsione dell’equo indennizzo per irragionevole
durata di un processo civile celebratosi davanti al Tribunale di Firenze –
che – essendo stata
eccepita dall’Amministrazione resistente la decadenza dell’attore dalla
domanda, proposta un anno e quattro mesi dopo la pronuncia conclusiva del
giudizio di merito, ed essendo rimasta senza riscontro la richiesta diretta al
Tribunale di Firenze in ordine all’eventuale proposizione di gravame avverso la
sentenza di primo grado, e alla conseguente annotazione ex art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile – la rimettente osserva che la sentenza civile ritualmente
depositata, se notificata, diviene definitiva se non è impugnata nei trenta
giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 325 del codice di procedura civile
ovvero, se non notificata, dopo la scadenza del termine di un anno dal deposito
ai sensi del successivo art. 327; e che, tuttavia, l’esito dell’alternativa,
affidata ad una scelta discrezionale della parte, non consente alcuno strumento
di verifica della notificazione della sentenza e, di conseguenza, della
decorrenza del termine breve per la proposizione di eventuale gravame;
che – affermata la non
fondatezza dell’assunto difensivo dell’Amministrazione resistente, secondo cui
tale incongruenza potrebbe essere superata assumendo come termine a quo il momento in cui è pronunciata la
decisione che conclude definitivamente il procedimento –
che, però, nell’ipotesi
di sentenza civile, tale momento non è conoscibile dalla parte cui pure la
legge attribuisce il potere di paralizzare l’azione avversaria attraverso
l’esercizio del potere di eccezione, né dal giudice investito del dovere
d’ufficio di verificare l’ammissibilità della domanda, e neppure, al limite,
dalla stessa parte ricorrente nel giudizio di equa riparazione (cui, secondo
che pertanto la norma
“sembra” alla rimettente in contrasto col diritto della parte di difendersi in
giudizio attraverso l’esperimento degli strumenti processuali all’uopo
apprestati dalla legge (art. 24 della Costituzione) e con quello speculare che
impone al giudice di assicurare alle parti la concreta praticabilità degli
istituti processuali, alla cui osservanza è formalmente tenuto (art. 101 della
Costituzione);
che nel giudizio di
costituzionalità si è costituito il ricorrente nel processo a quo, concludendo per la non fondatezza
della questione, giacché
che è intervenuto,
altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di non
fondatezza della questione, in quanto la rimettente avrebbe potuto interpretare
la norma censurata nel senso che – ove non si ritenesse onere dell’attore dare
la prova della non intervenuta notifica della sentenza civile e dunque della
tempestività della domanda di equa riparazione – il calcolo dei sei mesi si
opera dal deposito della sentenza.
Considerato che
che, peraltro,
l’enunciazione di tale dubbio di costituzionalità risente dell’omesso
adempimento – da parte della rimettente – dell’onere di dare, se possibile, una
lettura conforme a Costituzione della norma impugnata;
che, infatti,
che, inoltre, quella
Corte – che pure ricorda di aver richiesto senza esito al Tribunale di Firenze,
davanti al quale si era svolto il giudizio cui si riferiva la richiesta di equo
indennizzo, l’avviso di impugnazione di cui all’art. 123 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile (secondo cui «l’ufficiale giudiziario
che ha notificato un atto di impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto
al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata» ed il
cancelliere medesimo «deve fare annotazione dell’impugnazione sull’originale
della sentenza») – trascura che, ai sensi del successivo art. 124, «a prova del
passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla
copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto, nei
termini di legge, appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione
per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell’art. 395 del codice» (primo comma),
e «ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che
non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 del
codice» (secondo comma);
che, in conclusione, la
rimettente, nel dubitare della legittimità costituzionale della norma, non ha
esaminato – con riguardo all’intero contesto normativo di sistema ed
all’elaborazione giurisprudenziale in materia – la possibilità di fornire di
essa un’interpretazione diversa da quella sulla cui base la questione è stata
prospettata;
che, pertanto, la
questione – in quanto conseguentemente carente di adeguata motivazione sulla
non manifesta infondatezza – deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile (v. ordinanza
n. 215 del 2004).
per questi motivi
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375
del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101
della Costituzione, dalla Corte d’appello di Genova, con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.