ORDINANZA N.
29
ANNO 2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
-
Ugo
DE SIERVO
"
-
Romano
VACCARELLA
"
-
Paolo
MADDALENA
"
-
Alfio
FINOCCHIARO
"
-
Alfonso
QUARANTA
"
-
Franco
GALLO
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 140
del codice di procedura penale promossi con n. sette ordinanze del 22 maggio
2003 dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia,
rispettivamente iscritte ai nn. da
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 13 ottobre
2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che con
sette ordinanze dal contenuto identico (dal n. 910 al n. 916 del registro
ordinanze del 2003) il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura
penale, nella parte in cui consente la redazione del verbale in forma
riassuntiva anche con riferimento all’assunzione di
testimonianze;
che secondo il giudice a quo la questione è rilevante in
quanto, al momento dell’udienza, il servizio di stenotipia era sospeso per
effetto di una missiva del Presidente del Tribunale di Trani dell’11 aprile
2003, mentre nell’attualità un provvedimento del medesimo Presidente in data 3
maggio 2003 consentiva l’uso della stenotipia esclusivamente con riferimento a
“procedimenti ad istruttoria dibattimentale complessa”, con ciò richiamando a
contrario la formula utilizzata dall’art. 140, primo comma, cod. proc. pen., e
attribuendo così al giudice un potere discrezionale circa la verbalizzazione o
meno dell’assunzione delle testimonianze;
che la “contingente indisponibilità” di strumenti di cui
all’art. 140 cod. proc. pen. fa riferimento a vicende momentanee e passeggere,
di ordine imprevedibile e accidentale (quali guasti tecnici o malori del tecnico
addetto) e non anche a vicende programmabili, come uno stanziamento ridotto di
fondi;
che vi sarebbe violazione dell’art. 3 Cost. per disparità
di trattamento, sia tra cittadini-parti del processo che fruiscono
dell’integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali e quelli che non ne
fruiscono per carenza di fondi, sia tra cittadini-parti di un processo che viene
considerato complesso – e quindi attrezzato con uno strumento di verbalizzazione
integrale – e quelli di un processo in cui tale valutazione non viene
effettuata, mentre, ad avviso del rimettente, ogni assunzione di testimonianza è
meritevole di verbalizzazione completa a prescindere dalla complessità del
processo;
che l’art. 140 cod. proc. pen. appare privo di tassatività
e determinatezza, risolvendosi in un mero arbitrio circa l’utilizzo della forma
riassuntiva, laddove andrebbe precisato dalla norma che tale facoltà da parte
del giudice può essere esercitata limitatamente alle ordinanze endoprocessuali e
ad esclusione della verbalizzazione delle testimonianze, da assumere sempre con
stenotipia o fonoregistrazione e trascrizione;
che il disposto dell’art. 140 cod. proc. pen. si risolve in
un vulnus alle garanzie di difesa e
del giusto processo di imputati e parti civili (artt. 24 e 111 Cost.), perché
consente che la prova testimoniale venga raccolta con modalità (il verbale in
forma riassuntiva) che non ne permette una fedele riproduzione, dovendo
necessariamente passare attraverso il filtro del giudice che ne sintetizza i
concetti, laddove l’uso della terminologia genuinamente utilizzata dal teste può
consentire alle parti e al giudice «di trarre valutazioni e
conclusioni;»
che, d’altra parte, anche in procedimenti non complessi
sotto il profilo dei reati, ma complessi per il numero e la qualità dei testi,
la verbalizzazione fedele appare necessaria per la migliore comprensione dei
fatti narrati, dal momento che ogni forma riproduttiva incompleta degli atti del
processo, anche se di contenuto semplice, non garantisce appieno il rispetto del
principio del contraddittorio nella formazione della prova, non assicurando la
genuina e perfetta corrispondenza della documentazione agli atti che essa
ritrae;
che, secondo il rimettente, la raccolta fedele e genuina
delle testimonianze orali andrebbe effettuata senza dilazioni temporali, che
invece si verificano là dove il giudice sia costretto ad interrompere
continuamente il teste per dettare all’assistente di udienza il contenuto
segmentato delle dichiarazioni rese, con la conseguenza che la norma impugnata
viola i principî di buon andamento dell’amministrazione della giustizia e della
ragionevole durata del processo (artt. 97 e 111 Cost.);
che nel giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di
rilevanza o, in subordine, infondata.
Considerato che le
sette ordinanze di rimessione sollevano la medesima questione e che pertanto i
relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica
pronuncia;
che il giudice, nelle ordinanze di remissione, non motiva
in ordine alla rilevanza della questione, limitandosi ad affermarla sulla base
di un provvedimento del Presidente del Tribunale, che dispone l’utilizzazione
del servizio di stenotipia solo per procedimenti complessi, senza alcun accenno
alla natura ed alla complessità o meno dei processi in ordine ai quali è stata
sollevata la questione, alle testimonianze da raccogliere e al pregiudizio
concreto dei diritti della difesa che sarebbe conseguente alle modalità di
acquisizione delle prove;
che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile
per omessa descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla
rilevanza (v., ex plurimis, ordinanze n. 149
e n. 59 del
2004; n.
366, n.
182 e n. 50
del 2003).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi
motivi
riuniti i giudizi,
dichiara
la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.