ORDINANZA N. 23
ANNO 2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative) che aggiunge l’articolo 1-bis e modifica gli articoli 4 e 8 della tariffa, parte prima, allegato A, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina della imposta di registro), promosso con ordinanza del 10 settembre 2003 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate – Ufficio di Avezzano contro Lea Pitari ed altro nella qualità di eredi di Idio Ridolfi, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che la Commissione tributaria
centrale – nel corso del giudizio proposto l’8 luglio 1987 dall’Ufficio delle
entrate di Avezzano nei confronti di Idio Ridolfi avverso la decisione del 4
maggio 1987 della Commissione tributaria regionale de L’Aquila – ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 21 febbraio
1977, n. 36 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di
registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative) che aggiunge
l’articolo 1-bis e modifica gli
articoli 4 e 8 della tariffa, parte prima, allegato A, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634 (Disciplina della imposta di registro), nella parte in cui prevede
che, nel caso di atti traslativi di terreni agricoli stipulati a titolo oneroso
da soggetti non imprenditori agricoli, l’imposta di registro si applichi con
l’aliquota del 15% anziché con quella dell’8% prevista dall’articolo 1 della
suddetta tariffa per gli imprenditori agricoli, per violazione degli articoli
3, primo comma, 11, 42, primo e secondo comma, 53 e 117 (nel testo previgente)
della Costituzione;
che il giudice
rimettente espone che il Ridolfi aveva acquistato, con rogito del 16 gennaio
1984, un terreno seminativo sito in località Fucino e non confinante con altre
proprietà dello stesso Ridolfi;
che l’atto era
stato registrato con imposte percepite in misura fissa, per avere l’acquirente
richiesto i benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604
(Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della
piccola proprietà contadina);
che, con
scrittura privata autenticata il 2 gennaio 1985, il Ridolfi aveva presentato
una dichiarazione unilaterale “integrativa” per correggere il contratto
stipulato il 16 gennaio 1984, là dove era stata invocata la legge n. 604 del
1954 anziché l’articolo 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie);
che,
successivamente, lo stesso Ridolfi aveva proposto ricorso innanzi alla
Commissione tributaria di primo grado di Avezzano avverso l’avviso di
liquidazione per il pagamento della somma di lire 29.635.000 per decadenza dai
benefici fiscali, determinata dall’omessa esibizione entro un anno del
certificato definitivo del competente ispettorato provinciale agrario;
che il ricorso
del contribuente era stato accolto dal giudice adito e la relativa pronuncia
era stata confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado;
che avverso
questa pronuncia aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale
l’Ufficio tributario deducendo che determinante, ai fini del rigetto del
ricorso, è l’omessa presentazione entro l’anno dell’unica documentazione idonea
a mantenere i benefici, solo provvisoriamente concessi all’acquirente;
che secondo il giudice rimettente la doglianza dell’Ufficio delle entrate era condivisibile, sia perché le imposte di cui trattasi devono essere applicate sulla base del contenuto dell’atto “cartolare” presentato per la registrazione, sia infine perché anche l’agevolazione prevista dall’art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modifiche, e dall’art. 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, deve essere esplicitamente e specificamente richiesta nel contesto dell’atto presentato per la registrazione;
che nel ricorso introduttivo il contribuente non ha formulato una domanda in via subordinata volta ad ottenere la riduzione dell’imposta di registro, che nell’avviso di liquidazione è stata quantificata mediante applicazione dell’aliquota del 15% prevista dall’art. 1-bis aggiunto – con relativa “nota” – alla tariffa, parte prima, allegato A, del d.P.R. n. 634 del 1972, dall’art. 2, primo comma, della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
che non risulta altresì che il Ridolfi abbia prodotto al notaio rogante certificazione della qualità – eventualmente posseduta – di imprenditore agricolo a titolo principale;
che, pertanto, il giudice rimettente non può, allo stato della liquidazione e per limite processuale, disporre l’applicazione dell’aliquota “normale” dell’8%, stabilita per i trasferimenti immobiliari dall’anzidetta “nota” mediante richiamo dell’art. 1 della stessa tariffa, e confermata, per gli imprenditori agricoli a titolo principale, dall’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), e dalla relativa nota;
