SENTENZA N. 71
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi
l’avvocato Maria Chiara Lista per
1. –
Premette la ricorrente che la disposizione censurata ha abrogato i commi
6, 9, 11 e 24 dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
che prevedevano il reperimento e la destinazione vincolata di risorse per
effettuare interventi di riqualificazione dei nuclei urbani caratterizzati da
abusivismo edilizio. In particolare, il comma 6 dell’art. 32 destinava 10
milioni di euro per l’anno 2004 e 20 milioni di euro per ciascuno dei
successivi anni 2005 e 2006 alla partecipazione “ad interventi e politiche di
riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo, attivati
dalle Regioni attraverso l’incremento dell’oblazione, secondo quanto disposto
dal comma
Ad avviso della Regione
Emilia-Romagna, l’art. 2, comma 70, della legge n. 350 del 2003, abrogando le
suddette disposizioni, avrebbe eliminato tali risorse finanziarie, in tal modo
cancellando qualsiasi possibilità concreta di attuazione degli interventi di
riqualificazione resi necessari dal condono edilizio. La norma avrebbe così da
un lato rafforzato “l’irragionevolezza e la scarsa attendibilità del
meccanismo” delineato dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 “per
realizzare finalità di reale e credibile intento di riqualificazione del
territorio” e, dall’altro, avrebbe determinato una lesione delle attribuzioni
regionali. Infatti – argomenta la ricorrente – l’istituzione di un
“finanziamento a destinazione vincolata, volto a coprire interventi di
competenza regionale” sarebbe illegittimo perché lederebbe l’autonomia
finanziaria delle Regioni. Tuttavia, anche l’abolizione del finanziamento “non
può sottrarsi alle stesse censure: la decisione unilaterale dello Stato di
estinguere una linea di finanziamento diretta a sostenere compiti rientranti
nelle funzioni delle Regioni e degli enti locali” non solo contrasterebbe con
l’obiettivo che
2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato. A sostegno di tale richiesta la difesa erariale rileva che l’abrogazione operata dalla norma censurata sarebbe intervenuta a distanza di poco più di un mese dalla legge n. 326 del 2003, con cui era stato convertito il decreto-legge n. 269 del 2003, con la conseguenza che i commi 6, 9, 11 e 24 dell’art. 32 sarebbero rimasti “non applicati”.
3. – In prossimità dell’udienza
pubblica
4. – Anche l’Avvocatura dello Stato, nell’imminenza dell’udienza, ha depositato una memoria nella quale sostiene che il motivo di ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna sarebbe “superato” dalla sentenza n. 196 del 2004, nonché dalla intervenuta emanazione della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), che avrebbe limitato le tipologie di abuso suscettibili di sanatoria.
1. –
In particolare, la ricorrente
lamenta che la disposizione censurata, disponendo l’abrogazione dei commi 6, 9,
11 e 24 dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
determinerebbe il venir meno delle risorse da destinare alle Regioni per
interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo
e per la attivazione di un programma nazionale di interventi di
riqualificazione delle aree degradate, in tal modo ponendosi in contrasto: con
l’art. 117 Cost., in quanto costituirebbe un vulnus all’obiettivo che
Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità indicate devono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.
2. – Le questioni devono essere dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
La stessa Regione Emilia-Romagna riconosce – senza tuttavia trarne tutte
le necessarie conseguenze – che nelle more del presente giudizio questa Corte
si è pronunciata con la sentenza n. 196 del
2004 sui ricorsi di alcune Regioni (tra le quali anche l’odierna
ricorrente) avverso le disposizioni contenute nell’art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003. Tale decisione ha chiarito che la disciplina del condono edilizio
deve ritenersi ascrivibile alla materia “governo del territorio” di cui
all’art. 117, terzo comma, Cost. e che, conseguentemente, per la parte non
inerente ai profili penalistici (ivi compresa la collaborazione al procedimento
delle amministrazioni comunali), «solo alcuni limitati contenuti di principio
di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei
legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art.
117 Cost. (ad esempio, certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria di cui al comma 1 dell’art. 32, il limite temporale massimo di
realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie
massime condonabili)»; ne consegue che «per tutti i restanti profili è invece
necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante – più ampio
che nel periodo precedente – di articolazione e specificazione delle
disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante
amministrativo». In base a tali premesse questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale parziale, per violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost., della disciplina contenuta nel richiamato art. 32 e, in particolare
– per quanto rileva in questa sede – del comma 25 (dichiarato
costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui non prevede che la legge
regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a
quelli ivi indicati”) e del comma 26 (dichiarato costituzionalmente illegittimo
“nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la
possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di
tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato
E’ dunque evidente che, a seguito della citata sentenza n. 196 del
2004, la disciplina contenuta nell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
L’intervenuto mutamento del quadro normativo inciso dalla disposizione impugnata rende ragione del venir meno dell’attualità dell’interesse posto a sostegno del ricorso della Regione Emilia-Romagna. La ricorrente, infatti, non potrebbe più, allo stato attuale, lamentare la mancata assegnazione, da parte dello Stato, delle risorse necessarie alla riqualificazione urbanistica, dal momento che rientra espressamente nel potere delle Regioni determinare – entro limiti fissati dalla legge statale – tipologie ed entità degli abusi condonabili. Tale potere, congiuntamente alla possibilità, prevista dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per la legge regionale di incrementare sia la misura dell’oblazione, fino al 10% (art. 32, comma 33), sia la misura degli oneri di concessione, fino al 100% (art. 32, comma 34), al fine di fronteggiare i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, e, in generale, per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi (si veda, ancora, sentenza n. 196 del 2004), consente alla Regione di valutare le conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e determinare, anche in ragione delle risorse necessarie agli eventuali interventi di riqualificazione, l’ampiezza della sanatoria.
Tale potere, peraltro, è già stato esercitato dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), la quale, in particolare agli artt. 32 e seguenti, ha individuato gli interventi edilizi suscettibili di sanatoria ed ha incrementato nella misura massima consentita sia l’entità dell’oblazione da corrispondere per la definizione degli illeciti edilizi (art. 31), sia l’ammontare del contributo di concessione (art. 28).
PER QUESTI MOTIVI
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in relazione agli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.