ANNO
2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. 6 e 10
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti) e successive modificazioni, promossi con
ordinanze del 14 e del 21 (n. 2 ordinanze) gennaio e del 23 maggio 2003 dal
Tribunale di Messina, rispettivamente iscritte ai nn.
322, 368, 369 e 767 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 23, 25 e 39, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
13 ottobre 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto
che il Tribunale di Messina, con quattro ordinanze di identico
contenuto emesse in data 14 gennaio, 21
gennaio e 23 maggio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella
parte in cui non prevedono la possibilità di impugnare davanti al tribunale o
alla corte di appello il provvedimento di revoca di
ammissione al patrocinio a seguito dell’accertamento della mancanza, originaria
o sopravvenuta, del requisito del limite di reddito del beneficiario;
che
il rimettente è investito dell’esame di quattro ricorsi ex art. 6, comma 4, della legge n. 217 del 1990, a seguito di
altrettante sentenze della Corte di cassazione con le quali sono stati così
qualificati i ricorsi presentati da quattro imputati nei cui confronti la Corte
di assise di Messina aveva revocato il beneficio della ammissione al patrocinio
a spese dello Stato per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge;
che
secondo il giudice a quo nel sistema
della legge n. 217 del 1990, così come modificato dalla legge 29 marzo 2001, n.
134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), il potere di revoca del
provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è previsto nel
caso di omessa comunicazione delle variazioni di reddito o di mancata
presentazione della documentazione prescritta per i redditi prodotti
all’estero, o ancora quando vi è una variazione del reddito comunicata
tempestivamente dall’interessato;
che,
secondo il rimettente, in questi casi è prevista l’adozione del provvedimento
di revoca nella forma del decreto motivato, che può essere impugnato con
ricorso al tribunale o alla corte di appello cui appartiene il giudice che ha
emesso il provvedimento di revoca o modifica e con la possibilità di successivo
ricorso per cassazione per violazione di legge;
che
sempre il rimettente osserva che l’art. 10, comma 2, della citata legge n. 217
del 1990 prevede anche un potere di revoca o modifica del provvedimento di
ammissione, esercitabile in ogni momento su richiesta
del competente ufficio dell’amministrazione finanziaria entro cinque anni dalla
definizione del procedimento per il quale era stato ottenuto il beneficio,
attribuito alla competenza del tribunale o della corte di appello cui
appartiene il giudice che aveva provveduto all’ammissione, con la possibilità
di ricorrere successivamente per cassazione;
che,
come sostiene il giudice a quo,
esistono divergenze circa l’ammissibilità di una revoca ex officio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato disposta dallo stesso
giudice che ha accordato il beneficio in relazione al difetto di uno dei
presupposti di ammissibilità, o alla mancanza, originaria o sopravvenuta, delle
condizioni di reddito del soggetto, pur avendo la giurisprudenza riconosciuto
tale potere in caso di erronea ammissione del beneficio per procedimenti
riguardanti reati contravvenzionali, con conseguente esperibilità del reclamo di cui all’art. 6, comma 4, della
legge citata ed esclusione della ricorribilità
diretta per cassazione;
che,
sempre secondo il rimettente, appare problematica l’ammissibilità di una revoca
per difetto delle condizioni di reddito, non sempre ritenuta possibile in
assenza di richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria, per la quale un
orientamento giurisprudenziale ritiene possibile la revoca, anche in mancanza
della richiesta dell’intendente di finanza, quale espressione di un generale
potere di autotutela dell’amministrazione, mentre
altra tesi afferma che essa sarebbe l’espressione di un potere giurisdizionale
che non può essere attivato d’ufficio senza la domanda dell’amministrazione
finanziaria;
che,
quanto al rimedio esperibile, mentre alcune sentenze affermano che in caso di
revoca disposta per la modifica delle condizioni di reddito sarebbe esperibile
il solo ricorso in cassazione, altre pronunce ammettono in questo caso
l’impugnazione di cui all’art. 6, comma, 4, della legge n. 217 del 1990;
che
ad avviso del giudice a quo, se
appare ragionevole ritenere sempre consentito al giudice che procede, anche
senza l’iniziativa di altra amministrazione, il controllo sul diritto alla
conservazione del beneficio in relazione al possesso delle condizioni di
reddito previste dalla legge, problematica appare l’individuazione di un
completo sistema di tutela verso tali
provvedimenti, posto che il ricorso per cassazione è previsto dall’art.
