Ordinanza n. 60 del 2005

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ORDINANZA N. 60

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Fernanda        CONTRI                      Presidente

-  Guido            NEPPI MODONA       Giudice

-  Piero Alberto CAPOTOSTI                         ”

-  Annibale        MARINI                                ”

-  Franco            BILE                                      ”

-  Giovanni Maria FLICK                                ”

-  Francesco       AMIRANTE                          ”

-  Ugo                DE SIERVO                          ”

-  Romano         VACCARELLA                   ”

-  Paolo              MADDALENA                     ”

-  Alfio              FINOCCHIARO                   ”

-  Alfonso          QUARANTA                        ”

-  Franco            GALLO                                 ”

ha pronunciato la seguente                        

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 18 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia, del 14 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Firenze, del 31 dicembre 2003 dal Giudice di pace di Caserta, del 1° marzo 2004 dal Giudice di pace di Vasto, del 19 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Montorio al Vomano, dell'8 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Torre Annunziata, del 2 e del 5 marzo 2004 (n. 3 ordinanze) dal Giudice di pace di Cairo Montenotte, del 18 dicembre 2003 dal Giudice di pace di Mileto, del 20 febbraio 2004 (n. 5 ordinanze) dal Giudice di pace di Marsiconuovo, del 30 marzo 2004 dal Giudice di pace di Novi Ligure, del 29 marzo 2004 dal Giudice di pace di Sondrio, del 26 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Bonorva, del 6 aprile 2004 dal Giudice di pace di Mileto, del 23 marzo 2004 dal Giudice di pace di Penne, del 28 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Bassano del Grappa, del 27 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Revere, del 15 marzo 2004 dal Giudice di pace di Reggio Calabria, del 28 agosto 2004 dal Giudice di pace di Milano, del 27 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Lugo, del 5 marzo 2004 (2 ordinanze) dal Giudice di pace di Cesena, del 23 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Reggio Calabria, del 25 marzo 2004 dal Giudice di pace di Varese, del 2 marzo 2004 dal Giudice di pace di Torino, del 28 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Terracina, del 27 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Genzano di Roma, del 14 aprile 2004 dal Giudice di pace di Cesena, del 25 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Viadana, del 19 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Catania, del 22 marzo 2004 dal Giudice di pace di Ivrea, del 17 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Bassano del Grappa e del 25 settembre 2003 dal Giudice di pace di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 429, da 461 a 464, da 472 a 482, da 523 a 526, 559, da 576 a 579, 586, 587, 608, 617, 618, 626, da 644 a 646, 656, 657, 696 e 709 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2004, nell'edizione straordinaria del 3 giugno 2004, nn. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2004.

    Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

    Ritenuto che tutti i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – adducendo, complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione – dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;

    che la quasi totalità dei rimettenti censura specificamente – con l'eccezione dei Giudici di pace di Castellammare di Stabia (r.o. n. 429 del 2004) e di Roma (r.o. n. 709 del 2004), i quali estendono la loro iniziativa, rispettivamente, il primo al comma 5 dell'articolo di legge suddetto, il secondo pure al successivo comma 6 – il comma 3 dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero il medesimo articolo di legge «nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso» – proposto avverso il verbale di contestazione della infrazione alle regole della circolazione stradale – «il ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata»;

    che, difatti, la disposizione suddetta è certamente impugnata anche da quei rimettenti i quali hanno concluso – è il caso dei Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o. n. 472 del 2004) e Marsiconuovo (r.o. nn. 477, 478, 479, 480, 481 del 2004) – per la declaratoria d'illegittimità costituzionale di un inesistente art. 204-bis, comma 3, della già menzionata legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), ovvero da quanti – è la volta, invece, dei Giudici a quibus di Castellamare di Stabia (r.o. n. 429 del 2004), Montorio al Vomano (r.o. n. 464 del 2004) e Reggio Calabria (r.o. n. 608 del 2004) – risultano incorsi, ciascuno, in un differente lapsus calami nella indicazione della data (erroneamente individuata nel 1997, nella seconda delle ordinanze da ultimo citate) ovvero del numero (in un caso contrassegnato come 385 e nell'altro come 282) del provvedimento legislativo cui appartiene la disposizione impugnata;

    che, sempre in relazione all'esatta identificazione del thema decidendi devoluto al giudizio di questa Corte, deve premettersi come una posizione a sé stante rivesta l'ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Roma (r.o. n. 709 del 2004), giacché questi – oltre a richiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame – ha sollevato anche delle questioni subordinate, sollecitando un intervento di tipo additivo con il quale questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata «nella parte in cui non prevede»: a) « che il giudice, secondo il suo prudente e libero apprezzamento, tenuto conto della documentazione allegata al ricorso (allo stato degli atti)» (ovvero, in alternativa, «previa eventuale acquisizione di documenti o sommarie informazioni») «possa valutare l'insussistenza concreta del periculum in mora e, per l'effetto, esonerare il ricorrente dal versamento della cauzione ovvero ridurne l'ammontare»; b) «che il giudice, a seguito di accertamento delle condizioni economiche del ricorrente, anche contingenti, previa eventuale acquisizione di documenti e sommarie informazioni, possa esonerare  i cittadini meno abbienti dal versamento della cauzione, ovvero ridurne l'ammontare»; c) «che il cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia esonerato di diritto dal versamento della cauzione»;

