ORDINANZA N. 56
ANNO
2005
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE
Giudice
- Guido NEPPI
MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ORDINANZA
nel giudizio di
ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della
deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 relativa all'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Augusto Cortelloni
nei confronti di Giuseppe Pagliani ed altri, promosso
dal Tribunale di Ancona, sezione seconda civile, con ricorso depositato il 13 luglio
2004 ed iscritto al n. 272 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di
consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che il Tribunale di Ancona, sezione seconda civile, nel corso di un processo
civile proposto nel marzo 2001 da Giuseppe Pagliani,
Eufemia Milelli e Domenico Pasquariello,
magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena, nei confronti di Augusto Cortelloni, con ordinanza emessa l'8 gennaio 2004 (e
pervenuta alla Corte a mezzo posta il 13 luglio 2004), ha proposto conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la delibera adottata nella seduta
del 26 novembre 2003, con la quale il Senato della Repubblica ha dichiarato che
i fatti oggetto di quel processo concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, ricadono nella
disciplina di cui all'art. 68 della Costituzione;
che il giudizio, nel quale sono convenuti sia il senatore Cortelloni che il direttore responsabile del giornale
“Nuova Gazzetta di Modena”, concerne la richiesta di risarcimento danni
avanzata dagli attori, in conseguenza della pubblicazione – in data 7 giugno
2000, e cioè due giorni dopo la lettura del dispositivo di una sentenza penale
resa dai predetti giudici nel processo n. 166/99, avente ad oggetto abusi
sessuali nei confronti di minori – di un'intervista in cui, secondo la prospettazione attorea, il senatore Cortelloni
avrebbe superato i limiti del diritto di critica, attribuendo ai componenti
dell'organo giudicante comportamenti contrari ai doveri connaturali
all'esercizio della funzione giurisdizionale;
che, in punto di fatto, riferisce il ricorrente che, a
fronte della domanda introduttiva del giudizio, il convenuto ha sollevato, in
via pregiudiziale – segnatamente invocando il disposto dell'art. 3 della legge
20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato) – eccezione di immunità, ai sensi dell'art. 68 della
Costituzione, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni da
lui rese, asseritamente integranti diffamazione a
mezzo stampa, e la sua attività di parlamentare, consistita in una serie di
iniziative dirette ad accertare presunte illegalità nella conduzione del
dibattimento penale oggetto della critica;
che a tanto gli attori hanno replicato contestando
l'applicabilità della prerogativa ed evidenziando piuttosto l'esistenza di un
interesse personale del senatore agli esiti di quel processo, per essere egli
difensore di alcuni degli imputati;
che, nelle more della decisione, assunta in riserva, sulla
sussistenza dei presupposti per la proposizione di questione di legittimità
costituzionale in ordine al menzionato art. 3 della legge n. 140 del 2003,
specificamente eccepita dagli attori, è pervenuta al Tribunale la delibera del
Senato che, in accoglimento della richiesta formulata direttamente dal Cortelloni e in conformità alla proposta della Giunta delle
elezioni e immunità parlamentari, ha dichiarato la insindacabilità
delle dichiarazioni oggetto di causa;
che, tanto premesso, osserva il Tribunale di Ancona che, in
base alla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'operatività della
prerogativa di cui all'art. 68 Cost., le
dichiarazioni asseritamente offensive, ove rese dal
parlamentare extra moenia,
devono essere correlate alla funzione svolta da un nesso di strumentalità, che,
se va senz'altro riconosciuto in caso di dichiarazioni sostanzialmente
riproduttive dell'opinione espressa in sede parlamentare (venendo allora esse
ad assicurare alla denuncia svolta nella libera dialettica politica il
necessario corollario della pubblicità), deve essere escluso allorché vi sia
semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione rilasciata ai mezzi di
comunicazione e le critiche formulate in Parlamento;
che, così ricostruita l'area di operatività dell'immunità di
cui all'art. 68 Cost., ritiene il ricorrente che
nella fattispecie le dichiarazioni rese dal senatore Cortelloni
(significativamente non limitate al metodo di acquisizione della prova nel
processo penale, ma estese a profili spiccatamente personali, nonché
eccentriche rispetto al tema in discussione), lungi dall'essere strumentalmente
collegate all'attività parlamentare, appaiono piuttosto condizionate da suoi
interessi personali e professionali;
che, non apparendogli
(anche sulla base di ulteriori considerazioni) seriamente contestabile che le
dichiarazioni rese dal Cortelloni siano del tutto
slegate dalla funzione di parlamentare da lui svolta, il Tribunale di Ancona
solleva conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la citata
delibera del Senato della Repubblica e contestualmente questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101
Cost., dell'art. 3, comma 8,
della legge n. 140 del 2003, in quanto obbliga il giudice a uniformarsi alla
determinazione del Parlamento che dichiari la irresponsabilità.
Considerato che, in questa fase, la Corte
è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,
valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i
requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato e, pertanto, non potendo sotto alcun profilo esaminare, in
questa sede, la questione di legittimità costituzionale sollevata in via
incidentale;
che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la
legittimazione del Tribunale di Ancona, sezione seconda civile, a sollevare
conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente
garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui
è investito, la volontà del potere cui appartiene;
che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad
essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in
modo definitivo la volontà del potere cui inerisce,
in ordine all'applicabilità ai propri componenti dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, poiché il Tribunale di Ancona denuncia che la propria sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata illegittimamente
menomata dalla citata delibera del Senato della Repubblica;
che, infine, dal ricorso si rilevano le «ragioni del
conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come stabilito
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata
ogni ulteriore decisione definitiva, anche in ordine all'ammissibilità del
ricorso.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso
per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Ancona, sezione seconda
civile, nei confronti del Senato della Repubblica;
dispone:
a) che la
cancelleria della Corte costituzionale dia immediata
comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Ancona
ricorrente;
b) che, a
cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al
Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della
Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.