ORDINANZA N. 60
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Fernanda CONTRI Presidente
-
Guido NEPPI
MODONA Giudice
-
Piero Alberto CAPOTOSTI ”
-
Annibale MARINI ”
-
Franco BILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
-
Francesco AMIRANTE ”
-
Ugo DE SIERVO ”
-
Romano VACCARELLA ”
-
Paolo MADDALENA ”
-
Alfio FINOCCHIARO ”
-
Alfonso QUARANTA ”
-
Franco GALLO ”
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella
legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 18 febbraio 2004 dal
Giudice di pace di Castellammare di Stabia, del 14
gennaio 2004 dal Giudice di pace di Firenze, del 31 dicembre 2003 dal Giudice
di pace di Caserta, del 1° marzo 2004 dal Giudice di pace di Vasto, del 19
gennaio 2004 dal Giudice di pace di Montorio al Vomano, dell'8 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Torre
Annunziata, del 2 e del 5 marzo 2004 (n. 3 ordinanze) dal Giudice di pace di
Cairo Montenotte, del 18 dicembre 2003 dal Giudice di
pace di Mileto, del 20 febbraio 2004 (n. 5 ordinanze)
dal Giudice di pace di Marsiconuovo, del 30 marzo
2004 dal Giudice di pace di Novi Ligure, del 29 marzo 2004 dal Giudice di pace
di Sondrio, del 26 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Bonorva,
del 6 aprile 2004 dal Giudice di pace di Mileto, del
23 marzo 2004 dal Giudice di pace di Penne, del 28 febbraio 2004 dal Giudice di
pace di Bassano del Grappa, del 27 gennaio 2004 dal
Giudice di pace di Revere, del 15 marzo 2004 dal
Giudice di pace di Reggio Calabria, del 28 agosto 2004 dal Giudice di pace di
Milano, del 27 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Lugo,
del 5 marzo 2004 (2 ordinanze) dal Giudice di pace di Cesena, del 23 dicembre
2004 dal Giudice di pace di Reggio Calabria, del 25 marzo 2004 dal Giudice di
pace di Varese, del 2 marzo 2004 dal Giudice di pace di Torino, del 28 gennaio
2004 dal Giudice di pace di Terracina, del 27 gennaio
2004 dal Giudice di pace di Genzano di Roma, del 14
aprile 2004 dal Giudice di pace di Cesena, del 25 febbraio 2004 dal Giudice di
pace di Viadana, del 19 febbraio 2004 dal Giudice di
pace di Catania, del 22 marzo 2004 dal Giudice di pace di Ivrea, del 17
febbraio 2004 dal Giudice di pace di Bassano del
Grappa e del 25 settembre 2003 dal Giudice di pace di Roma, rispettivamente
iscritte ai nn. 429, da 461 a 464, da 472 a 482, da 523
a 526, 559, da 576 a 579, 586, 587, 608, 617, 618, 626, da 644 a 646, 656, 657,
696 e 709 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 2004, nell'edizione straordinaria del 3 giugno 2004, nn. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35 e 37,
prima serie speciale, dell'anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il
Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che tutti i Giudici di pace meglio indicati in
epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – adducendo,
complessivamente, la violazione degli artt. 2,
3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione – dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla
legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;
che la quasi totalità dei rimettenti censura specificamente
– con l'eccezione dei Giudici di pace di Castellammare di Stabia
(r.o. n. 429 del 2004) e di Roma (r.o.
n. 709 del 2004), i quali estendono la loro
iniziativa, rispettivamente, il primo al comma 5 dell'articolo di legge
suddetto, il secondo pure al successivo comma 6 – il comma 3 dell'art. 204-bis del d.lgs.
n. 285 del 1992, ovvero il medesimo articolo di legge
«nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso» – proposto
avverso il verbale di contestazione della infrazione alle regole della
circolazione stradale – «il ricorrente debba versare presso la cancelleria del
Giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla
metà del massimo edittale della sanzione irrogata»;
che, difatti, la disposizione suddetta è certamente
impugnata anche da quei rimettenti i quali hanno concluso – è il caso dei
Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o. n. 472 del
2004) e Marsiconuovo (r.o. nn. 477, 478, 479, 480, 481 del 2004) – per la declaratoria
d'illegittimità costituzionale di un inesistente art. 204-bis, comma 3, della già menzionata legge 1° agosto 2003, n. 214
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), ovvero da quanti – è la volta, invece, dei Giudici a quibus di Castellamare di Stabia (r.o. n. 429 del 2004), Montorio
al Vomano (r.o. n. 464 del 2004) e Reggio Calabria (r.o. n.
