ORDINANZA N. 9
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta
dai signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 15 maggio 2003 e del 25 agosto 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia sui ricorsi proposti da Dusha Sokol e da Belghith Essaied Ben Braiek contro il Ministero dell’Interno ed altro, iscritte ai nn. 577 e 898 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con ordinanza emessa in data 15
maggio
che
il rimettente è investito dell’esame di un ricorso col quale è stato chiesto
l’annullamento del provvedimento del questore che ha negato ad un cittadino
extracomunitario il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in
quanto il richiedente risulta avere precedenti penali per reati concernenti gli
stupefacenti;
che,
come osserva il giudice a quo, il
ricorso è sostenuto da una serie di motivi volti a censurare le norme poste
alla base del rifiuto sotto diversi profili di illegittimità costituzionale;
che,
quanto alla rilevanza, il rimettente rileva che l’art. 4, comma 3, del d.lgs.
n. 286 del 1998 pone quale condizione ostativa all’ingresso ed alla permanenza
dello straniero nel territorio nazionale la condanna per reati inerenti agli
stupefacenti, e che essendo l’emanazione del provvedimento amministrativo
vincolata al principio tempus regit actum,
nel caso di specie la condanna riportata dal ricorrente gli preclude il rinnovo
del permesso di soggiorno;
che,
come continua l’ordinanza, la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in
materia di giustizia amministrativa) ha attribuito al giudice amministrativo
l’esercizio di poteri cognitivi di merito anche in sede cautelare, e ciò non
solo al fine dell’emissione di un’eventuale sentenza in forma abbreviata in
caso di manifesta fondatezza, ovvero di manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, ma anche al fine
della motivazione del provvedimento cautelare in caso di accoglimento della
relativa istanza;
che,
sempre ad avviso del rimettente, l’art. 21, settimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali),
così come sostituito dall’art. 3 della citata legge n. 205 del 2000, prevede
che l’ordinanza cautelare sia motivata in ordine alla valutazione del
pregiudizio e che siano individuati i profili che indicano la ragionevole
previsione dell’esito del ricorso;
che,
secondo il giudice a quo, il TAR ha
ritenuto che il ricorso, volto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno
“quale bene della vita cui ambisce il ricorrente”, possa essere accolto, ma
solo previa declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione
censurata;
che,
sempre secondo il rimettente, il Consiglio di Stato, con la sentenza della
Sezione quinta del 7 febbraio 2003, n.
che,
quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR rimettente osserva che l’art. 5,
comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che il permesso di soggiorno o
il suo rinnovo sono rifiutati - ed il permesso già rilasciato viene revocato -
quando mancano o vengono successivamente a mancare i requisiti richiesti per
l’ingresso o il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, mentre
l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che non è ammesso in
Italia lo straniero “che risulti condannato, anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”;
che,
ad avviso del rimettente, la disposizione in esame considera quale elemento
ostativo all’ingresso dello straniero ed al rinnovo del permesso di soggiorno
la semplice condanna per determinati reati, mentre l’art. 15 del medesimo
d.lgs., nel disciplinare l’espulsione quale misura di sicurezza, consente al
giudice di ordinare la stessa nel caso in cui lo straniero sia stato condannato
per uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., ma solo
quando egli risulta essere socialmente pericoloso;
che
secondo il giudice a quo il
procedimento amministrativo per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno
deve essere coordinato con il procedimento di espulsione, disciplinato
dall’art. 13 del d.lgs. citato, per l’ipotesi in cui il permesso di soggiorno
sia stato revocato o annullato ovvero risulti scaduto da oltre sessanta giorni
e non ne sia stato richiesto il rinnovo;
che
il procedimento di rinnovo, come prosegue il rimettente, costituisce
l’antecedente logico in forza del quale, in caso di rifiuto, viene
successivamente avviato il procedimento di espulsione, e non sembra pertinente
