ORDINANZA N. 58
ANNO
2005
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, promosso con
ordinanza del 3 marzo 2004 dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente tra Marco Polita e
Romeo Letterio, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi,
con ordinanza del 3 marzo 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del
codice civile «nella misura in cui preclude la risarcibilità
del danno non patrimoniale nascente da un fatto che non corrisponde neppure alla
soglia minima per la risarcibilità individuata da Corte Cost. n. 233/03, e cioè ad una “fattispecie
astratta di reato”»;
che assume, in punto di rilevanza, il rimettente di essere
investito della domanda di risarcimento dei danni all'immagine ed alla vita di
relazione proposta, nei confronti di un ufficiale dei carabinieri, dal Sindaco
di Jesi, il quale si duole di essere stato
erroneamente indicato dal predetto ufficiale di polizia giudiziaria, in
un'informativa destinata al pubblico ministero, quale possibile responsabile
dei reati di cui agli artt. 323,
comma primo, e 734 del codice penale, con conseguente clamore di stampa;
che il procedimento penale è stato successivamente
archiviato e che la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, da
ritenersi «concausa necessaria dell'avviso di garanzia», risulterebbe – ad
avviso del rimettente – connotata da colpa grave e perciò produttiva di
responsabilità civile, anche ritenendo applicabili alla fattispecie, in via
estensiva, le limitazioni derivanti dall'art. 23 del testo unico sugli
impiegati civili dello Stato;
che l'accoglimento della domanda attrice sarebbe tuttavia
precluso dalla considerazione che, a seguito della sentenza n. 233 del
2003 della Corte
costituzionale e delle sentenze della
Cassazione del 12 maggio 2003, n. 7281 e n. 7282, il diritto vivente
sarebbe oggi attestato – secondo il rimettente – nel senso che il danno non
patrimoniale, salve le altre ipotesi specificamente previste dalla legge, può
essere risarcito solo in presenza di una condotta riconducibile ad una
fattispecie almeno astratta di reato;
che l'art. 2059 del codice civile, così individuatane la
portata, si porrebbe conseguentemente in contrasto con l'art. 2 della
Costituzione, che tutela i diritti inviolabili dell'uomo «tra i quali figura il
diritto all'immagine»;
che sarebbe altresì leso, sotto un duplice profilo, il
principio di eguaglianza, sia in relazione alla più ampia tutela riconosciuta
dall'ordinamento al danno patrimoniale, benché attinente a beni di rango
costituzionale inferiore rispetto al diritto all'immagine, sia rispetto a
fattispecie ugualmente lesive di diritti della persona, cui il legislatore ha
ritenuto, senza particolare ragione, di assicurare una tutela privilegiata, che
addirittura prescinde dalla verifica dell'elemento soggettivo (art. 2 della
legge n. 117 del 1988; art. 2 della legge n. 89 del 2001);
che la norma impugnata si porrebbe poi in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, precludendo la tutela giurisdizionale di un
diritto costituzionalmente garantito, nonché con l'art. 28 della Costituzione,
in quanto renderebbe esente da responsabilità civile il dipendente pubblico
autore di un atto illecito;
che sarebbe infine violato l'art. 97, primo comma, della
Costituzione, poiché rimarrebbero prive di sanzione condotte contrastanti –
come nella specie – con il principio di buon andamento del processo penale.
Considerato che il rimettente
dubita, in riferimento agli artt.
2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, in quanto
preclude la risarcibilità del danno non patrimoniale
derivante da un fatto non corrispondente ad una fattispecie almeno astratta di
reato;
che il medesimo rimettente muove dalla premessa
interpretativa secondo la quale tale preclusione deriverebbe, in buona
sostanza, dal diritto vivente, ed in particolare dalla sentenza di questa Corte
n. 233 del 2003, che avrebbe, a suo avviso, individuato nella
sussistenza di una fattispecie astratta di reato la «soglia minima per la risarcibilità» del danno non patrimoniale;
che siffatta lettura della citata sentenza n. 233 del
2003 è peraltro
palesemente erronea, atteso che, in quella occasione, la Corte si è pronunciata
– con sentenza interpretativa di rigetto – riguardo alla sola questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, in conseguenza di
fatto riconducibile ad una fattispecie astratta di reato, allorché la colpa sia
presunta e non positivamente accertata, restando estranea alla suddetta
pronuncia qualsiasi considerazione riguardo alla più generale problematica
riguardante i limiti di risarcibilità del danno non
patrimoniale;
che, per altro verso, il rimettente si mostra esplicitamente
consapevole dell'esistenza di un orientamento della giurisprudenza di
legittimità (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e n.
8828) secondo cui il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, anche a
prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185
del codice penale, allorché vengano in considerazione – come, a suo avviso,
accadrebbe nel giudizio a quo –
valori personali di rilievo costituzionale;
che, sotto tale aspetto, l'ordinanza risulta, in definitiva,
intrinsecamente contraddittoria, smentendo essa stessa la premessa secondo cui,
per diritto vivente, il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo in
presenza di una fattispecie almeno astratta di reato;
che, in ragione di tale contraddittorietà, la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059
del codice civile sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.