SENTENZA
N. 52
ANNO 2005
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
-
Valerio ONIDA Presidente
-
Fernanda CONTRI Giudice
-
Guido NEPPI
MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 99, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), promosso
con ordinanza del 2 ottobre 2003 dal Tribunale di Gela sull’istanza proposta da
Gianluca Convissuto, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella
camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
1.– Il giudice del Tribunale
di Gela designato dal Presidente del tribunale, con ordinanza del 2 ottobre
2003, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3,
del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia), nella parte in cui dispone che
nel processo di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero di revoca dell’ammissione
già accordata, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica anziché collegiale. In via subordinata, ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo,
nella parte in cui dispone che nel processo di opposizione avverso il
provvedimento adottato dal collegio, di rigetto dell’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ovvero di revoca dell’ammissione già accordata,
l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
Il remittente
premette che è stato presentato ricorso al Presidente
del tribunale avverso il decreto con cui lo stesso tribunale, in composizione
collegiale, aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
nonché di essere stato designato dal Presidente alla trattazione del ricorso in
camera di consiglio. Ritenuta l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.
99, comma 1, dello stesso decreto legislativo – essendo previsto il ricorso
diretto in cassazione solo per l’ipotesi speciale di revoca disposta su richiesta proveniente dall’ufficio finanziario ai sensi
del successivo art. 113 – sottolinea, in ordine alla rilevanza, che si tratta
di individuare pregiudizialmente la composizione collegiale o monocratica dell’organo giurisdizionale chiamato a
pronunciarsi.
Il giudice a quo si sofferma,
poi, sulla non manifesta infondatezza della questione, prospettandola in via
principale e in via subordinata.
In via principale sostiene che la norma impugnata viola
l’art. 76 della Costituzione, avendo il legislatore delegato ecceduto
dalla delega conferita con l’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998), come modificato
dall’art. 1 della legge 24 novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi – legge di semplificazione 1999). Dapprima, il giudice a quo sottolinea
che la norma impugnata, prescrivendo che il processo che si apre con il ricorso
è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e che l’ufficio procede
in composizione monocratica, innova la disciplina previgente (art. 6, commi 4 e 5, della legge 30 luglio
1990, n.217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134
(Modifica della legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), secondo la quale il giudice
del gravame è quello collegiale sulla base del rinvio procedurale all’art. 29
della legge 15 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per
prestazioni giudiziali in materia civile), là dove si prevede espressamente la
comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio. A
sostegno della non manifesta infondatezza, richiama l’art. 7 della legge delega
ed, in particolare, i criteri direttivi previsti nel comma 2, deducendo che,
all’evidenza, non si rinviene la previsione della
facoltà di modificare il riparto della competenza tra giudice monocratico e collegiale nella materia di interesse, diversamente
da quanto il legislatore ha disposto in materia di diritto societario e di
proprietà industriale e intellettuale. Infine, in
riferimento all’esigenza di armonizzazione con la sopravvenuta riforma del
giudice unico risultante dalla relazione governativa, il remittente
sottolinea che nella legge delega non vi è traccia di tale volontà e contesta,
inoltre, la pertinenza del richiamo ad un’altra applicazione già fatta dal
legislatore, contenuto nella stessa relazione.
In via subordinata, il giudice a quo
ritiene che la norma impugnata, nel prevedere la competenza di un organo monocratico in sede di giudizio di opposizione
avverso provvedimenti emessi anche dal collegio (tribunale o corte d’appello),
violi l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del difetto di
ragionevolezza, ingiustificatamente attribuendo – per la prima volta
nell’ordinamento – ad un giudice monocratico, dotato
di bagaglio culturale ed esperienza professionale inferiore alla terna che
compone il collegio, la potestà di sindacare provvedimenti di un organo
collegiale. Aggiunge che nell’ordinamento non esistono fattispecie in cui la
decisione sul gravame avverso un provvedimento
collegiale sia attribuita ad organo monocratico e
richiama, a titolo esemplificativo, casi in cui è espressa la regola contraria:
le sentenze del tribunale in composizione collegiale, soggette ad impugnazione
innanzi ad un organo indefettibilmente collegiale
quale è la corte di appello; i decreti emessi dal collegio nei procedimenti in
camera di consiglio, in forza del generale rinvio di cui all’art. 739 cod. proc. civ.;
i decreti emessi dal tribunale fallimentare.
2.– Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
1.–
Il giudice del Tribunale di Gela, designato dal Presidente del tribunale, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3, del
decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia), nella parte in cui dispone che
nel processo di opposizione avverso il provvedimento
di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero
di revoca del decreto di ammissione già accordato, l’ufficio giudiziario
procede in composizione monocratica anziché
collegiale. In via principale, egli ha dedotto la violazione dell’art. 76 della
Costituzione, per avere il legislatore delegato ecceduto dalla delega conferita
con l’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione
e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998), come modificato dall’art. 1 della
legge 24 novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di
semplificazione 1999). In via subordinata, la violazione dell’art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, avendo il
legislatore ingiustificatamente attribuito – per la prima volta
nell’ordinamento – ad un giudice monocratico, dotato
di bagaglio culturale ed esperienza professionale
inferiore alla terna che compone il collegio, la potestà di sindacare
provvedimenti di un organo collegiale.