10 della legge citata nel caso in cui vi sia stata richiesta da parte
dell’amministrazione finanziaria rivolta al giudice, ma non appare esperibile
nel caso in cui sia lo stesso giudice procedente a revocare il beneficio, e ciò
in ragione del principio di tassatività
dell’impugnazione prevista dall’art. 6 della legge n. 217 del 1990 citata, non
essendo assimilabile l’ipotesi di difetto originario del requisito a quella del
diniego;
che,
sempre secondo il Tribunale di Messina, in questa ipotesi non sarebbe possibile
dare alla disposizione un’interpretazione secondo Costituzione, con la
conseguenza che gli interessati resterebbero privi di una adeguata garanzia
dell’effettività della loro tutela giurisdizionale, con conseguente violazione
sia dell’art. 3 Cost., in quanto, in presenza di
provvedimenti che muovono da presupposti comuni, non è assicurata la medesima
garanzia, sia dell’art. 24 Cost., per la compressione
dell’effettività del diritto di difesa;
che,
secondo il rimettente, la situazione non è destinata a mutare a seguito delle
modifiche del quadro normativo introdotte dal d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), il cui art. 299 ha
espressamente abrogato l’intera legge n. 217 del 1990 e la successiva legge n.
134 del 2001, posto che l’art. 99 del d.P.R. citato
prevede e disciplina – con una disposizione che ricalca l’art. 6, commi 4 e 5,
della legge n. 217 del 1990 – l’impugnazione dei provvedimenti di rigetto
dell’istanza di ammissione, mentre l’art. 113 ha riprodotto la norma che
consentiva il ricorso per cassazione in caso di richiesta di revoca da parte
dell’amministrazione finanziaria, ma non contempla la possibilità di impugnare
il provvedimento negli altri casi;
che
nei quattro giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile e
comunque infondata;
che
preliminarmente la difesa erariale osserva che prima della emanazione delle
ordinanze di rimessione l’intera legge n. 217 del
1990, come modificata dalla legge n. 134 del 2001, è stata integralmente
abrogata dall’art. 299 del d.P.R. n. 111 (recte: n. 115)
del 2002, entrato in vigore il 1° luglio dello stesso anno;
che
la materia è ora disciplinata dal Capo IV (Decisione sull’istanza di ammissione
al patrocinio) e dal Capo VII (Revoca del decreto di ammissione al patrocinio)
del Titolo II del d.P.R. citato, nei quali sono state
trasfuse le disposizioni precedentemente in vigore, pur se con modifiche non
prive di rilievo;
che
di ciò ha mostrato di essere a conoscenza il rimettente, il quale ha però
espresso l’avviso che «la situazione non è destinata a mutare» ed ha diretto le
censure nei confronti di disposizioni ormai abrogate, senza svolgere alcuna
considerazione circa la loro perdurante applicabilità nei giudizi a quibus;
che,
come osserva l’Avvocatura, nella prospettazione delle ordinanze di rimessione lo scopo della dichiarazione di illegittimità
costituzionale sarebbe quello di rendere applicabile il rimedio di cui all’art.