che, poiché l’accoglimento del ricorso proposto dall’Ufficio delle entrate comporterebbe declaratoria della piena legittimità dell’avviso di liquidazione notificato il 21 febbraio 1985, il giudice a quo ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale nei termini innanzi esposti;
che la questione è rilevante ai fini della decisione sulla pretesa, vantata dall’ufficio delle entrate, dell’imposta di registro con aliquota “punitiva” del 15%;
che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 53 Cost., l’aliquota del 15% (in luogo dell’aliquota “normale” dell’8%) non è correlata ad una maggiore e speciale capacità contributiva dei soggetti acquirenti di “terreni agricoli e relative pertinenze” allorquando tali soggetti siano “diversi” dagli imprenditori agricoli a titolo principale e che l’introduzione nel 1977 di detta elevata aliquota ha perseguito finalità non riconducibili al “concorrere alle spese pubbliche”, ma “protezionistiche” degli imprenditori agricoli;
che, con riferimento al previgente art. 117 Cost. e alle competenze europee in materia di politica agricola comune, l’accesso di soggetti alle iniziative economiche in agricoltura potrebbe essere modulato in modo differenziato a seconda delle diverse produzioni e dei diversi ambiti territoriali (anche infraregionali), con la conseguenza che la dissuasione mediante norma statale di generale portata riferita a una categoria residuale di soggetti aspiranti acquirenti (di terreni agricoli e di loro pertinenze) risulta non coerente con le linee di politica agricola espresse sia a livello europeo sia in sede regionale;
che la citata legge 21 febbraio 1977, n. 36, ha, inoltre, introdotto una disuguaglianza non compatibile con l’art. 3 Cost. rispetto al già non lieve trattamento “normale” previsto per i trasferimenti immobiliari per gli imprenditori agricoli;
che, quanto all’art. 42 Cost., infine, il sostanzioso disincentivo posto dalla legge n. 36 del 1977 all’accesso alla proprietà di terreni agricoli è incompatibile con il diritto costituzionalmente garantito all’accesso alla proprietà privata (“accessibile a tutti”); e ciò con riguardo sia all’aspirante compratore, che può rinunciare all’acquisto del diritto di proprietà in considerazione della pesante imposizione, sia al proprietario offerente in vendita, il quale vede ridotto il prezzo conseguibile sia per effetto della riduzione del numero dei concorrenti all’acquisto sia per effetto della parziale “traslazione all’indietro” del carico fiscale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione inammissibile e comunque manifestamente infondata.
Considerato che, in riferimento ai parametri costituzionali costituiti dagli articoli 3, 42 e 53 della Costituzione, la questione è manifestamente infondata per le stesse ragioni per le quali questa Corte ha già dichiarato, con ordinanza n. 449 del 1998, manifestamente infondata la analoga questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), denunciato per l’eccessività della misura dell’imposta, nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l’imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli osservando che sono rimesse alla discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva sia la determinazione dell’entità dell’onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, non superato nel considerare indice di capacità contributiva l’acquisto di terreni agricoli, ponendo l’imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene;
che è
manifestamente inammissibile la questione circa la legittimità costituzionale
della norma impugnata in riferimento all’art. 11 della Costituzione, per omessa
motivazione in ordine al parametro di cui si deduce la violazione (ordinanza n. 459 del 2002);
che è manifestamente inammissibile la questione circa la legittimità costituzionale della norma impugnata in riferimento al testo previgente dell’art. 117 della Costituzione, per la genericità della censura.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854,
recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle
tasse sulle concessioni governative), sollevata dalla Commissione tributaria
centrale, in riferimento agli articoli 11 e 117 (nel testo previgente) della
Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 2 della medesima legge 21 febbraio 1977, n. 36, sollevata dalla
Commissione tributaria centrale, in riferimento agli articoli 3, primo comma,
42, primo e secondo comma, e 53 della Costituzione, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,l'11 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2005.