ORDINANZA N. 11
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di
diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Como con ordinanza del 21
febbraio 2003 (iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 25
febbraio 2003 (iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di
Bologna con ordinanza del 18 marzo 2003 (iscritta al n. 366 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2003),
dal Tribunale di Como con ordinanza del 5 marzo 2003 (iscritta al n. 412 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003),
con due ordinanze del 12 maggio 2003 (iscritte ai numeri 539 e 540 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003),
dal Tribunale di Acqui Terme con ordinanza del 16 aprile 2003 (iscritta al n.
565 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale,
dell’anno 2003), dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 31 luglio 2003
(iscritta al n. 820 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
42, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 9 agosto 2003
(iscritta al n. 821 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
42, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 15 settembre 2003
(iscritta al n. 1029 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
48, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 22 ottobre 2003
(iscritta al n. 1108 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
52, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 23 dicembre 2003
(iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
14, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 16 gennaio 2004
(iscritta al n. 277 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
16, prima serie speciale, dell’anno 2004), con sette ordinanze del 31 marzo
2004 (iscritte ai numeri da
Visti
gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15
dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Bologna e il
Tribunale di Como hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 (anche
congiuntamente evocati) della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui
prevede per il reato di cui al comma 5-ter
della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;
che analoga questione è stata sollevata
dal Tribunale di Acqui Terme in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 (quest’ultimo
evocato solo in motivazione) Cost.;
che i rimettenti procedono all’udienza di convalida nei confronti di cittadini
stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma
5-ter, del decreto legislativo n. 286
del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del
termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come
da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis,
dello stesso decreto;
che nei giudizi iscritti ai numeri 565,
820 e 1029 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.
Considerato che, essendo
censurato in tutte le ordinanze l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30
luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi;
che
le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio
in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14
settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
che,
successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza
n. 223 del 2004
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma
5-ter del medesimo articolo è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.
per
questi motivi
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Acqui
Terme, al Tribunale di Bologna e al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta,
l'11 gennaio 2005.
Fernanda
CONTRI, Presidente
Guido
NEPPI MODONA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 14 gennaio 2005.