6, comma 4, della legge n. 217 del 1990 al di là dell’ambito espressamente
considerato dalla norma e anche in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato;
che
ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, la
competenza a decidere del ricorso dell’interessato è attribuita non già al
tribunale o alla corte di appello, ma, a seconda dei
casi, al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello ai
quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto impugnato, il che
conferma che le modifiche introdotte sono rilevanti e che le censure non
possono, di conseguenza, essere trasferite sulle nuove disposizioni;
che,
ad avviso della difesa erariale, vi è difetto di rilevanza della questione o
comunque manca la motivazione sulla stessa, in quanto il suo accoglimento
renderebbe configurabile un’impugnazione che non sarebbe comunque di competenza
dello stesso rimettente;
che
quanto ai profili di infondatezza, secondo l’Avvocatura, malgrado il silenzio
delle disposizioni, dovuto ad un difetto di coordinamento normativo, è
agevolmente ricavabile dal sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice secondo la quale è sempre esperibile nei
confronti dei provvedimenti emessi in materia dal giudice competente il ricorso
al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello, i cui
provvedimenti sono ricorribili per
cassazione, salvo il caso di revoca disposta a seguito di istanza dell’ufficio
finanziario, per la quale è previsto il ricorso diretto per cassazione, e tale
interpretazione adeguatrice sarebbe del resto
confermata dalla qualificazione giuridica che, secondo l’ordinanza, la
Cassazione avrebbe dato ai ricorsi de quibus.
Considerato che il Tribunale di Messina
dubita della legittimità costituzionale degli artt.
6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui non prevedono, nel caso in
cui sia stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, revoca disposta d’ufficio dal giudice a
seguito dell’accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei
requisiti di reddito, la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al
tribunale o alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha
disposto la revoca del beneficio;
che
le disposizioni violerebbero sia l’art. 3 della Costituzione - in quanto, in presenza
di provvedimenti di revoca di ammissione al beneficio che muovono da presupposti
comuni, non sarebbe assicurata a tutti gli interessati la medesima tutela
giurisdizionale – sia l’art. 24 Cost., perché la
limitazione al diritto di impugnazione comprometterebbe l’effettività del
diritto di difesa;
che
le quattro ordinanze hanno identico contenuto e i giudizi vanno quindi riuniti
per essere decisi con unico provvedimento;
che
prima della pronuncia delle ordinanze di rimessione
l’intera legge n. 217 del 1990, come modificata dalla legge n. 134 del 2001, è
stata integralmente abrogata dall’art. 299 del d.P.R.
n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), entrato in vigore il 1° luglio dello stesso
anno;
che
la materia è ora disciplinata dagli artt. 99 e 112
del d.P.R. n. 115 del 2002 citato, nei quali sono
state trasfuse le disposizioni precedentemente in
vigore, pur se con alcune modifiche, e su tali articoli le questioni sollevate
dal Tribunale di Messina vanno quindi trasferite, avendo il rimettente mostrato
di essere a conoscenza dell’intervenuto mutamento del quadro normativo;
che,
come rileva esattamente l’Avvocatura, nonostante un difetto di coordinamento
normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico ed in parte novellate, si
può ricavare dal sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice secondo la quale è sempre esperibile, nei
confronti dei provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese
dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al presidente del
tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per
cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall’ufficio finanziario,
direttamente il ricorso per cassazione;
che
per “diritto vivente”, come espresso in numerose pronunce della Corte di
cassazione, confermato dalla recente sentenza delle sezioni unite penali del 14
luglio 2004, n. 36168, tutti i provvedimenti che dispongono in ordine alla
ammissione al patrocinio a spese dell’erario, compresi quelli di revoca di un
precedente provvedimento, sono impugnabili negli stessi termini e con i
medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 del d.P.R. n.
115 del 2002, non avendo il testo unico abrogato i diritti e le garanzie
difensive previsti dalla previgente disciplina;
che
il rimettente è partito quindi da un presupposto interpretativo erroneo e da
una incompleta ricostruzione del quadro
normativo e giurisprudenziale, con conseguente manifesta infondatezza delle
questioni sollevate.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990,
n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ora
sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Messina con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28
gennaio 2005.