2.– La questione è infondata, con riferimento ad entrambi i profili di
censura prospettati.
2.1.– L’opposizione avverso il provvedimento di
rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero di
revoca del decreto di ammissione – equiparato al primo per costante
giurisprudenza di legittimità – era disciplinata dall’art. 6, commi 4 e 5,
della legge n. 30 luglio 1990, n.217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge
29 marzo 2001, n. 134 (Modifica della legge 30 luglio 1990, n. 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti). Si
prevedeva il ricorso al tribunale o alla corte d’appello ai quali apparteneva
il giudice, ovvero al tribunale nel cui circondario
aveva sede il giudice per le indagini preliminari presso la pretura o il
pretore che aveva emesso il decreto. Si rinviava all’art. 29 della legge 15
giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di
procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), che disciplina la
procedura speciale in camera di consiglio per la liquidazione degli onorari
agli avvocati. Si prevedeva espressamente la ricorribilità
per cassazione dell’ordinanza di decisione del
ricorso.
Il giudizio di opposizione si svolgeva, quindi,
in camera di consiglio, secondo la procedura per la liquidazione degli onorari
agli avvocati, dinanzi ad un giudice in composizione collegiale.
La norma impugnata – che fa parte del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato sulla
base della delega conferita al Governo dall’art.
7 della legge n. 50 del 1999 – pur conservando il rinvio al procedimento
speciale previsto per gli onorari di avvocato, anche
se nella forma indiretta, prevede che l’ufficio giudiziario proceda in
composizione monocratica. Secondo quanto risulta dalla relazione governativa, il legislatore delegato
ha introdotto la composizione monocratica in luogo di
quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione
alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in base alla quale il
giudice monocratico è la regola, mentre quello
collegiale costituisce un’eccezione. Adeguamento che, sempre secondo
l’intenzione del legislatore delegato, appariva idoneo ad evitare che una
procedura semplificata in origine, nel contesto in cui
la regola generale era la composizione collegiale, andasse successivamente
nella direzione opposta a quella seguita dal legislatore della riforma.
Ad avviso del remittente sarebbe violato l’art.
76 della Costituzione, non rinvenendosi tra i criteri direttivi della legge di
delega la previsione della facoltà di modificare la distribuzione di compiti
tra giudice monocratico e collegiale, né la volontà di armonizzazione della materia con la sopravvenuta riforma
del giudice unico.
La censura è priva di fondamento. Tra i criteri direttivi individuati
nella delega assume rilievo quello previsto dalla lettera d), comma 2, dell’ art. 7 cit.: «coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo».
Se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della
normativa, il coordinamento non può essere solo formale, come non ha mancato di
sottolineare il Consiglio di Stato nel parere espresso
nel corso della procedura di approvazione del testo unico. Inoltre, se
l’obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli
anni, con la conseguenza che i principî sono quelli già posti dal legislatore,
non è necessario che – come vorrebbe il remittente –
sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente
nell’ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia
delimitata. Entro questi limiti il testo unico poteva innovare per raggiungere
la coerenza logica e sistematica e, come nel caso di specie, prevedere la
composizione monocratica, anziché collegiale
del giudice, applicando al processo in questione il principio generale
affermato con la riforma del 1998, al fine di rendere la disciplina più
coerente nel suo complesso e in sintonia con l’evolversi dell’ordinamento.
Né a diversa conclusione può indurre l’art. 50-bis cod. proc.
civ. (inserito dall’art. 56 del d. lgs.
n. 51 del 1998), il quale, nell’elencare in via di
eccezione, rispetto al successivo art. 50-ter,
le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama
(secondo comma) i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli
articoli 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto. Infatti, il procedimento camerale disciplinato dall’art. 29
della legge n. 794 del 1942, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra
tra quelli di cui agli articoli 737 e seguenti del codice. A tal fine è
sufficiente considerare che il provvedimento non è impugnabile, mentre l’art.
739 cod. proc. civ. prevede
espressamente il reclamo.
2.2.– Parimenti infondata è la censura relativa alla
violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del difetto di
ragionevolezza, per essere stata ingiustificatamente attribuita la potestà di
sindacare provvedimenti di un organo collegiale ad un giudice monocratico, che sarebbe, secondo il remittente,
dotato di bagaglio culturale ed esperienza professionale inferiore alla terna
che compone il collegio.
E’ sufficiente osservare che il provvedimento sul quale si pronuncia il
giudice dell’opposizione è un provvedimento amministrativo, anche se adottato
da un organo giudiziario, con la conseguenza, da un lato, della non pertinenza
degli esempi invocati a confronto dal giudice remittente
in quanto relativi ad ipotesi in cui il provvedimento impugnato è di natura
giurisdizionale, dall’altro, che nessuna irragionevolezza
è ravvisabile nella scelta del legislatore di affidare la cognizione di un
provvedimento amministrativo ad un giudice monocratico.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 99, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2002,
n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di
giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione,
dal giudice del Tribunale di Gela designato dal Presidente dello stesso
tribunale, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28
gennaio 2005.