ORDINANZA N. 44
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
composta
dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito di quattro provvedimenti assunti dal Tribunale di Messina in un procedimento civile nei confronti dell’on. Nicola Vendola: 1) provvedimento di rinvio dell’udienza, assunto il 30 giugno 2003; 2) provvedimento di rinvio dell’udienza, assunto il 21 luglio 2003; 3) provvedimento di trattenimento della causa in decisione, assunto il 22 settembre 2003; 4) ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, del 27 gennaio 2004 (R. O. n. 389 del 2004) promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato il 24 luglio 2004 ed iscritto al n. 269 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella
camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Piero Alberto
Capotosti.
Ritenuto che, con
ricorso del 16 luglio 2004, depositato il 24 luglio 2004,
che
la ricorrente premette che, essendo nelle more dello svolgimento del richiamato
procedimento entrata in vigore la citata legge n. 140, la difesa del deputato
aveva eccepito la riconducibilità dei fatti nell’ambito delle opinioni espresse
nell’esercizio delle funzioni di parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione, richiedendo la pronuncia sulla eccezione di
insindacabilità, e, in caso di rigetto della stessa, la trasmissione degli atti
alla Camera dei deputati medesima ai sensi dell’art. 3, comma 4, della stessa
legge n. 140 del 2003;
che
il giudicante, il 30 giugno 2003, si era limitato a disporre il rinvio
all’udienza del successivo 21 luglio ed, essendo stata riproposta anche nel
corso di tale udienza detta eccezione, aveva assunto la prova testimoniale e
quindi disposto un nuovo rinvio, per la precisazione delle conclusioni,
all’udienza del 22 settembre 2003, data nella quale aveva posto la causa in
decisione;
che
il deputato N.V. aveva segnalato la pendenza della causa ed il descritto
svolgimento della vicenda processuale, con lettera del 7 ottobre 2003,
indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, che, interpretandola come
domanda di pronuncia di insindacabilità, aveva investito della questione il
Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere;
che
quest’ultima, nella seduta del 5 novembre 2003, aveva deliberato di dare
mandato al relatore perché riferisse all’Assemblea nel senso della
riconducibilità dei fatti oggetto del procedimento nell’ambito di applicazione
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e che nei medesimi sensi aveva
deliberato
che
la predetta autorità giudiziaria, con successiva ordinanza del 27 gennaio 2004,
aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge
n. 140 del 2003, nella parte in cui consente al parlamentare di richiedere
autonomamente la deliberazione relativa alla insindacabilità, nonché nella
parte in cui, estendendo la immunità del parlamentare ad “ogni altra attività
di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla
funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”, non impone una
sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori
e le opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare;
che,
con lettera del 18 febbraio 2004, il deputato N.V., riassunti i fatti di cui
alla precedente missiva del 7 ottobre 2003, aveva esposto gli ulteriori
sviluppi della vicenda, con riferimento all’avvenuto promovimento di detta
questione di legittimità costituzionale, al Presidente della Camera dei
deputati, che aveva trasmesso la lettera al Presidente della Giunta per le
autorizzazioni, la quale, nelle sedute del 3 e 17 marzo 2004, aveva deliberato
che gli atti ed i comportamenti del predetto Tribunale dovevano ritenersi
<<lesivi delle prerogative della Camera dei deputati…>>, e si era
espressa nel senso di proporre all’Assemblea di sollevare conflitto di
attribuzione nei confronti del Tribunale medesimo, proposta accolta nella
seduta del 13 maggio 2004;
che
la ricorrente Camera dei deputati richiama, al fine di sostenere
l’ammissibilità del conflitto sollevato, la giurisprudenza costituzionale sul
tema, con particolare riferimento alla legittimazione degli organi
costituzionali a denunciare atti di autorità giurisdizionali ritenuti lesivi
della propria posizione costituzionale;
che,
nel merito, si sostiene la illegittimità degli atti contestati, osservandosi,
quanto agli atti anteriori alla delibera di insindacabilità, che la
illegittimità discenderebbe dalla evidente violazione dell’art. 3, commi 3 e 4,
della legge n. 140 del 2003, che impongono, allorché il giudice non ritenga di
accogliere l’eccezione relativa all’applicabilità dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione, la immediata trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza
del parlamentare per le determinazioni di competenza;
che,
con riferimento all’ordinanza di promovimento della questione di
costituzionalità dell’art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 140 del 2003, si
rileva che il Tribunale di Messina, in presenza della delibera di
insindacabilità, avrebbe dovuto, qualora non avesse condiviso l’applicabilità
della guarentigia, proporre conflitto di attribuzione a tutela delle
prerogative dell’ordine giudiziario, non risultando tale soluzione neppure
smentita dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 120 del 2004;
che,
pertanto, la ricorrente Camera dei deputati, sostenendo che i provvedimenti
impugnati siano illegittimi ed ingiustamente menomativi delle prerogative
parlamentari, ne ha chiesto l’annullamento.
Considerato che in
questa fase
che,
quanto al requisito soggettivo,
che
sussiste altresì la legittimazione del Tribunale di Messina, essendo questo a
sua volta competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento
del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione
della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i
singoli organi giurisdizionali;
che,
per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la ricorrente Camera dei
deputati prospetta la lesione della propria sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantite, in conseguenza degli impugnati provvedimenti del
Tribunale di Messina, contestando non già <<il semplice esercizio della
funzione giudiziaria, bensì la stessa appartenenza all’ordine giudiziario del
potere in concreto esercitato>>, e inoltre negando <<la titolarità,
in capo al giudice, del potere di proseguire il giudizio>>;
che,
pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla
competenza della Corte.
dichiara ammissibile,
ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di
attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di
Messina con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della
Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei
deputati, ricorrente;
b) che il
ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al
Tribunale di Messina entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al punto a), per essere poi
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni
dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27
gennaio 2005.