ORDINANZA N.13
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo),
promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Pisa con
ordinanza del 3 febbraio 2003 (iscritta al n. 319 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Prato con ordinanza del 14 maggio 2003
(iscritta al n. 563 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
34, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Padova con due
ordinanze del 3 marzo 2003 (iscritte ai numeri 566 e 567 del registro ordinanze
2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003),
con ordinanza
del 5 marzo 2003 (iscritta al n. 568 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze in
data 8 marzo 2003 (iscritte ai numeri 569 e 570 del registro ordinanze 2003 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del
7 maggio 2003 (iscritte ai numeri 571 e 572 del registro ordinanze 2003 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del
21 maggio 2003 (iscritte ai numeri da
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui
prevede per il reato di cui al comma 5-ter
della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;
che questioni
analoghe sono state sollevate dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Pisa e
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa anche in
riferimento all’art. 97 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Prato anche in riferimento all’art. 2 Cost. e dal Tribunale di
Padova anche in riferimento agli artt. 2, 97 e 111, secondo comma, Cost.;
che i rimettenti procedono all’udienza di convalida nei
confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di
cui all’art. 14, comma 5-ter, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato
dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma
dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
che nei giudizi
iscritti ai numeri 563, da
Considerato che, essendo censurato in tutte
le ordinanze l’art. 14, comma 5-quinquies,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione
dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui
all’art. 14, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n.
271;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa
Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma
5-ter del medesimo articolo è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che gli atti devono pertanto essere restituiti
ai giudici rimettenti.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di
Modena, al Tribunale di Napoli, al Tribunale di Padova, al Tribunale di Pisa,
al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa e al Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Prato.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.