l’obiezione secondo la quale è in tale sede che deve avvenire il giudizio di
pericolosità sociale, visto che è quello il momento in cui l’autorità
amministrativa è chiamata a valutare i requisiti per il rilascio o il rinnovo
dell’atto;
che
nel caso di specie l’unico precedente penale ostativo è costituito dalla
condanna dello straniero per il reato di detenzione illecita di sostanze
stupefacenti, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Bari ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., sentenza divenuta irrevocabile
il 3 febbraio 2000;
che,
che
ad avviso del rimettente l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998,
“applicato in correlazione con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2,
lettera b)”, viola l’art. 3 Cost. in
quanto consente all’autorità amministrativa di disporre l’espulsione dello
straniero dal territorio italiano per la semplice condanna per determinati
reati, senza richiedere la valutazione in concreto della pericolosità sociale,
come invece è tenuto a fare il giudice quando applica l’espulsione a titolo di
misura di sicurezza, pur essendo analoghi nei due casi gli effetti del
provvedimento;
che
la violazione dell’art. 3 Cost., secondo il giudice a quo, sarebbe confermata dalla circostanza che, mentre l’art. 445
cod. proc. pen. non consente l’applicazione di misure di sicurezza per le
sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, stante il carattere premiale
attribuito dal legislatore a tale rito speciale, il ricorrente verrebbe a
patire l’espulsione a seguito del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno
vedendo in tal modo vanificato l’effetto premiale conseguito in sede
giudiziaria;
che,
trattandosi di misura che incide sulla libertà personale, l’espulsione disposta
in via amministrativa e l’espulsione disposta dal giudice come misura di
sicurezza, se non assistite dal previo vaglio di pericolosità sociale, violano
anche l’art. 13 Cost., che si applica a tutti, cittadini o stranieri;
che
nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile;
che
secondo l’Avvocatura l’oggetto del giudizio a
quo è dato dal rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro e non da un provvedimento di espulsione (che nella specie non risulta
neppure emanato), assunto al contrario nella ordinanza come presupposto dei
dubbi di legittimità costituzionale sollevati;
che,
come rileva ancora la difesa erariale, l’espulsione amministrativa è
disciplinata dall’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla
legge n. 189 del 2002, una disposizione puntualmente osservata
dall’amministrazione interessata;
che
con altra ordinanza, emessa il 25 agosto 2003, il Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha nuovamente sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286
del 1998, come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 189 del 2002,
applicato in relazione con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2,
lettera b), del medesimo d.lgs., per
violazione degli artt. 2, 3, 4, 13, 16 e “29 e seguenti” Cost.;
che
il rimettente è investito dell’esame di un ricorso col quale un cittadino
straniero chiede l’annullamento del provvedimento del questore che gli ha
negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in quanto il
richiedente risulta avere precedenti penali ritenuti ostativi;
che
l’ordinanza prosegue riportando, in parte, il testo della motivazione del
precedente atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale, cui
aggiunge le ulteriori ragioni che seguono;
che,
quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR rimettente osserva che la
disposizione censurata si pone in contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 13
Cost., anche con gli artt. 2, 4, 16 e 29 e seguenti Cost., nella parte in cui
pone quale elemento ostativo all’ingresso o alla permanenza in Italia dello
straniero la intervenuta condanna per determinati reati, compresa quella subita
a seguito di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in
epoca antecedente alle modifiche introdotte dalla citata legge n. 189 del 2002;
che,
ad avviso del giudice a quo, è
irragionevole la scelta del legislatore di ritenere rilevanti ai fini della non
ammissione in Italia anche le sentenze di patteggiamento pronunciate prima
dell’entrata in vigore delle modifiche legislative, perché in tal modo si
disconosce l’effetto premiale di tali pronunce, come confermato dalla sentenza
della Corte n.
