ORDINANZA N. 59
ANNO
2005
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
-
Valerio ONIDA Presidente
-
Fernanda CONTRI Giudice
-
Guido NEPPI
MODONA "
-
Piero
Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA
"
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'articolo 315, comma 1, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza del 31 marzo 2003 dalla Corte di appello di
Genova sul ricorso proposto da Ennio Olivotto, iscritta al n. 1112 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2004.
udito nella camera di
consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con ordinanza dell'11 aprile 2003, la Corte
d'appello di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 315 cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nell'ambito di
un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione promosso da Olivotto
Ennio;
che il rimettente rileva che l'Olivotto era stato arrestato
in esecuzione di un mandato provvisorio di arresto del pretore di Sarzana il 6
maggio 1986 per avere adulterato le acque dei pozzi che alimentano l'acquedotto
del comune di Bolano, era stato posto agli arresti domiciliari l'8 giugno 1986
ed era stato liberato il 22 giugno 1986;
che, all'esito dell'istruttoria formale, nella quale si
procedeva ad alcune perizie chimiche, il giudice istruttore, con sentenza del
22 giugno 1990, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'Olivotto;
che, con richiesta depositata in cancelleria il 29 ottobre
2001, l'Olivotto ha chiesto di essere equamente indennizzato per la detenzione
ingiustamente subita, facendo presente di non avere mai avuto notizia, e quindi
di non essere venuto a conoscenza, se non di recente, del fatto che il giudizio
era stato definito dal giudice istruttore con sentenza di non doversi procedere
per non aver commesso il fatto ed osservando che la riparazione per ingiusta
detenzione era vigente dal 24 ottobre 1989 e che in quella data il procedimento
non era stato ancora definito, onde la riparazione gli competeva, dovendo, per
costante giurisprudenza della Corte di cassazione, essere riconosciuta alla
sola condizione, necessaria e sufficiente, che il procedimento nell'ambito del
quale è stata sofferta l'ingiusta detenzione fosse terminato in data successiva
al 24 ottobre 1989, a nulla rilevando l'epoca della privazione della libertà;
che l'interessato ha chiesto che venisse sollevata questione
di legittimità costituzionale dell'art. 315 cod. proc. pen.
nella parte in cui prevede che il termine per proporre la richiesta decorre da
quando la sentenza di non doversi procedere è divenuta inoppugnabile anziché
dal giorno in cui ne è stata effettuata la notifica direttamente alla persona
sottoposta alle indagini;
che il giudice a quo
ritiene che la questione sia rilevante, perché – escluso che si siano
verificate ragioni impeditive all'indennizzo per avere il richiedente dato
causa alla detenzione con dolo o colpa grave – se il termine di due anni deve
decorrere, come dalla testuale formulazione dell'art. 315 cod. proc. pen., da quando la sentenza di non luogo a procedere (o di
non doversi procedere, ex art. 378
cod. proc. pen. del 1930) è diventata inoppugnabile,
tale inoppugnabilità si è verificata parecchi anni prima della proposizione
della domanda di riparazione formulata dall'Olivotto, domanda che quindi
sarebbe inammissibile, perché proposta oltre il termine, laddove se il termine
decorresse dalla notifica della sentenza istruttoria, o comunque dalla piena ed
effettiva conoscenza della sentenza (che in difetto di prova contraria non
potrebbe intendersi antecedente di oltre due anni la proposizione della
richiesta, il cui deposito segna l'unica prova inoppugnabile di conoscenza) la
domanda del richiedente potrebbe ritenersi ammissibile;
che la questione appare, poi, non manifestamente infondata,
perché la vigente normativa, nel caso in cui l'imputato sia stato assolto con
sentenza istruttoria emessa sotto la vigenza del codice processuale abrogato,
non pone l'interessato in grado di conoscere il momento di decorrenza del
termine;
che, per il diritto processuale vigente, invece, a seguito
della modifica apportata all'art. 548 cod. proc. pen.
