ORDINANZA N.14
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di
diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con tre ordinanze del 22
marzo 2003 (iscritte ai numeri da
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Prato, il Tribunale
di Reggio Emilia e il Tribunale di Roma hanno sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 13 (anche congiuntamente evocati) della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo),
nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore
del fatto;
che i rimettenti procedono all’udienza di convalida nei confronti di cittadini
stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma
5-ter, del decreto legislativo n. 286
del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del
termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come
da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis,
dello stesso decreto;
che nei giudizi iscritti ai numeri da
Considerato che, essendo
censurato in tutte le ordinanze l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30
luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi;
che
le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio
in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14
settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
che,
successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza
n. 223 del 2004
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma
5-ter del medesimo articolo è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.
per
questi motivi
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Prato, al Tribunale di Reggio Emilia e al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio
2005.