ORDINANZA N.19
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inseriti dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di
diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Asti con ordinanza del 22 maggio
2003 (iscritta al n. 804 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
40, prima serie speciale, dell’anno 2003) e con due ordinanze del 19 settembre
2003 (iscritte ai numeri 1099 e 1100 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2003).
Visto
l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15
dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con tre ordinanze di analogo
contenuto il Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale del comma 5-quinquies,
nonché dei commi 5-bis e 5-ter (disposizioni queste ultime
censurate soltanto in motivazione), dell’art.
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), inseriti dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002,
n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
che il rimettente procede all’udienza di
convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella
flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 perché sorpresi nel
territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero
dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal
questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata
contrasterebbe in primo luogo con il principio di offensività, nonché con gli
artt. 3 e 13 Cost.;
che in particolare la fattispecie penale
di cui al comma 5-ter dell’art. 14
del menzionato decreto legislativo sarebbe strutturata in modo da escludere,
anche in via meramente ipotetica, la lesione del bene protetto (l’ordine e la
sicurezza pubblica), dal momento che il reato in esame comunque presuppone che
non sia stato possibile eseguire immediatamente l’espulsione a causa della sussistenza
delle condizioni ostative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 14 e trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza;
che, attesa l’impossibilità materiale di dare
esecuzione al provvedimento di espulsione, sarebbe irragionevole sanzionare penalmente
la condotta di chi non ottempera all’«ordine di attuazione di un provvedimento
ineseguibile»;
che, inoltre, in relazione al reato di
cui al comma 5-ter dell’art. 14 la
previsione dell’arresto obbligatorio, contenuta nel comma 5-quinquies del medesimo articolo,
violerebbe: l’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto
all’ipotesi di arresto facoltativo in flagranza prevista dall’art. 13, commi 13
e 13-ter, del decreto legislativo n.
286 del 1998 e l’art. 13 Cost., perché, dal momento
che nessuna disposizione consente al giudice di adottare una misura cautelare
in relazione alla fattispecie in esame, l’arresto
operato dalla polizia giudiziaria è destinato per sua stessa natura a sfociare
immediatamente nella liberazione dell’arrestato,
con conseguente ingiustificata compressione della libertà personale;
che nel giudizio iscritto al
n. 804 del registro ordinanze del 2003 è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata.
Considerato che il
rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inseriti dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui
punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno
lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello
Stato in violazione dell’ordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis e
nella parte in cui in relazione a tale reato prevede l’arresto obbligatorio
dell’autore del fatto;
che
secondo il rimettente la norma incriminatrice di cui al comma 5-ter dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 286 del 1998 si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma,
e 27, terzo comma, della Costituzione, per irragionevolezza e per violazione
del principio di offensività;
che
l’arresto obbligatorio in flagranza per il reato in esame contrasterebbe con
gli artt. 3 e 13 Cost. per disparità di trattamento e per violazione del
principio della inviolabilità della libertà personale;
che, attesa l’identità delle questioni, deve essere disposta la
riunione dei relativi giudizi;
che
le questioni aventi ad oggetto l’arresto obbligatorio si riferiscono al reato
contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente
alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241
(Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
che,
successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza
n. 223 del 2004
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma
5-ter del medesimo articolo è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.
per
questi motivi
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.