ORDINANZA N. 69
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK
“
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti
cambiari), come sostituito dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235
(Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari),
promossi con due ordinanze del 3 maggio 2004 dal Giudice di pace di Cerignola
sui ricorsi proposti da Reitani Giovanni e Di Paolo Gerardo contro la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, iscritte ai numeri
677 e 678 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell’anno 2004.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il
Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che nel corso di un
procedimento civile, promosso davanti al Giudice di pace di Cerignola da
Giovanni Reitani nei confronti della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Foggia, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge
12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) –
come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235
(Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari)
–, a seguito della reiezione, da parte del presidente di detto ente camerale,
dell’istanza di cancellazione del nome dell’istante
dal registro informatico di cui all’art. 3-bis
del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 (Disposizioni urgenti in materia di
finanziamento delle camere di commercio), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480, iscrizione avvenuta
in conseguenza del protesto per mancato pagamento di un vaglia cambiario, il
giudice adito, con ordinanza del 3 maggio 2004 (iscritta al n. 677 r.o. del
2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 4 della citata legge n. 77 del
1955, nella parte in cui non consente l’esercizio del diritto di ottenere la
cancellazione del proprio nome dal menzionato registro informatico al debitore
che, sebbene abbia provveduto al pagamento del titolo protestato, unitamente
agli interessi maturati ed alle spese («per il protesto, per il precetto e per
il processo esecutivo eventualmente promosso»), non possa produrre il titolo
cambiario originale, perché andato distrutto o smarrito, senza consentirgli di
sostituire ad esso la denuncia di smarrimento o
distruzione presentata all’autorità competente;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente
rileva che l’attore, avendo subito il protesto di un vaglia cambiario, scaduto
il 28 ottobre 1999, aveva successivamente provveduto al pagamento della somma
portata dal titolo e ad adempiere “le altre formalità prescritte” dalla legge
ed aveva, quindi, presentato istanza al presidente della locale Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cancellazione del proprio
nome dal registro informatico dei protesti, ma si era visto respingere
l’istanza perché non aveva prodotto l’originale del titolo protestato, come
richiesto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 77 del 1955, titolo che era
stato da lui smarrito e del cui smarrimento aveva fatto denuncia;
che, poiché la citata norma di legge esige che l’istanza sia
«corredata del titolo quietanzato e dell’atto di protesto», il provvedimento di
diniego appariva al rimettente legittimo;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il giudice a quo osserva che l’art.
4, comma 1, della legge n. 77 del 1955, se, da un canto, riconosce
incondizionatamente il diritto alla cancellazione a ogni debitore, che, nel
termine di dodici mesi dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento
della somma portata dal titolo protestato, «unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle
spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo
eventualmente promosso», dall’altro, tuttavia, esigendo di corredare l’istanza
col titolo originale, non consente di ottenere la cancellazione al debitore
che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non sia più in possesso del
titolo medesimo;
che, così
disponendo, la norma – sostiene il rimettente – si pone in
contrasto:
a)
con l’art. 3 Cost., poiché discrimina
ingiustificatamente il debitore che – pur avendo osservato le prescrizioni di
legge – non possa produrre il titolo, ove questo sia andato smarrito o
distrutto;
b)
con l’art. 24 Cost., poiché comprime
ingiustificatamente la tutela in sede amministrativa e giudiziaria del diritto
del debitore a ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro
informatico dei protesti;
che il
rimettente precisa, ulteriormente, che il debitore, il quale abbia perduto il
titolo, non può valersi della procedura di ammortamento, prevista dall’art. 89
del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669
(Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), per i casi di
«smarrimento, sottrazione o distruzione» della cambiale, essendo questa
procedura riservata al creditore per consentirgli di recuperare la
legittimazione all’esercizio dei diritti rappresentati dal titolo; sicché non
vi è alcuno strumento legale che permetta al debitore di munirsi di un
equipollente del titolo originale;
che è
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione, in quanto, ai
