ORDINANZA N. 17
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di
diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza in data 8
marzo 2003 (iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
23, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 17 febbraio 2003
(iscritta al n. 467 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza
del 23 aprile 2003 (iscritta al n. 474 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 3 febbraio 2003
(iscritta al n. 511 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
32, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con
ordinanza del 9 maggio 2003 (iscritta al n. 538 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di
Trieste con ordinanza del 24 maggio 2003 (iscritta al n. 742 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2003),
con due ordinanze del 7 agosto 2003 (iscritte ai numeri 837 e 838 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2003),
dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 21 agosto 2003 (iscritta al n. 874
del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell’anno 2003), con due ordinanze del 23 agosto 2003 (iscritte ai numeri 879 e
880 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell’anno 2003), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Saluzzo con ordinanza del 18 agosto 2003 (iscritta al n. 891 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2003),
dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 19 agosto 2003 (iscritta al n. 992
del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell’anno 2003), con due ordinanze del 23 agosto 2003 (iscritte ai numeri 993 e
994 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell’anno 2003), con ordinanza del 19 agosto 2003 (iscritta al n. 995 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003),
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza
del 25 agosto 2003 (iscritta al n. 1034 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 10
settembre 2003 (iscritta al n. 1035 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di
Saluzzo con ordinanza in data 8 novembre 2003 (iscritta al n. 1145 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal
Tribunale di Venezia con ordinanza del 21 agosto 2003 (iscritta al n. 130 del
registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2004),
con tre ordinanze del 5 novembre 2003 (iscritte ai numeri da
Visti
gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15
dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Saluzzo, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo, il Tribunale di Siena, il
Tribunale di Torre Annunziata e il Tribunale di Venezia hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo),
nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore
del fatto;
che analoga questione è stata sollevata
dal Tribunale di Trieste anche in riferimento all’art. 2 Cost.;
che i rimettenti procedono all’udienza di convalida nei confronti di cittadini
stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma
5-ter, del decreto legislativo n. 286
del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del
termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come
da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis,
dello stesso decreto;
che nei giudizi iscritti ai numeri 474,
511, 874, 891 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri da
Considerato che, essendo
censurato in tutte le ordinanze l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30
luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi;
che
le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio
in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14
settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
che,
successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza
n. 223 del 2004
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma
5-ter del medesimo articolo è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.
per
questi motivi
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Saluzzo, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo, al
Tribunale di Siena, al Tribunale di Torre Annunziata, al Tribunale di Trieste e
al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
gennaio 2005.
Fernanda
CONTRI, Presidente
Guido
NEPPI MODONA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 14 gennaio 2005.