Ordinanza n. 29 del 2005

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 29

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Valerio                                       ONIDA                                  Presidente

-         Carlo                                          MEZZANOTTE                    Giudice

-         Fernanda                                    CONTRI                                     "

-         Guido                                         NEPPI MODONA                     "

-         Piero Alberto                             CAPOTOSTI                              "

-         Annibale                                    MARINI                                     "

-         Franco                                        BILE                                           "

-         Giovanni Maria                          FLICK                                        "

-         Francesco                                   AMIRANTE                               "

-         Ugo                                            DE SIERVO                               "

-         Romano                                     VACCARELLA                        "

-         Paolo                                          MADDALENA                          "

-         Alfio                                          FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                      QUARANTA                             "

-         Franco                                        GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 140 del codice di procedura penale promossi con n. sette ordinanze del 22 maggio 2003 dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 910 a 916 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che con sette ordinanze dal contenuto identico (dal n. 910 al n. 916 del registro ordinanze del 2003) il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la redazione del verbale in forma riassuntiva anche con riferimento all’assunzione di testimonianze;

che secondo il giudice a quo la questione è rilevante in quanto, al momento dell’udienza, il servizio di stenotipia era sospeso per effetto di una missiva del Presidente del Tribunale di Trani dell’11 aprile 2003, mentre nell’attualità un provvedimento del medesimo Presidente in data 3 maggio 2003 consentiva l’uso della stenotipia esclusivamente con riferimento a “procedimenti ad istruttoria dibattimentale complessa”, con ciò richiamando a contrario la formula utilizzata dall’art. 140, primo comma, cod. proc. pen., e attribuendo così al giudice un potere discrezionale circa la verbalizzazione o meno dell’assunzione delle testimonianze;

che la “contingente indisponibilità” di strumenti di cui all’art. 140 cod. proc. pen. fa riferimento a vicende momentanee e passeggere, di ordine imprevedibile e accidentale (quali guasti tecnici o malori del tecnico addetto) e non anche a vicende programmabili, come uno stanziamento ridotto di fondi;

che vi sarebbe violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento, sia tra cittadini-parti del processo che fruiscono dell’integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali e quelli che non ne fruiscono per carenza di fondi, sia tra cittadini-parti di un processo che viene considerato complesso – e quindi attrezzato con uno strumento di verbalizzazione integrale – e quelli di un processo in cui tale valutazione non viene effettuata, mentre, ad avviso del rimettente, ogni assunzione di testimonianza è meritevole di verbalizzazione completa a prescindere dalla complessità del processo;

che l’art. 140 cod. proc. pen. appare privo di tassatività e determinatezza, risolvendosi in un mero arbitrio circa l’utilizzo della forma riassuntiva, laddove andrebbe precisato dalla norma che tale facoltà da parte del giudice può essere esercitata limitatamente alle ordinanze endoprocessuali e ad esclusione della verbalizzazione delle testimonianze, da assumere sempre con stenotipia o fonoregistrazione e trascrizione;

che il disposto dell’art. 140 cod. proc. pen. si risolve in un vulnus alle garanzie di difesa e del giusto processo di imputati e parti civili (artt. 24 e 111 Cost.), perché consente che la prova testimoniale venga raccolta con modalità (il verbale in forma riassuntiva) che non ne permette una fedele riproduzione, dovendo necessariamente passare attraverso il filtro del giudice che ne sintetizza i concetti, laddove l’uso della terminologia genuinamente utilizzata dal teste può consentire alle parti e al giudice «di trarre valutazioni e conclusioni;»

che, d’altra parte, anche in procedimenti non complessi sotto il profilo dei reati, ma complessi per il numero e la qualità dei testi, la verbalizzazione fedele appare necessaria per la migliore comprensione dei fatti narrati, dal momento che ogni forma riproduttiva incompleta degli atti del processo, anche se di contenuto semplice, non garantisce appieno il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova, non assicurando la genuina e perfetta corrispondenza della documentazione agli atti che essa ritrae;

che, secondo il rimettente, la raccolta fedele e genuina delle testimonianze orali andrebbe effettuata senza dilazioni temporali, che invece si verificano là dove il giudice sia costretto ad interrompere continuamente il teste per dettare all’assistente di udienza il contenuto segmentato delle dichiarazioni rese, con la conseguenza che la norma impugnata viola i principî di buon andamento dell’amministrazione della giustizia e della ragionevole durata del processo (artt. 97 e 111 Cost.);

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, in subordine, infondata.

Considerato che le sette ordinanze di rimessione sollevano la medesima questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica pronuncia;

che il giudice, nelle ordinanze di remissione, non motiva in ordine alla rilevanza della questione, limitandosi ad affermarla sulla base di un provvedimento del Presidente del Tribunale, che dispone l’utilizzazione del servizio di stenotipia solo per procedimenti complessi, senza alcun accenno alla natura ed alla complessità o meno dei processi in ordine ai quali è stata sollevata la questione, alle testimonianze da raccogliere e al pregiudizio concreto dei diritti della difesa che sarebbe conseguente alle modalità di acquisizione delle prove;

che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per omessa descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza (v., ex plurimis, ordinanze n. 149 e n. 59 del 2004; n. 366, n. 182 e n. 50 del 2003).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.