ORDINANZA N. 68
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
promosso con ordinanza del 3 dicembre 2003 dalla Commissione tributaria
regionale di Napoli sui ricorsi riuniti proposti da Esposito Enrica contro il
Comune di San Giorgio a Cremano, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 2004
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore
Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Napoli, con ordinanza
depositata il 3 dicembre 2003, nel corso di un giudizio di appello avente ad
oggetto la statuizione relativa alla compensazione delle spese conseguente
all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,
determinata dall’annullamento dell’atto impositivo in
via di autotutela, ha sollevato, in riferimento
all’art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in
cui è disposta la compensazione delle spese anche per il caso in cui la
cessazione della materia del contendere consegua ad annullamento dell’atto impositivo disposta di ufficio dalla P.A., in sede di autotutela»;
che – ad avviso del rimettente – la norma impugnata,
ponendo a carico del contribuente le spese anticipate per la lite anche quando
la pubblica amministrazione, in corso di giudizio, ritiri o annulli l’atto
impugnato, si porrebbe in contrasto con l’art. 111 della Costituzione e, in
particolare, con i principi del giusto processo e dell’effettività della tutela
giurisdizionale;
che la previsione di necessaria compensazione delle spese
non sarebbe d’altro canto giustificata né dalle peculiarità del processo
tributario né da esigenze di snellezza, in quanto l’accertamento della soccombenza virtuale non potrebbe dirsi di ostacolo ad una
celere definizione della lite;
che sarebbe altresì violato – quanto meno con riguardo a
ciascuna singola fattispecie processuale – il principio di parità tra le parti,
essendo attribuita ad una di esse la possibilità di determinare, nel corso del
processo, la cessazione della materia del contendere senza incorrere nella
condanna alle spese;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di non
fondatezza della questione;
che – ad avviso dell’Avvocatura – l’ordinanza di
rimessione sarebbe perplessa e contraddittoria quanto alla descrizione della
fattispecie processuale;
che, nel merito, il giudice a quo, con riferimento al parametro di cui al nuovo art. 111 della
Costituzione, in realtà riproporrebbe, invocando i principi del «giusto
processo» e delle «condizioni di parità delle parti nel contraddittorio», le
stesse censure già scrutinate dalla Corte, riguardo alla medesima norma, con
riferimento agli artt. 3, 24, 75, 76, 97 e 113 della
Costituzione, e giudicate non fondate;
che, d’altro canto, il rimettente non inquadrerebbe
correttamente la fattispecie normativa, in quanto la norma denunciata riguarda
indistintamente tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere ed
il riferimento alla sola ipotesi derivante dall’adozione di un atto di autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria
sarebbe inadeguato per una congrua valutazione della legittimità della norma
stessa nel suo complesso;
che non vi sarebbe, infine, alcun principio costituzionale
che imponga la condanna alle spese di lite in caso di soccombenza
anche solo virtuale.
Considerato che l’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone
la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio, estinto a norma del
comma 1 dello stesso articolo, «nei casi di definizione delle pendenze
tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della
materia del contendere»;
che il rimettente
invoca la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma suddetta,
con riferimento esclusivo all’ipotesi di cessazione della materia del
contendere conseguente ad annullamento dell’atto impositivo
disposto di ufficio dall’amministrazione finanziaria in sede di autotutela;
che la pronuncia di incostituzionalità, nei termini
prospettati dal rimettente, determinerebbe una evidente lesione del principio
di eguaglianza tra le parti, lasciando inalterata la disciplina della
compensazione delle spese, prevista dalla norma censurata, per tutte le altre
ipotesi di cessazione della materia del contendere, ed in particolare per
quelle conseguenti al riconoscimento, da parte del contribuente, della
fondatezza della pretesa tributaria;
che l’incostituzionalità conseguente all’accoglimento
della questione rende quest’ultima improponibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
sollevata, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria regionale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29
gennaio 2005.