Ordinanza n. 18 del 2005

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ORDINANZA N. 18

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                     CONTRI                              Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                              "

- Annibale                     MARINI                                     "

- Franco                         BILE                                           "

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

- Francesco                    AMIRANTE                               "

- Ugo                             DE SIERVO                               "

- Romano                      VACCARELLA                        "

- Paolo                           MADDALENA                          "

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                       QUARANTA                             "

- Franco                         GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 13 marzo 2003 (iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del 3 aprile 2003 (iscritte ai numeri 428, 429 e 447 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 e n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 14 marzo 2003 (iscritta al n. 480 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 19 marzo 2003 (iscritta al n. 481 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 13 febbraio 2003 (iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze in data 11 aprile 2003 (iscritte ai numeri 507 e 508 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 20 maggio 2003 (iscritta al n. 541 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 7 maggio 2003 (iscritta al n. 542 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza in data 8 maggio 2003 (iscritta al n. 543 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 16 maggio 2003 (iscritta al n. 544 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 5 maggio 2003 (iscritte ai numeri 627 e 629 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 16 luglio 2003 (iscritta al n. 760 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 10 luglio 2003 (iscritta al n. 761 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 30 giugno 2003 (iscritta al n. 765 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 20 giugno 2003 (iscritta al n. 819 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 25 settembre 2003 (iscritta al n. 1132 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 23 giugno 2003 (iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2004), con due ordinanze del 7 luglio 2003 (iscritte ai numeri 147 e 148 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 15 settembre 2003 (iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 30 ottobre 2003 (iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2004),  con ordinanza del 28 novembre 2003 (iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 9 dicembre 2003 (iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2004), con due ordinanze del 23 ottobre 2003 (iscritte ai numeri 287 e 288 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 20 gennaio 2004 (iscritta al n. 413 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 7 febbraio 2004 (iscritta al n. 619 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 20 febbraio 2004 (iscritta al n. 620 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 20 marzo 2004 (iscritta al n. 654 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 7 aprile 2004 (iscritta al n. 655 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 (quest’ultimo evocato solo nelle ordinanze iscritte ai numeri 627 e 629 del registro ordinanze del 2003) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;

che il rimettente procede all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 481, 482, 507, 508, 627, 629, 760, 819 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 413, 619, 620 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11  gennaio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.