ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio
1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti)
e successive modificazioni, promossi con ordinanze del 14 e del 21 (n. 2
ordinanze) gennaio e del 23 maggio 2003 dal Tribunale di Messina,
rispettivamente iscritte ai nn. 322, 368, 369 e 767
del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 23, 25 e 39, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il Giudice relatore Fernanda
Contri.
Ritenuto
che il Tribunale di Messina, con quattro ordinanze di identico contenuto emesse in data 14 gennaio, 21 gennaio e 23
maggio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30
luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), nella parte in cui non prevedono la possibilità di impugnare davanti
al tribunale o alla corte di appello il provvedimento di revoca di ammissione
al patrocinio a seguito dell’accertamento della mancanza, originaria o
sopravvenuta, del requisito del limite di reddito del beneficiario;
che il rimettente è
investito dell’esame di quattro ricorsi ex
art. 6, comma 4, della legge n. 217 del 1990, a seguito di altrettante sentenze
della Corte di cassazione con le quali sono stati così qualificati i ricorsi
presentati da quattro imputati nei cui confronti la Corte di assise di Messina
aveva revocato il beneficio della ammissione al patrocinio a spese dello Stato
per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge;
che secondo il giudice a quo nel sistema della legge n. 217 del
1990, così come modificato dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla
legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), il potere di revoca del provvedimento di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato è previsto nel caso di omessa comunicazione
delle variazioni di reddito o di mancata presentazione della documentazione
prescritta per i redditi prodotti all’estero, o ancora quando vi è una
variazione del reddito comunicata tempestivamente dall’interessato;
che, secondo il
rimettente, in questi casi è prevista l’adozione del provvedimento di revoca
nella forma del decreto motivato, che può essere impugnato con ricorso al
tribunale o alla corte di appello cui appartiene il giudice che ha emesso il
provvedimento di revoca o modifica e con la possibilità di successivo ricorso
per cassazione per violazione di legge;
che sempre il
rimettente osserva che l’art. 10, comma 2, della citata legge n. 217 del 1990
prevede anche un potere di revoca o modifica del provvedimento di ammissione,
esercitabile in ogni momento su richiesta del competente ufficio
dell’amministrazione finanziaria entro cinque anni dalla definizione del
procedimento per il quale era stato ottenuto il beneficio, attribuito alla
competenza del tribunale o della corte di appello cui appartiene il giudice che
aveva provveduto all’ammissione, con la possibilità di ricorrere successivamente
per cassazione;
che, come sostiene il
giudice a quo, esistono divergenze
circa l’ammissibilità di una revoca ex
officio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato disposta dallo stesso giudice che
ha accordato il beneficio in relazione al difetto di uno dei presupposti di
ammissibilità, o alla mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di
reddito del soggetto, pur avendo la giurisprudenza riconosciuto tale potere in
caso di erronea ammissione del beneficio per procedimenti riguardanti reati
contravvenzionali, con conseguente esperibilità del
reclamo di cui all’art. 6, comma 4, della legge citata ed esclusione della ricorribilità diretta per cassazione;
che, sempre secondo il
rimettente, appare problematica l’ammissibilità di una revoca per difetto delle
condizioni di reddito, non sempre ritenuta possibile in assenza di richiesta da
parte dell’amministrazione finanziaria, per la quale un orientamento
giurisprudenziale ritiene possibile la revoca, anche in mancanza della
richiesta dell’intendente di finanza, quale espressione di un generale potere
di autotutela dell’amministrazione, mentre altra tesi afferma che essa sarebbe
l’espressione di un potere giurisdizionale che non può essere attivato
d’ufficio senza la domanda dell’amministrazione finanziaria;
che, quanto al rimedio
esperibile, mentre alcune sentenze affermano che in caso di revoca disposta per
la modifica delle condizioni di reddito sarebbe esperibile il solo ricorso in
cassazione, altre pronunce ammettono in questo caso l’impugnazione di cui
all’art. 6, comma, 4, della legge n. 217 del 1990;
che ad avviso del
giudice a quo, se appare ragionevole
ritenere sempre consentito al giudice che procede, anche senza l’iniziativa di
altra amministrazione, il controllo sul diritto alla conservazione del
beneficio in relazione al possesso delle condizioni di reddito previste dalla
legge, problematica appare l’individuazione di un completo sistema di tutela
verso tali provvedimenti, posto che il
ricorso per cassazione è previsto dall’art. 10 della legge citata nel caso in
cui vi sia stata richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria rivolta al
giudice, ma non appare esperibile nel caso in cui sia lo stesso giudice
procedente a revocare il beneficio, e ciò in ragione del principio di
tassatività dell’impugnazione prevista dall’art. 6 della legge n. 217 del 1990
citata, non essendo assimilabile l’ipotesi di difetto originario del requisito
a quella del diniego;
che, sempre secondo il
Tribunale di Messina, in questa ipotesi non sarebbe possibile dare alla
disposizione un’interpretazione secondo Costituzione, con la conseguenza che
gli interessati resterebbero privi di una adeguata garanzia dell’effettività
della loro tutela giurisdizionale, con conseguente violazione sia dell’art. 3 Cost., in quanto, in presenza di provvedimenti che muovono
da presupposti comuni, non è assicurata la medesima garanzia, sia dell’art. 24 Cost., per la compressione dell’effettività del diritto di
difesa;
che, secondo il
rimettente, la situazione non è destinata a mutare a seguito delle modifiche
del quadro normativo introdotte dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), il cui art. 299 ha espressamente abrogato
l’intera legge n. 217 del 1990 e la successiva legge n. 134 del 2001, posto che
l’art. 99 del d.P.R. citato prevede e disciplina –
con una disposizione che ricalca l’art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 217 del
1990 – l’impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione,
mentre l’art. 113 ha riprodotto la norma che consentiva il ricorso per
cassazione in caso di richiesta di revoca da parte dell’amministrazione
finanziaria, ma non contempla la possibilità di impugnare il provvedimento
negli altri casi;
che nei quattro giudizi
di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile e comunque
infondata;
che preliminarmente la
difesa erariale osserva che prima della emanazione delle ordinanze di
rimessione l’intera legge n. 217 del 1990, come modificata dalla legge n. 134
del 2001, è stata integralmente abrogata dall’art. 299 del d.P.R.