394 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);
che,
secondo il rimettente, la componente negoziale insita nell’istituto del
patteggiamento esige una consapevole manifestazione di volontà dell’imputato ed
impone di preservare la genuinità dell’accordo, non quale aspettativa generica
circa la vigenza di una specifica disciplina legislativa, ma perché lesiva di
un affidamento qualificato e costituzionalmente protetto;
che,
come prosegue l’ordinanza, l’aspettativa che appare meritevole di tutela deriva
dai riflessi che la sentenza di patteggiamento è in grado di produrre sulle
libertà della persona, e in particolare per la permanenza dello straniero in
Italia e sulle opportunità che essa offre per il lavoro (art. 4 Cost.), per
l’esercizio di tutte le altre garanzie costituzionalmente riconosciute e
protette dagli artt. 13, 16 e 29 e seguenti Cost., quali espressioni di libertà
e di sviluppo della personalità umana dell’individuo, inteso come singolo e
nelle formazioni sociali in cui essa si svolge (art. 2 Cost.);
che
il giudice rimettente ancora osserva che il ricorrente ha riportato una
condanna ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e si vede ora rifiutare per
tale ragione il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato in forza della disposizione introdotta con la legge n. 189 del
2002, quando egli al momento del patteggiamento non era certamente in grado di
valutare i “costi-benefici” della scelta del rito alternativo;
che
in ragione delle finalità dell’accordo allora concluso tra lo Stato e
l’imputato extracomunitario, appare irragionevole la soluzione adottata, che
comporta la vanificazione degli effetti del patteggiamento a danno di una sola
delle parti;
che
il TAR rimettente prosegue osservando che, pur essendo diversi i procedimenti, amministrativo e
giurisdizionale, che portano rispettivamente al diniego del permesso di
soggiorno ed alla successiva espulsione, in entrambi i casi risulta identico il
risultato, che consiste nell’allontanamento dello straniero dal territorio
nazionale e nella conseguente impossibilità per lo stesso di esercitare i
diritti e godere delle libertà che
che,
sotto un ulteriore profilo, secondo il rimettente la scelta del legislatore
appare irragionevole e sproporzionata in quanto essa sanziona col diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno, e quindi con l’espulsione dal territorio
dello Stato, anche fatti di lieve e lievissima entità;
che
in assenza di un “ragionevole giudizio di pericolosità sociale quale necessario
momento di valutazione e di applicazione di una misura proporzionale alla
gravità dei fatti commessi”, vi sarebbe la lesione di diritti inviolabili e
costituzionalmente garantiti secondo principi affermati da diverse pronunce di
questa Corte.
Considerato che le due ordinanze del Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, sollevano
entrambe questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), “applicato in correlazione” con gli
artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b),
del medesimo d.lgs., nella parte in cui pone come elemento ostativo al rinnovo
del permesso di soggiorno, e conseguentemente alla permanenza in Italia dello
straniero, l’intervenuta condanna, anche a seguito di patteggiamento, per
determinati reati, senza prevedere un’ulteriore verifica in concreto della
pericolosità sociale del soggetto;
che
le due ordinanze sollevano questioni in parte identiche ed in parte analoghe,
sia pure fondate su parametri non del tutto coincidenti, e che le stesse devono
perciò essere riunite per essere decise con unico provvedimento;
che,
come risulta chiaramente dal testo della motivazione delle due ordinanze, il
rimettente è investito dell’esame di due ricorsi proposti da cittadini
extracomunitari avverso provvedimenti del questore che hanno loro negato il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in quanto essi
risultavano aver riportato condanne a seguito di patteggiamento per reati
concernenti gli stupefacenti;
che
l’oggetto dei due giudizi davanti al TAR rimettente è quindi precisamente
definito dai ricorsi avverso i provvedimenti coi quali è stato rifiutato il
rinnovo dei due permessi di soggiorno, e non dalla impugnazione di
provvedimenti di espulsione;
che,
al contrario, il giudice a quo assume
come presupposto delle censure di legittimità costituzionale le conseguenze che
i due ricorrenti potrebbero subire in ordine alla loro successiva espulsione
dal territorio nazionale;
che
in ogni caso il TAR non è competente ad esaminare le doglianze relative a
provvedimenti di espulsione, la cui cognizione è attribuita ai giudici
ordinari;
che,
a prescindere dalla pertinenza di alcuni dei parametri invocati e dalla carente
motivazione di alcune delle censure svolte nelle ordinanze, le questioni
risultano quindi manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza nei
giudizi a quibus, nei quali non si
controverte in ordine a provvedimenti di espulsione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, e 29 e seguenti della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con le
ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 gennaio 2005.
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14
gennaio 2005.