sensi dell’art. 45 del regio decreto n. 1669 del 1933, colui che paga la
cambiale ha diritto alla restituzione del titolo quietanzato, e ciò spiega
perché la norma sospettata di incostituzionalità richiede, al fine della
cancellazione del nome del debitore dal registro dei protesti, la produzione
del titolo originale, senza prevedere alcun equipollente;
che non
sussiste, dunque, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto sarebbe
irragionevole consentire al debitore di ottenere la cancellazione sulla base di
una propria dichiarazione, ancorché finalizzata al perseguimento di un
eventuale illecito penale (denuncia di furto, distruzione o altro);
che non
risulta violato l’art. 24 Cost., in quanto, da un lato, la subordinazione della
cancellazione alla produzione del titolo quietanzato è giustificata dalla
“natura letterale ed autonoma del titolo cambiario”, nonché dai principî
generali in tema di prova civile, alla stregua dei quali non può attribuirsi
alcun valore probatorio alla semplice denuncia di smarrimento o sottrazione
presentata dal debitore, essendo questa una mera dichiarazione proveniente
dalla stessa parte che intende avvalersi del documento a proprio favore e,
dall’altro lato, la norma denunciata non impedisce al debitore, in caso di
reiezione dell’istanza di cancellazione, di dimostrare aliunde l’avvenuto pagamento dinanzi all’autorità giudiziaria,
adita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 77 del 1955, facendo ricorso ad ogni
altro mezzo di prova idoneo;
che nel corso
di un distinto procedimento civile, promosso anch’esso davanti al Giudice di
pace di Cerignola da Gerardo Di Paolo nei confronti della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Foggia, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
della legge n. 77 del 1955, a seguito della reiezione, da parte del presidente
di detto ente camerale, dell’istanza di cancellazione del nome dell’istante dal
registro informatico dei protesti, iscrizione avvenuta in conseguenza del
protesto per mancato pagamento di una cambiale-tratta, il medesimo giudice, con
ordinanza del 3 maggio 2004 (r.o. n. 678 del 2004), ha sollevato analoga
questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 4 della citata
legge n. 77 del 1955, sulla base di argomentazioni identiche a quelle appena
riferite;
che anche in
questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione, sulla base di
argomentazioni identiche a quelle contenute nel precedente atto di intervento.
Considerato
che il Giudice di pace di Cerignola dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi
dei protesti cambiari) – come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge
18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi
dei protesti cambiari) –, nella parte in cui non consente l’esercizio del
diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico
dei protesti al debitore che, sebbene abbia provveduto al pagamento del titolo
protestato, unitamente agli interessi maturati ed alle spese («per il protesto,
per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso»), non possa
produrre il titolo cambiario originale, perché andato distrutto o smarrito,
senza consentirgli di sostituire ad esso la denuncia
di smarrimento o distruzione presentata all’autorità competente;
che, essendo
identiche le ragioni poste dalle due ordinanze a fondamento dei dubbi di
legittimità sollevati, si impone la riunione dei giudizi;
che la
questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata
per erroneo presupposto interpretativo, essendo evidente che la norma censurata
si limita a descrivere la documentazione necessaria perché, coerentemente alla
natura del relativo procedimento, venga in sede amministrativa accertata la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (integralità e tempestività del
pagamento) per la cancellazione dal registro dei protesti, ma essa – ove
l’istanza sia respinta per carenza di quella documentazione – non pone al
giudice, in sede giurisdizionale, alcuna limitazione probatoria
nell’accertamento del fatto costitutivo (pagamento del debito e degli accessori
entro dodici mesi dal protesto) del diritto alla cancellazione dal registro dei
protesti, come dimostra il richiamo (art. 4, comma 4) delle norme sul rito del
lavoro (e, quindi, anche dell’art. 421 del codice di procedura civile);
che,
conseguentemente, è del tutto inconferente la circostanza che sia in sé
legittimo il provvedimento amministrativo di diniego, non avendo il ricorso
giurisdizionale natura impugnatoria di quel provvedimento, ma funzione di
accertamento, con gli ordinari strumenti istruttori, dei fatti costitutivi del
diritto alla cancellazione dal registro dei protesti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77
(Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) – come sostituito dall’art.
2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di
cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) – sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cerignola con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29
gennaio 2005.