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 364 del
1993, le sentenze
depositate oltre il quindicesimo giorno devono essere comunque notificate alle
parti private, anche se non spetta loro il diritto di impugnazione; mentre il
termine per proporre domanda di riparazione, di cui all'art. 315 cod. proc. pen., in esito alla sentenza n. 446 del
1997 della stessa Corte
costituzionale, non decorre più dalla pronuncia del decreto di archiviazione,
ma dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni di cui al decreto di
archiviazione, è stata effettuata la notifica del provvedimento;
che il sistema processuale vigente sembra dunque regolare
situazioni analoghe in maniera diversa, dal momento che, con il codice attuale,
è sempre garantita la conoscenza dell'atto (sentenza o decreto di
archiviazione) dal quale ci si può rendere conto dell'insorgenza del proprio
diritto al ristoro per l'ingiusta privazione della libertà; mentre diversa è la
situazione in esame, la cui disciplina è regolata dal codice di procedura
penale del 1930, che non prevede la notifica alle parti private nel caso di
proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto,
formula questa adottata nella sentenza istruttoria che ha concluso il giudizio
nei confronti del richiedente;
che, poiché chi ha subito un'ingiusta detenzione sotto il
vigore del codice del 1930 potrebbe non venire a conoscenza della sentenza di
proscioglimento, il termine per la proposizione della domanda di riparazione
per ingiusta detenzione comincia a decorrere all'insaputa del titolare; onde si
verificherebbe una situazione analoga a quella affrontata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 446 del
1997 per l'omessa
notifica del decreto di archiviazione;
che la situazione che si delinea nella fattispecie, e in
particolare l'omessa previsione da parte dell'art. 151 del codice del 1930
della necessità di notifica alle parti private della sentenza di non luogo a
procedere, dà luogo alla decorrenza del termine per la domanda di cui all'art.
314 cod. proc. pen. all'insaputa dell'interessato (che
nella specie ha affermato di aver cercato di venire a conoscenza dell'esito del
procedimento, ma con scarso successo a causa del disordine dell'ufficio
giudiziario che aveva proceduto, circostanza più che verosimile attese le
difficoltà incontrate dallo stesso giudice a
quo per ottenere in visione gli atti processuali) e pare dunque in
contrasto con l'art. 24, primo e quarto comma, della Costituzione, perché lega
la stessa possibilità di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione ad un
onere di informarsi che implica un livello di diligenza che appare eccessivo, e
con l'art. 3 della Costituzione, perché crea un'ingiustificata disparità di
trattamento per chi, prosciolto in esito a procedimento retto dalle norme del
codice abrogato, non viene informato dell'atto che può dar vita al diritto alla
riparazione per ingiusta detenzione subita, come invece accade ex art. 548 cod. proc. pen. vigente, modificato dalla sentenza n. 364 del
1993 della Corte
costituzionale.
Considerato che la Corte d'appello di Genova ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 cod. proc. pen., nella parte in cui
prevede che il termine per proporre la richiesta di riparazione per l'ingiusta
detenzione prevista dall'art. 314 cod. proc. pen.
decorra da quando la sentenza di non doversi procedere di cui all'art. 378 cod.
proc. pen. del 1930 è divenuta inoppugnabile anziché
dal giorno in cui ne è stata effettuata la notifica direttamente alla persona
sottoposta alle indagini o da quando questi ne ha avuto effettiva conoscenza,
potendo dare luogo alla decorrenza di detto termine all'insaputa dell'interessato,
per violazione dell'art. 3 Cost.,
perché crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi, prosciolto in
esito a un procedimento retto dalle norme del codice abrogato, non venga
informato dell'atto che può dar vita al diritto alla riparazione per ingiusta
detenzione e chi invece abbia subito quest'ultima sotto la vigenza del nuovo
codice, sempre informato, e per violazione dell'art. 24 Cost., perché lega la
possibilità di far valere in giudizio il diritto alla riparazione per ingiusta
detenzione ad un onere di informarsi che implica un livello di diligenza
eccessivo;
che l'art. 314 cod. proc. pen.
