ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della
legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso
con ordinanza del 20 gennaio 2003 della Corte di appello di Venezia nel
procedimento di reclamo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e Santo
Marino Scolari ed altri, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti
l’atto di costituzione di Marisa Nebbia, nonché l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice
relatore Romano Vaccarella;
uditi l’avvocato Andrea Pasqualin
per Marisa Nebbia e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che la Corte di appello di Venezia – chiamata a
giudicare del reclamo proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri
avverso il decreto del Tribunale ordinario di Venezia in data 5 novembre 2002,
con il quale era stata dichiarata ammissibile la domanda, proposta da Santo
Marino Scolari nei confronti del reclamante, per il risarcimento dei danni
subiti per effetto di “comportamenti, atti e provvedimenti” posti in essere da
magistrati componenti il Tribunale per i minorenni di Brescia nell’esercizio
delle loro funzioni – solleva, con ordinanza del 20 gennaio 2003, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui «non prevede la
facoltà di proporre reclamo avverso il decreto, adottato ai sensi del primo
comma di detto articolo, che dichiari l’ammissibilità della domanda», in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che la Corte
rimettente premette che la norma denunciata va interpretata – sia per la sua
letterale formulazione sia per la specialità della disciplina – nel senso che
il reclamo è proponibile esclusivamente contro il decreto con il quale sia dichiarata
l’inammissibilità della domanda, e non anche contro il decreto con il quale
essa venga dichiarata ammissibile;
che, quanto
alla rilevanza della questione, il giudice a
quo osserva che da essa dipende la decisione sulla ammissibilità o meno del
reclamo del quale è chiamato a giudicare;
che, quanto
alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente osserva che
l’impossibilità, per lo Stato convenuto in giudizio e per il magistrato
eventualmente intervenuto, di chiedere il riesame del provvedimento di
ammissibilità costituisce violazione del diritto di difesa garantito dall’art.
24 Cost., ove si consideri, da un lato, che la fase
preliminare di verifica dell’ammissibilità della domanda è intesa dal “diritto
vivente” come fase di “cognizione piena e definitiva” in ordine ai presupposti
e ai termini dell’azione (di cui agli artt. 2, 3 e 4
della medesima legge n. 117 del 1988) e di cognizione sommaria del merito, in
termini di non manifesta infondatezza ex actis, e, dall’altro lato, che la dichiarazione di ammissibilità della domanda comporta l’ulteriore effetto
dell’obbligatorio esercizio da parte del Procuratore generale presso la Corte
di cassazione dell’azione disciplinare nei confronti del magistrato, per i
fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento (art. 9 della legge n.
117 del 1988);
che, sotto
altro profilo, il diverso trattamento che la norma denunciata riserva alle
parti del processo, consentendo solo all’attore di proporre reclamo contro il
decreto dichiarativo dell’inammissibilità, si risolve in una squilibrata
attribuzione dei mezzi di tutela, che viola l’art. 3 Cost.,
non risultando tale disparità giustificata dalla particolarità della
situazione, per essere tutte le parti – e non solo quella che chiede il
risarcimento – portatrici di un pari interesse al corretto funzionamento del
“filtro” previsto dalla norma in questione;
che è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione
di inammissibilità della questione, in quanto, per quel che concerne la
prospettata violazione dell’art. 24 Cost. in relazione al procedimento
disciplinare, il magistrato chiamato a rispondere in sede disciplinare non è la
parte ricorrente in sede di reclamo e, peraltro, la doglianza si appunta su una
norma – l’art. 9 della legge n. 117 del 1998 (che prevede l’obbligatorio
esercizio dell’azione disciplinare in caso di dichiarazione di ammissibilità
della domanda risarcitoria) – della quale non deve farsi applicazione nel
giudizio a quo;
che la
questione è, a giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato, anche infondata,
in quanto la norma denunciata sottopone ad uno speciale regime solo alcuni dei
decreti di inammissibilità, ma non esclude l’applicabilità della disciplina
generale dell’art. 739 del codice di procedura civile a tutti gli altri decreti
di ammissibilità o inammissibilità;
che, a
giudizio dell’Avvocatura, ove volesse seguirsi l’opposta interpretazione, fatta
propria dal giudice rimettente, non potrebbe, comunque, ravvisarsi
l’incostituzionalità della norma impugnata né con riguardo all’art. 3 Cost., poiché – come è stato chiarito dalla Corte di
cassazione – «il provvedimento di ammissibilità della domanda ha carattere solo
incidentale nel giudizio di merito», né con riguardo all’art. 24 Cost., dal momento che fin dalla contestazione
dell’addebito il magistrato è posto in grado di svolgere compiutamente ogni
difesa;
che è
intervenuta, altresì, la dottoressa Marisa Nebbia, giudice del Tribunale per i
minorenni di Brescia, già intervenuta nel giudizio dinanzi al Tribunale
ordinario di Venezia, la quale ha concluso, in via principale, per la
infondatezza della questione, ben potendo ritenersi che, nulla prevedendo
l’art. 5 della legge n. 117 del 1988 circa la reclamabilità
del decreto che dichiari l’ammissibilità della domanda risarcitoria, tale
provvedimento sia assoggettabile al reclamo previsto, in via generale avverso i
provvedimenti camerali, dall’art. 739 cod. proc. civ.;
che, in via subordinata,
la medesima interventrice ha concluso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, ove
interpretata nel senso della irreclamabilità del
decreto di ammissibilità della domanda, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo, rispettivamente, della irragionevole
disparità di trattamento tra le parti e dell’ingiustificato sacrificio che