608 del 2004) – risultano incorsi, ciascuno, in un
differente lapsus calami nella
indicazione della data (erroneamente individuata nel 1997, nella seconda delle
ordinanze da ultimo citate) ovvero del numero (in un caso contrassegnato come
385 e nell'altro come 282) del provvedimento legislativo cui appartiene la
disposizione impugnata;
che, sempre in relazione all'esatta identificazione del thema decidendi devoluto
al giudizio di questa Corte, deve premettersi come una posizione a sé stante
rivesta l'ordinanza di rimessione del Giudice di pace
di Roma (r.o. n. 709 del 2004), giacché questi –
oltre a richiedere la declaratoria di illegittimità
costituzionale della disposizione in esame – ha sollevato anche delle questioni
subordinate, sollecitando un intervento di tipo additivo con il quale questa
Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata «nella
parte in cui non prevede»: a) « che il giudice, secondo il suo prudente e
libero apprezzamento, tenuto conto della documentazione allegata al ricorso
(allo stato degli atti)» (ovvero, in alternativa, «previa eventuale
acquisizione di documenti o sommarie informazioni») «possa valutare l'insussistenza
concreta del periculum in mora e, per l'effetto, esonerare il
ricorrente dal versamento della cauzione ovvero ridurne l'ammontare»; b) «che
il giudice, a seguito di accertamento delle condizioni economiche del
ricorrente, anche contingenti, previa eventuale acquisizione di documenti e
sommarie informazioni, possa esonerare i cittadini meno abbienti dal versamento
della cauzione, ovvero ridurne l'ammontare»; c) «che il cittadino ammesso al
patrocinio a spese dello Stato sia esonerato di diritto dal versamento della
cauzione»;
che, ciò premesso in ordine all'oggetto delle censure svolte
dai rimettenti, in relazione, invece, ai parametri evocati, gli stessi
concordano – all'infuori del Giudice di pace di Ivrea (r.o.
n. 657 del 2004), che si limita a dedurre la violazione del
solo articolo 24 della Carta fondamentale – nel dubitare della
legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, difatti, tutti i Giudici di pace rimettenti, seppur con
diverse argomentazioni, ritengono che la previsione normativa in questione, nel
subordinare l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale all'adempimento
dell'onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla metà del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore, discrimini i soggetti ricorrenti in relazione alle loro differenti
condizioni economiche, in particolare precludendo (o comunque rendendo
difficoltoso) l'accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di
adeguati mezzi economici;
che in tutte le
ordinanze di rimessione è ipotizzata anche la violazione
dell'art. 24 della Costituzione, in base al rilievo che la prestazione imposta
dalla norma impugnata ostacoli l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale
(per giunta proprio in un settore caratterizzato, come non mancano di rilevare
numerosi giudici a quibus,
dal fatto di non addossare alcun onere, né economico né tecnico, al cittadino),
eliminando, o comunque comprimendo, la tutela per i non abbienti, e rivelando
così come la finalità della riforma posta in essere dal legislatore del 2003
sia esclusivamente quella di creare un forte deterrente alla presentazione dei
ricorsi al giudice di pace;
che i Giudici di pace di Sondrio (r.o.
n. 523 del 2004), Mileto (r.o.
n. 525 del 2004), Penne (r.o. n. 526
del 2004), Bassano del Grappa (r.o.
nn 559 e 696 del 2004), Cesena (r.o.