    che, ciò premesso in ordine all'oggetto delle censure svolte dai rimettenti, in relazione, invece, ai parametri evocati, gli stessi concordano – all'infuori del Giudice di pace di Ivrea (r.o. n. 657 del 2004), che si limita a dedurre la violazione del solo articolo 24 della Carta fondamentale – nel dubitare della legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

    che, difatti, tutti i Giudici di pace rimettenti, seppur con diverse argomentazioni, ritengono che la previsione normativa in questione, nel subordinare l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale all'adempimento dell'onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, discrimini i soggetti ricorrenti in relazione alle loro differenti condizioni economiche, in particolare precludendo (o comunque rendendo difficoltoso) l'accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di adeguati mezzi economici;

    che in tutte le ordinanze di rimessione è ipotizzata anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in base al rilievo che la prestazione imposta dalla norma impugnata ostacoli l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale (per giunta proprio in un settore caratterizzato, come non mancano di rilevare numerosi giudici a quibus, dal fatto di non addossare alcun onere, né economico né tecnico, al cittadino), eliminando, o comunque comprimendo, la tutela per i non abbienti, e rivelando così come la finalità della riforma posta in essere dal legislatore del 2003 sia esclusivamente quella di creare un forte deterrente alla presentazione dei ricorsi al giudice di pace;

    che i Giudici di pace di Sondrio (r.o. n. 523 del 2004), Mileto (r.o. n. 525 del 2004), Penne (r.o. n. 526 del 2004), Bassano del Grappa (r.o. nn 559 e 696 del 2004), Cesena (r.o. nn. 586, 587, 645 del 2004) e Terracina (r.o. n. 626 del 2004) ipotizzano un contrasto anche con l'art. 2 della Costituzione;

    che i rimettenti testé menzionati, nel ribadire l'ingiusta (ed irragionevole) discriminazione che la norma impugnata realizzerebbe a carico dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, deducono la violazione della norma costituzionale suddetta, atteso che tra i diritti inviolabili dell'uomo rientrerebbe pure quello all'eguaglianza, come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo;

    che il contrasto, invece, con l'art. 25 della Costituzione è prospettato dal solo Giudice di pace di Lugo (r.o. n. 579 del 2004), il quale ritiene che la preclusione all'esperimento del ricorso giurisdizionale, conseguente all'imposizione del previo pagamento di una cauzione quale condizione per la sua ammissibilità, abbia l'effetto di distogliere dal suo giudice naturale precostituito per legge l'esame dell'impugnazione, proposta avverso il verbale di contestazione dell'infrazione;

    che viene dedotta, inoltre, la violazione dell'art. 111 della Costituzione dai Giudici di pace di Castellamare di Stabia (r.o. n. 429 del 2004) e Roma (r.o. n. 709 del 2004), secondo i quali l'imposizione di un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente – destinato per di più a convertirsi, in caso di sua soccombenza, in un prelievo (totale o parziale) in favore dell'amministrazione – si tradurrebbe in un “privilegio” per la pubblica autorità, con conseguente violazione del principio della parità delle parti in contraddittorio, di cui all'art. 111 della Costituzione;

    che, infine, i Giudici di pace di Vasto (r.o. n. 463 del 2004), Novi Ligure (r.o. n. 482 del 2004), Bassano del Grappa (r.o. nn. 559 e 696 del 2004), Milano (r.o. n. 578 del 2004), Genzano di Roma (r.o. n. 644 del 2004), Cesena (r.o. n. 645 del 2004) e Roma (r.o. n. 709 del 2004) ipotizzano il contrasto con l'art. 113 della Costituzione, evidenziando come la previsione di un onere economico per poter adire le vie giudiziali si risolva in un ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, essendo essa, invece, «sempre» (e quindi, almeno tendenzialmente, in via incondizionata) riservata ad ogni cittadino;

    che tutti i rimettenti, così variamente motivata la non manifesta infondatezza dei prospettati dubbi di costituzionalità, circa, invece, la loro rilevanza, danno atto del mancato versamento – nei rispettivi giudizi a quibus – della somma prevista dall'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992.

    Considerato che i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno, tutti, sollevato questione di legittimità costituzionale – in relazione  agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione – dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;

    che i Giudici di pace di Castellammare di Stabia (r.o. n. 429 del 2004) e Roma (r.o. n. 709 del 2004) hanno anche impugnato, l'uno, il comma 5 dell'articolo di legge suddetto, l'altro, i commi 5 e 6;

    che tutte le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi;

    che questa Corte, investita di analoghe questioni – prospettate con riferimento ai medesimi parametri invocati dagli odierni rimettenti – aventi ad oggetto sempre l'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 114 del 2004);

    che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da tutti gli odierni rimettenti deve darsi atto che questa Corte ha già affermato che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 finisce «con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita» (così sentenza n. 114 del 2004);

    che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.

  per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,

    ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Castellammare di Stabia, Firenze, Caserta, Vasto, Montorio al Vomano, Torre Annunziata, Cairo Montenotte, Mileto, Marsiconuovo, Novi Ligure, Sondrio, Bonorva, Penne, Bassano del Grappa, Revere, Reggio Calabria, Milano, Lugo, Cesena, Varese, Torino, Terracina, Genzano di Roma, Viadana, Catania, Ivrea e Roma.   

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.