ORDINANZA N. 57
ANNO
2005
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura
penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano con ordinanza del 21 marzo
2003 e dal Tribunale di Pistoia con cinque ordinanze del 26 maggio 2003,
rispettivamente iscritte ai numeri 487 e da 668 a 672 del registro ordinanze
2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32 e n. 36, prima serie speciale, dell'anno
2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che il Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha sollevato su eccezione
della difesa, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 3, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio
abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell'imputato
irreperibile non munito di procura speciale;
che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente
afferma che l'avere escluso la facoltà del difensore non munito di procura
speciale di chiedere il giudizio abbreviato impedisce all'imputato, in caso di
condanna, di beneficiare della diminuzione di pena di cui all'art. 442, comma
2, cod. proc. pen.;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo conduce un esame preliminare
dell'istituto del giudizio abbreviato e delle modifiche introdotte, anche a
seguito delle sentenze della Corte costituzionale, dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479, che a suo avviso avrebbero accentuato sia «le caratteristiche di
giudizio di cognizione piena» sia le differenze rispetto al patteggiamento, che
richiede anch'esso che l'imputato manifesti la propria volontà personalmente,
ovvero tramite il difensore munito di procura speciale;
che, in particolare, originariamente il rito abbreviato era
concepito come giudizio allo stato degli atti, instaurabile solo previo
consenso del pubblico ministero e senza alcuna possibilità di integrazione
della prova, e la scelta del rito comportava quindi rinuncia del diritto alla
prova e al contraddittorio;
che pertanto, investendo tale scelta diritti personalissimi
e indisponibili, era più che giustificato che la volontà di accedere al rito
speciale fosse espressa personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore
speciale;
che, ad avviso del rimettente, la situazione sarebbe
profondamente mutata a seguito della legge n. 479 del 1999, atteso che
l'odierna disciplina del giudizio abbreviato da un lato non prevede più, come
condizione necessaria per l'accesso al rito, il consenso del pubblico ministero
e, dall'altro, consente all'imputato di subordinare la richiesta a una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e al giudice di
assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari quando ritiene di non poter
decidere allo stato degli atti;
che in questo mutato quadro normativo, e alla luce dei più
ampi margini assegnati alla difesa, come risulta dal titolo VI-bis del libro V del codice di procedura
penale, inserito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, non sarebbe più
giustificata una disciplina che riserva solo all'imputato, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, la scelta di accedere al rito abbreviato;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra l'imputato presente
ovvero che ha rilasciato procura speciale e l'imputato contumace, irreperibile
o latitante; con l'art. 24 Cost., per violazione del
diritto di difesa dell'imputato irreperibile, contumace o latitante; con l'art.
111 Cost., per violazione del principio del
contraddittorio;
che, sotto quest'ultimo profilo,
il rimettente sostiene in particolare che l'art. 111, terzo comma, Cost. non è
altro che «una specificazione del più generale diritto di difesa» e che
precludere l'accesso al rito ad iniziativa del difensore non munito di procura
speciale «equivarrebbe a frustrare proprio la preparazione della difesa nel senso
precisato dal disposto di cui al comma terzo dell'art. 111 Cost.»;
che il giudice a quo
sottolinea che tutte le considerazioni che precedono riguardano indistintamente
l'imputato contumace, irreperibile o latitante, ma «accentuano la loro
rilevanza nei confronti dell'imputato irreperibile» in quanto la irreperibilità
è «una situazione di fatto che può anche essere involontaria e incolpevole»,
mentre «sia la situazione di latitanza che quella di contumacia in qualche modo
presuppongono la volontà e comunque l'inerzia difensiva dell'imputato»;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che ad avviso dell'Avvocatura la scelta del rito abbreviato
comporta l'esercizio di diritti personalissimi che non possono rientrare nei
limiti dell'ordinario mandato difensivo in quanto determinano l'utilizzabilità,
ai fini della decisione, del materiale probatorio acquisito nel corso delle
indagini e la rinuncia all'assunzione delle prove e al contraddittorio;
che con cinque ordinanze di identico tenore il Tribunale di
Pistoia ha sollevato su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., analoghe questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 438, commi 3 e 5, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere
esercitata anche dal difensore dell'imputato irreperibile non munito di procura
speciale;
che il rimettente premette che la richiesta del difensore di
procedere con il rito abbreviato era stata rigettata «in quanto l'imputato,
dichiarato irreperibile, non poteva esprimere personalmente tale volontà e il
difensore era privo della necessaria procura speciale»;
che nel merito il giudice a quo sostiene che la richiesta di procedere con il rito abbreviato
deve considerarsi «espressione della difesa tecnica anziché di un diritto
personale dell'imputato», soprattutto alla luce delle profonde modifiche
apportate all'istituto dalla legge n. 479 del 1999, con particolare riferimento
alla eliminazione del consenso del pubblico ministero, e al definitivo
superamento del modello di giudizio allo stato degli atti, essendo ora
possibile un'integrazione probatoria;
che ad avviso del rimettente la disciplina censurata si pone
pertanto in contrasto con l'art. 3 Cost. per la «discriminazione che si
determina tra l'imputato irreperibile (che non ha la possibilità di chiedere
personalmente il rito abbreviato o di conferire procura speciale al difensore)
e la posizione dell'imputato non irreperibile», nonché con l'art. 24 Cost. per
la compressione della difesa tecnica;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata essendo analoga a quella
sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, recante
il numero 487 del registro ordinanze del 2003, al cui atto di intervento si
riporta.