riconosce a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto
non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato il diritto ad un'equa riparazione
per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi
causa per dolo o colpa grave, aggiungendo che la precedente disposizione si
applica, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia
pronunciato provvedimento di archiviazione;
che il successivo art. 315 stabilisce che “la domanda di
riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal
giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta
irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è
stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla
persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'art. 314”;
che nella specie si è presenza di procedimento pendente alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale, conclusosi nel vigore
del nuovo codice di rito con sentenza di non doversi procedere per non avere
l'imputato commesso il fatto;
che il diritto all'equa riparazione, nel sistema creato
dagli articoli 314 e 315 cod. proc. pen., è
applicabile, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 245 del d.lgs. 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), anche ai procedimenti già pendenti alla data del
24 ottobre 1989 e destinati a proseguire nell'osservanza della normativa
precedente;
che, in applicazione di tale normativa (art. 372 cod. proc. pen. del 1930), il giudice doveva fare notificare, a cura
del cancelliere, avviso dell'avvenuto deposito degli atti e dei documenti del
processo ai difensori dell'imputato per consentire agli stessi, nel termine di
cinque giorni dall'avviso stesso – prorogabile per una sola volta – di prendere
visione di ogni cosa, di estrarre copia degli atti e dei documenti e di
presentare le istanze e le memorie ritenute opportune, con obbligo per il
giudice, alla scadenza del termine, di provvedere entro quindici giorni ad
adottare i provvedimenti conseguenti necessari, ivi compresa la sentenza di
proscioglimento di cui al successivo art. 378;
che quest'ultima sentenza non doveva essere notificata alle
parti private non essendo la stessa soggetta ad impugnazione (art. 151 cod.
proc. pen. del 1930);
che, invece, la normativa vigente prevede che “quando la
sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine
indicato dal giudice a norma dell'articolo 544, comma 3, l'avviso di deposito è
comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il
diritto di impugnazione. E' notificato altresì a chi risulta
difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza” (art. 548,
comma 2), aggiungendo che “l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è
in ogni caso notificato all'imputato contumace” (art. 548, comma 3);
che la diversità di disciplina applicabile, a seconda che si
tratti di procedimento soggetto alla normativa del codice di rito vigente o a
quella del codice di rito del 1930, non evidenzia alcun contrasto con le norme
costituzionali invocate dal momento che, sulla base dell'art. 372 cod. proc. pen. del 1930, la parte avente diritto all'equa riparazione
per ingiusta detenzione, è posta nelle condizioni – con l'impiego della normale
diligenza – di venire a conoscenza del momento in cui il giudice effettua il
deposito della sentenza – anche se questi non osserva il termine, pacificamente
ordinatorio, per tale deposito – ed è quindi nelle condizioni di osservare il
termine di due anni di cui all'art. 315 cod. proc. pen.
per la proposizione dell'istanza, con la conseguenza che la mancata previsione
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 548 cod. proc. pen. non è irragionevole né viola il diritto di difesa della
parte, dal momento che, una volta stabilito un termine di decadenza,
l'interessato è posto in condizione di conoscerne la decorrenza iniziale senza
l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza;
che la situazione denunciata non è assimilabile a quella che
ha dato luogo alla declaratoria di incostituzionalità del comma 1 dell'art. 315
cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il
termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del
provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le
condizioni previste dall'art. 314, comma 2, dello stesso codice, è stata
effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei
cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato (sentenza n. 446 del
1997), perché, in tema di
archiviazione, la parte non era posta nelle condizioni di conoscere con
tempestività il momento in cui il diritto all'equa riparazione è sorto ed è
azionabile, sicché l'unico mezzo per acquisire tale conoscenza è la
notificazione del provvedimento stesso, laddove in presenza di emanazione di
sentenza di non doversi procedere, la parte, sulla base del disposto dell'art.
372 cod. proc. pen. del 1930, può, con la normale
diligenza, venire a conoscenza del deposito di tale sentenza, pur in difetto di
notifica;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 315 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.