n. 111 (recte:
n. 115) del 2002, entrato in vigore il 1° luglio dello stesso anno;
che la materia è ora
disciplinata dal Capo IV (Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio) e
dal Capo VII (Revoca del decreto di ammissione al patrocinio) del Titolo II del
d.P.R. citato, nei quali sono state trasfuse le
disposizioni precedentemente in vigore, pur se con modifiche non prive di
rilievo;
che di ciò ha mostrato
di essere a conoscenza il rimettente, il quale ha però espresso l’avviso che
«la situazione non è destinata a mutare» ed ha diretto le censure nei confronti
di disposizioni ormai abrogate, senza svolgere alcuna considerazione circa la
loro perdurante applicabilità nei giudizi a
quibus;
che, come osserva
l’Avvocatura, nella prospettazione delle ordinanze di rimessione lo scopo della
dichiarazione di illegittimità costituzionale sarebbe quello di rendere
applicabile il rimedio di cui all’art. 6, comma 4, della legge n. 217 del 1990
al di là dell’ambito espressamente considerato dalla norma e anche in caso di
revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che ai sensi dell’art.
99 del d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza a
decidere del ricorso dell’interessato è attribuita non già al tribunale o alla
corte di appello, ma, a seconda dei casi, al presidente del tribunale o al
presidente della corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha
emesso il decreto impugnato, il che conferma che le modifiche introdotte sono
rilevanti e che le censure non possono, di conseguenza, essere trasferite sulle
nuove disposizioni;
che, ad avviso della
difesa erariale, vi è difetto di rilevanza della questione o comunque manca la
motivazione sulla stessa, in quanto il suo accoglimento renderebbe
configurabile un’impugnazione che non sarebbe comunque di competenza dello
stesso rimettente;
che quanto ai profili
di infondatezza, secondo l’Avvocatura, malgrado il silenzio delle disposizioni,
dovuto ad un difetto di coordinamento normativo, è agevolmente ricavabile dal
sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice
secondo la quale è sempre esperibile nei confronti dei provvedimenti emessi in
materia dal giudice competente il ricorso al presidente del tribunale o al
presidente della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione, salvo il caso di
revoca disposta a seguito di istanza dell’ufficio finanziario, per la quale è
previsto il ricorso diretto per cassazione, e tale interpretazione adeguatrice sarebbe del resto confermata dalla
qualificazione giuridica che, secondo l’ordinanza, la Cassazione avrebbe dato
ai ricorsi de quibus.
Considerato
che il Tribunale di Messina dubita della legittimità costituzionale degli artt.
6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui non prevedono, nel caso in
cui sia stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, revoca disposta d’ufficio dal giudice a seguito
dell’accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di
reddito, la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al tribunale o
alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca
del beneficio;
che le disposizioni
violerebbero sia l’art. 3 della Costituzione -
in quanto, in presenza di provvedimenti di revoca di ammissione al beneficio
che muovono da presupposti comuni, non sarebbe assicurata a tutti gli
interessati la medesima tutela giurisdizionale – sia l’art. 24 Cost., perché la limitazione al diritto di impugnazione
comprometterebbe l’effettività del diritto di difesa;
che le quattro
ordinanze hanno identico contenuto e i giudizi vanno quindi riuniti per essere
decisi con unico provvedimento;
che prima della
pronuncia delle ordinanze di rimessione l’intera legge n. 217 del 1990, come
modificata dalla legge n. 134 del 2001, è stata integralmente abrogata
dall’art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), entrato in vigore il 1° luglio dello stesso anno;
che la materia è ora
disciplinata dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. n. 115
del 2002 citato, nei quali sono state trasfuse le disposizioni precedentemente
in vigore, pur se con alcune modifiche, e su tali articoli le questioni
sollevate dal Tribunale di Messina vanno quindi trasferite, avendo il
rimettente mostrato di essere a conoscenza dell’intervenuto mutamento del
quadro normativo;
che, come rileva
esattamente l’Avvocatura, nonostante un difetto di coordinamento normativo
delle disposizioni trasfuse nel testo unico ed in parte novellate, si può
ricavare dal sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice
secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca
della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice
competente, il ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello, i
cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca
richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione;
che per “diritto
vivente”, come espresso in numerose pronunce della Corte di cassazione,
confermato dalla recente sentenza delle sezioni unite penali del 14 luglio
2004, n. 36168, tutti i provvedimenti che dispongono in ordine alla ammissione
al patrocinio a spese dell’erario, compresi quelli di revoca di un precedente
provvedimento, sono impugnabili negli stessi termini e con i medesimi rimedi
stabiliti dall’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002,
non avendo il testo unico abrogato i diritti e le garanzie difensive previsti
dalla previgente disciplina;
che il rimettente è
partito quindi da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo
e giurisprudenziale, con conseguente manifesta infondatezza delle questioni
sollevate.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale
di Messina con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.