Considerato che il Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano e il Tribunale di Pistoia (quest'ultimo con cinque ordinanze di identico
contenuto) hanno sollevato, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 della Costituzione (parametro quest'ultimo
evocato solo dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano), questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura penale (il comma 5 è
richiamato solo dal Tribunale di Pistoia), nella parte in cui non prevede che
la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche
dal difensore dell'imputato irreperibile non munito di procura speciale;
che, avendo tutte le ordinanze per oggetto le medesime
questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che il Tribunale di Pistoia precisa in tutte le ordinanze
che la richiesta di giudizio abbreviato è stata respinta in quanto il difensore
dell'imputato irreperibile era privo della procura speciale prevista dall'art.
438, comma 3, cod. proc. pen.;
che le questioni devono pertanto essere dichiarate
manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza, avendo il rimettente già
fatto applicazione della disposizione censurata (v., tra le tante, ordinanze
numeri 213 del 2004, 215 del 2003, 264 del 2002);
che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Milano rileva che la scelta di riservare la richiesta di giudizio abbreviato
solo all'imputato o ad un suo procuratore speciale trovava originariamente
giustificazione nella peculiare disciplina di questo rito alternativo,
caratterizzato dall'essere un giudizio allo stato degli atti, che comportava la
rinuncia al diritto alla prova e al contraddittorio;
che, a seguito delle profonde modifiche apportate dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479 - per l'accesso al
rito non è più richiesto il consenso del pubblico ministero, all'imputato è
riconosciuta la facoltà di condizionare la richiesta ad una integrazione
probatoria, il giudice ha il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi
necessari ai fini della decisione - il rimettente
ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost.
per disparità di trattamento tra l'imputato presente, o che ha rilasciato
procura speciale, e quello irreperibile; con l'art. 24 Cost. per violazione del
diritto di difesa dell'imputato irreperibile; con l'art. 111 Cost. perché l'avere
escluso la facoltà del difensore di presentare la richiesta «equivarrebbe a
frustrare proprio la preparazione della difesa nel senso precisato dal disposto
di cui al comma terzo dell'art. 111 Cost.»;
che, in via generale, va rilevato che la richiesta del rito
abbreviato - giudizio che
consente di definire il procedimento utilizzando come prova il risultato della
attività di indagine compiuta unilateralmente dalle parti - rientra tra gli atti
così detti personalissimi, che il legislatore ha riservato in via esclusiva
all'imputato, in quanto determina effetti particolarmente incisivi sulla sfera
giuridica del soggetto, sia sul terreno sostanziale che su quello processuale;
che tale scelta è stata operata dal legislatore anche con
riferimento a situazioni affini a quella oggetto della presente questione di
costituzionalità, quali l'applicazione della pena su richiesta (art. 446 cod. proc. pen.)
e la rinuncia all'udienza preliminare (art. 419, comma 5, cod. proc. pen.),
nonché in relazione ad altre iniziative processuali che parimenti determinano
effetti particolarmente incisivi per il richiedente (v. artt.
38, 46, 315, 589, 625-bis, 645 cod. proc. pen.);
che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sull'art. 446,
comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al difensore
dell'imputato irreperibile non munito di procura speciale di presentare
richiesta di applicazione della pena, ha ritenuto infondate le censure di
illegittimità costituzionale in relazione agli artt.
3 e 24 Cost., affermando che
«si tratta di un istituto la cui scelta determina una non reversibile
disposizione di fondamentali diritti», e che la concorrente attribuzione al
difensore della richiesta di patteggiamento potrebbe determinare scelte tali da
compromettere irrimediabilmente la posizione dell'imputato;
che analoghe considerazioni valgono per la disciplina del
giudizio abbreviato, che allo stesso modo prevede che la volontà dell'imputato
di richiedere il rito sia espressa personalmente o per mezzo di procuratore
speciale, posto che anche in tale ipotesi la scelta determina una non
reversibile disposizione di diritti fondamentali;
che in particolare, anche dopo le modifiche introdotte dalla
legge n. 479 del 1999, carattere essenziale di tale rito continua ad essere
l'utilizzazione probatoria degli atti assunti unilateralmente nel corso delle
indagini preliminari (v. sentenza n. 115 del
2001);
che in quest'ottica non è senza
rilievo che anche all'eventuale integrazione probatoria, chiesta dall'imputato
o disposta d'ufficio dal giudice, debba procedersi
con le forme previste dall'art. 422, commi 2, 3 e 4, cod. proc.
pen., e non alla stregua
delle regole dettate per il dibattimento, sicché l'imputato rinuncia comunque
alla garanzia della formazione della prova in contraddittorio;
che la richiesta di giudizio abbreviato può inoltre
comportare la rinuncia ad essere giudicato dall'organo collegiale, e di regola
implica la sottoposizione al giudizio del giudice dell'udienza preliminare;
che il rito abbreviato continua perciò a costituire un
modello alternativo al dibattimento che, da un lato, si fonda sull'intero
materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari e, dall'altro, consente
una limitata acquisizione di elementi meramente integrativi, sì da mantenere la
configurazione di rito 'a prova contratta' (v. ordinanza n. 182 del
2001);
che i caratteri di fondo del giudizio abbreviato non sono
contraddetti dalla maggiore incidenza riservata alle investigazioni difensive
dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, in quanto anche tali atti possono essere
utilizzati nel corso del giudizio abbreviato al pari degli atti raccolti dal
pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari;
che non è pertanto
privo di ragionevolezza che il legislatore, nel modificare l'istituto del
giudizio abbreviato, abbia mantenuto la precedente disciplina secondo cui
l'imputato deve manifestare personalmente, ovvero a mezzo di procuratore
speciale, la volontà di accedere a tale rito.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438,
commi 3 e 5, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma
3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio
ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA,
Redattore
Depositata
in Cancelleria il 28 gennaio 2005.