nn. 586, 587, 645 del 2004) e Terracina (r.o. n. 626 del 2004)
ipotizzano un contrasto anche con l'art. 2 della Costituzione;
che i rimettenti testé menzionati, nel ribadire l'ingiusta
(ed irragionevole) discriminazione che la norma impugnata realizzerebbe a
carico dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, deducono la violazione della
norma costituzionale suddetta, atteso che tra i diritti inviolabili dell'uomo
rientrerebbe pure quello all'eguaglianza, come valore assoluto della persona
umana e diritto fondamentale dell'individuo;
che il contrasto, invece, con l'art. 25 della Costituzione è
prospettato dal solo Giudice di pace di Lugo (r.o. n. 579 del 2004), il quale ritiene che la preclusione
all'esperimento del ricorso giurisdizionale, conseguente all'imposizione del
previo pagamento di una cauzione quale condizione per la sua ammissibilità,
abbia l'effetto di distogliere dal suo giudice naturale precostituito per legge
l'esame dell'impugnazione, proposta avverso il verbale
di contestazione dell'infrazione;
che viene dedotta, inoltre, la violazione dell'art. 111
della Costituzione dai Giudici di pace di Castellamare
di Stabia (r.o. n. 429 del
2004) e Roma (r.o. n. 709 del 2004), secondo i quali l'imposizione di
un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente – destinato per di più a
convertirsi, in caso di sua soccombenza, in un
prelievo (totale o parziale) in favore dell'amministrazione – si tradurrebbe in
un “privilegio” per la pubblica autorità, con conseguente violazione del
principio della parità delle parti in contraddittorio, di cui all'art. 111
della Costituzione;
che, infine, i Giudici di pace di
Vasto (r.o. n. 463 del 2004), Novi Ligure (r.o. n. 482 del 2004), Bassano
del Grappa (r.o. nn. 559 e 696 del 2004), Milano (r.o. n.
578 del 2004), Genzano di Roma (r.o.
n. 644 del 2004), Cesena (r.o. n. 645
del 2004) e Roma (r.o. n. 709 del 2004)
ipotizzano il contrasto con l'art. 113 della Costituzione, evidenziando come la previsione di un onere economico per poter adire le vie
giudiziali si risolva in un ingiustificato ostacolo per la tutela in sede
giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione,
essendo essa, invece, «sempre» (e quindi, almeno tendenzialmente, in via
incondizionata) riservata ad ogni cittadino;
che tutti i rimettenti, così variamente motivata la non
manifesta infondatezza dei prospettati dubbi di costituzionalità, circa,
invece, la loro rilevanza, danno atto del mancato versamento – nei rispettivi
giudizi a quibus
– della somma prevista dall'art. 204-bis,
comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992.
Considerato che i Giudici di pace
meglio indicati in epigrafe hanno, tutti, sollevato questione di legittimità
costituzionale – in relazione
agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113
della Costituzione – dell'art. 204-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1°
agosto 2003, n. 214;
che i Giudici di pace di Castellammare di Stabia (r.o. n. 429 del 2004) e
Roma (r.o. n. 709 del 2004) hanno anche impugnato,
l'uno, il comma 5 dell'articolo di legge suddetto, l'altro, i commi 5 e 6;
che tutte le questioni sollevate, per la loro evidente
connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei
relativi giudizi;
che questa Corte, investita di analoghe questioni –
prospettate con riferimento ai medesimi parametri invocati dagli odierni
rimettenti – aventi ad oggetto sempre l'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992,
ha concluso nel senso dell'illegittimità
costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 114 del 2004);
che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da
tutti gli odierni rimettenti deve darsi atto che questa Corte ha già affermato
che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992
finisce «con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della
Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento
comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo
direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita» (così sentenza n. 114 del
2004);
che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione
vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la
restituzione degli atti ai Giudici di pace di Castellammare di Stabia, Firenze, Caserta, Vasto, Montorio
al Vomano, Torre Annunziata, Cairo Montenotte, Mileto, Marsiconuovo, Novi Ligure, Sondrio, Bonorva,
Penne, Bassano del Grappa, Revere,
Reggio Calabria, Milano, Lugo, Cesena, Varese,
Torino, Terracina, Genzano
di Roma, Viadana, Catania, Ivrea e Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.