Ordinanza n. 19 del 2005

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ORDINANZA N.19

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                     CONTRI                              Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                              "

- Annibale                     MARINI                                     "

- Franco                         BILE                                           "

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

- Francesco                    AMIRANTE                               "

- Ugo                             DE SIERVO                               "

- Romano                      VACCARELLA                        "

- Paolo                           MADDALENA                          "

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                       QUARANTA                             "

- Franco                         GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Asti con ordinanza del 22 maggio 2003 (iscritta al n. 804 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2003) e con due ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1099 e 1100 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2003).

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con tre ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del comma 5-quinquies, nonché dei commi 5-bis e 5-ter (disposizioni queste ultime censurate soltanto in motivazione), dell’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che il rimettente procede all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata contrasterebbe in primo luogo con il principio di offensività, nonché con gli artt. 3 e 13 Cost.;

che in particolare la fattispecie penale di cui al comma 5-ter dell’art. 14 del menzionato decreto legislativo sarebbe strutturata in modo da escludere, anche in via meramente ipotetica, la lesione del bene protetto (l’ordine e la sicurezza pubblica), dal momento che il reato in esame comunque presuppone che non sia stato possibile eseguire immediatamente l’espulsione a causa della sussistenza delle condizioni ostative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 14 e trattenere lo straniero presso un centro di permanenza;

 che, attesa l’impossibilità materiale di dare esecuzione al provvedimento di espulsione, sarebbe irragionevole sanzionare penalmente la condotta di chi non ottempera all’«ordine di attuazione di un provvedimento ineseguibile»;

che, inoltre, in relazione al reato di cui al comma 5-ter dell’art. 14 la previsione dell’arresto obbligatorio, contenuta nel comma 5-quinquies del medesimo articolo, violerebbe: l’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di arresto facoltativo in flagranza prevista dall’art. 13, commi 13 e 13-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e l’art. 13 Cost., perché, dal momento che nessuna disposizione consente al giudice di adottare una misura cautelare in relazione alla fattispecie in esame, l’arresto operato dalla polizia giudiziaria è destinato per sua stessa natura a sfociare immediatamente nella liberazione dell’arrestato, con conseguente ingiustificata compressione della libertà personale;

che nel giudizio iscritto al n. 804 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e nella parte in cui in relazione a tale reato prevede l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;

che secondo il rimettente la norma incriminatrice di cui al comma 5-ter dell’art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, per irragionevolezza e per violazione del principio di offensività;

che l’arresto obbligatorio in flagranza per il reato in esame contrasterebbe con gli artt. 3 e 13 Cost. per disparità di trattamento e per violazione del principio della inviolabilità della libertà personale;

che, attesa l’identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni aventi ad oggetto l’arresto obbligatorio si riferiscono al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Asti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11  gennaio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.