subirebbe, con la negazione di una immediata revisione della preliminare
valutazione di ammissibilità, il diritto di agire dello Stato, anche in
relazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 253 del
1994) circa l’irragionevolezza della preclusione di un riesame della
questione preliminare da parte di un giudice diverso da quello che ha già
pronunciato il provvedimento reclamato;
che, in
prossimità dell’udienza pubblica, l’intervenuta Marisa Nebbia ha depositato
memoria, nella quale riprende e sviluppa ulteriormente le argomentazioni già
svolte nell’atto di intervento a sostegno delle sue conclusioni, sottolineando,
in particolare, che la giurisprudenza di legittimità recentemente si è andata
sempre più orientando nel senso di attribuire al giudizio di ammissibilità ex art. 5 della legge n. 117 del 1988
carattere di “cognizione piena e definitiva” quanto alla configurabilità, nei
fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni, cui la legge subordina la
responsabilità civile dei magistrati;
che tale
orientamento – a suo avviso – conforta la tesi interpretativa che vuole
soggetto a reclamo dinanzi alla corte di appello anche il decreto che dichiara
ammissibile la domanda risarcitoria, in applicazione della disciplina generale
dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio (art. 739 cod. proc. civ.);
che, ove si
ritenesse inaccoglibile tale interpretazione, non si
potrebbe negare fondamento alla sollevata questione di legittimità
costituzionale, sulla base dei principî altre volte affermati dalla Corte
costituzionale (in specie, nella sentenza n. 253 del
1994 e, già prima, nella sentenza n. 70 del
1965 e poi, ultimamente, nella sentenza n. 493 del
2002);
che, infatti,
l’esclusione della reclamabilità del decreto
«determinerebbe una disparità di trattamento ed una lesione del diritto di
agire in giudizio prive di razionale giustificazione, non essendovi ragione
alcuna, nella fattispecie, per limitare l’operatività del principio della
parità delle parti e, oltre tutto, per confiscare ad una di esse la possibilità
di far decidere, sulla preliminare questione di ammissibilità, un giudice
diverso da quello che ha già pronunciato sull’argomento».
Considerato
che la Corte di appello di Venezia dubita, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell’art. 5 della
legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte
in cui «non prevede la facoltà di proporre reclamo avverso il decreto, adottato
ai sensi del primo comma di detto articolo, che dichiari l’ammissibilità della
domanda»;
che la
questione – sollevata dal rimettente sul presupposto, correttamente desunto
dall’inequivoca lettera della norma, della reclamabilità del solo decreto di inammissibilità – è
manifestamente infondata;
che, infatti,
la previsione dell’impugnabilità del provvedimento secundum eventum litis
non può ritenersi irragionevole, né, attesa la specialità della disciplina, con
riguardo al regime della reclamabilità previsto in
via generale dall’art. 739 del codice di procedura civile, né adottando come tertium comparationis
il procedimento di cui all’art. 274 del codice civile, dal momento che quest’ultimo è costruito dal legislatore come giudizio
autonomo e pregiudiziale rispetto al successivo giudizio di merito, laddove
l’art. 5 della legge n. 117 del 1988 prevede come interna ad un unitario
giudizio la fase dedicata alla delibazione della ammissibilità dell’azione;
che,
risolvendosi il provvedimento di inammissibilità in un rigetto della domanda
(allo stato degli atti ovvero definitivo: cfr.,
rispettivamente, le ipotesi di cui all’art. 4 e quelle di cui agli artt. 2 e 3, nonché di manifesta
infondatezza), è del tutto evidente la necessità di prevederne non solo la reclamabilità, ma anche la ricorribilità
per cassazione (art. 111, settimo comma, Cost.), laddove avverso il
provvedimento di ammissibilità – che ha l’unico effetto di consentire la
prosecuzione del giudizio di merito ed è intrinsecamente inidoneo a
pregiudicare la decisione della causa (art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.) – ben poteva il
legislatore, nella sua discrezionalità, prevedere l’impugnabilità immediata
ovvero escluderla;
che, pertanto,
la scelta operata dal legislatore – vincolata da ineludibili
principî costituzionali (artt. 3, 24 e 111 Cost.)
riguardo al provvedimento di inammissibilità – si
sottrae ad ogni censura quanto al regime del provvedimento che dichiara
ammissibile l’azione, non solo in riferimento all’art. 3 Cost. (sia sotto il
profilo della ragionevolezza che sotto quello della disparità di trattamento), ma
anche in riferimento all’art. 24 Cost., dal momento
che da essa discende, da un lato, che il “filtro” costituito dalla previa
delibazione dell’ammissibilità della domanda non si trasforma – come accadrebbe
ove fosse consentita l’impugnabilità immediata – in un (potenzialmente grave)
ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dal medesimo art. 24
Cost. (e in causa di irragionevole durata del processo: art. 111, secondo
comma, Cost.) e, dall’altro lato, che il provvedimento è assoggettato ad un
regime – analogo a quello del provvedimento sull’estinzione del giudizio: art.
308 cod. proc. civ. – che
non preclude, successivamente, alcuna attività difensiva alla parte soccombente
ed alcun riesame delle questioni provvisoriamente decise dal decreto di
ammissibilità;
che “il
carattere pieno e definitivo della cognizione in ordine ai presupposti e ai
termini dell’azione di cui agli artt. 2, 3 e 4 della
legge”, ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione nel sindacare la
legittimità di provvedimenti dichiarativi dell’inammissibilità, è del tutto
coerente con la sostanziale natura (di provvedimento di rigetto della domanda)
del decreto di inammissibilità, ma certamente non vale
(né mira) a precludere il riesame delle questioni esaminate e decise con il
decreto di ammissibilità né nel prosieguo del giudizio né negli eventuali
successivi gradi di impugnazione della sentenza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 177
(Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29
gennaio 2005.