ORDINANZA N. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio
ONIDA Presidente
- Carlo
MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda
CONTRI "
- Guido
NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco
BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco
AMIRANTE "
- Ugo
DE SIERVO "
- Romano
VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 25
luglio 2003 dal Tribunale di Catanzaro, sull'istanza proposta da Galeotta
Vincenzo, iscritta al n. 1062 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
50, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di
Catanzaro, con ordinanza emessa il 25 luglio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in
cui non prevede che il difensore designato dal giudice in sostituzione del
difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere la liquidazione
di spese ed onorari per l'attività professionale svolta in luogo del difensore
sostituito, e ancora nella parte in cui circoscrive alla sola ipotesi di
irreperibilità dell'imputato dichiarata ai sensi dell'art. 159 del codice di
procedura penale la possibilità di liquidazione di spese ed onorari, senza
prevedere il caso dell'imputato non più rintracciabile nei cui confronti le
notificazioni vengano eseguite ai sensi dell'art. 161 cod. proc.
pen.;
che il rimettente è investito della decisione sull'istanza
di liquidazione dei compensi presentata da un difensore che ha prestato la
propria opera professionale a favore di una imputata irreperibile, dopo esser
stato nominato all'udienza quale sostituto del difensore di ufficio previamente
designato, a seguito della constatata assenza di quest'ultimo;
che, dopo aver analiticamente riportato lo svolgimento del
procedimento a quo, il rimettente
osserva che nel caso sottoposto al suo esame non può trovare applicazione
l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente
invocato dall'istante, in quanto il difensore non ha esperito, né ha dedotto di
aver esperito, alcuna procedura per il recupero del
suo credito professionale;
che, come osserva il giudice a quo, deve trovare applicazione l'art. 117 del d.P.R.
citato, visto che il professionista istante non ha rivestito la qualità di
difensore di ufficio dell'imputata, ma quella di “difensore designato ai sensi
dell'art. 97 cod. proc. pen.”, in temporanea sostituzione del difensore
originariamente nominato, non intervenuto all'udienza;
che, come osserva ancora il rimettente, l'imputata non è mai
stata dichiarata formalmente irreperibile, non sussistendo i presupposti e le
condizioni previste dall'art. 159 cod. proc. pen.;
che il Tribunale di Catanzaro rileva che, fuori dei casi di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legge accorda esclusivamente
al difensore d'ufficio, «precostituito» ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen.,
la possibilità di ottenere la liquidazione di onorari e spese a carico
dell'erario, non essendo assimilabile a tale figura quella del difensore
designato dal giudice, ex art. 97,
comma 4, cod. proc. pen.;
che, come aggiunge il rimettente, in tal senso si è espressa
la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, che ha affermato il principio
secondo il quale vi è l'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza
tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti
dell'imputato, con la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella
di fiducia, attraverso l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa
dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria (Corte di cassazione - sezioni
unite penali, 19 dicembre 1994);
che, ad avviso del giudice a quo, a differenza del sostituto nominato dallo stesso difensore
ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., il quale può certamente chiedere la
liquidazione del suo credito avendo agito in virtù del mandato conferitogli dal
collega che lo ha delegato, il sostituto designato dal giudice ai sensi
dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in temporanea e contingente sostituzione del
difensore di ufficio, non è legittimato ad avvalersi dell'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non riveste la qualità di
difensore di ufficio né può agire in nome proprio per
far valere un diritto altrui, stante il generale divieto di cui all'art. 81
cod. proc. civ.;
che, secondo il rimettente, l'esclusione contrasta con il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con
l'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., con il “principio retributivo del lavoro” di cui
all'art. 36, primo comma, Cost. e con quello più generale di tutela del lavoro
di cui all'art. 35, primo comma, Cost., poiché la
prestazione professionale è identica, così come identica è la difficoltà di
essere remunerato dall'imputato irreperibile, sia per il difensore di ufficio
che per il difensore designato ex
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.;
che, ad avviso del giudice a quo, la discriminazione appare del tutto irragionevole e lesiva del
principio di eguaglianza, non potendo avere rilievo il dato formale della
diversa veste processuale che il professionista assume a seguito delle modalità
della sua nomina o designazione;
che, come ricorda il rimettente, l'evoluzione costituzionale
del diritto di difesa ha comportato il superamento di ogni concezione meramente
formale del ministero del difensore e il legislatore ordinario (come dimostrano
l'art. 31 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e
l'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, che ha introdotto l'art. 32-bis disp. att. cod. proc. pen., ora trasfuso nell'art. 117
t.u. cit.) ha dimostrato di cogliere appieno il nesso tra l'effettività della
difesa non fiduciaria e l'esigenza di una seria possibilità di remunerazione
della stessa;
che da ciò consegue, sempre secondo il rimettente, che la
mancata remunerazione della prestazione professionale rischia di comprometterne
l'effettività e, di conseguenza, di vulnerare il diritto costituzionale di
difesa;
che ad avviso del
Tribunale di Catanzaro, tra il difensore di ufficio titolare ed il difensore
designato in sostituzione del primo ex
art. 97, comma, 4, cod. proc. pen., non si instaura alcun rapporto giuridicamente
rilevante, dovendosi quindi escludere che il primo possa presentare istanza di
liquidazione anche per le spese e gli onorari del secondo, con la conseguenza
che l'opera prestata rimarrebbe senza remunerazione, con violazione degli artt. 36, primo comma, e 35, primo comma, Cost.;
che la stessa evoluzione dell'ordinamento, culminata
nell'unificazione degli istituti volti a dare attuazione all'art. 24, terzo
comma, della Costituzione (ordinanza n. 186 del
2002), esclude nettamente che la prestazione
difensiva non fiduciaria possa essere configurata come un ufficio onorifico e
non obbligatorio, come prevedeva l'abrogato regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), secondo una
prospettiva ora ripudiata dal legislatore;
che sotto altro profilo, secondo l'ordinanza di rimessione, il riferimento all'irreperibilità contenuto
nella disposizione impugnata non può intendersi che in un senso
tecnico-giuridico, con la conseguenza che essa può trovare applicazione solo
nel caso in cui sia intervenuta, in esito al sub-procedimento previsto
dall'art. 159 cod. proc. pen., la formale dichiarazione di irreperibilità
dell'imputato, come ritenuto dalla ordinanza del Tribunale di Pisa del 3-4
febbraio 2003, che ha sollevato analoga questione di legittimità
costituzionale;
che, quanto a questa seconda questione, il Tribunale di
Catanzaro afferma di condividere le motivazioni del precedente atto di
promovimento del giudizio della Corte, precisando solo che al parametro
indicato dal primo rimettente (art. 3 Cost.) vanno aggiunti, “nei termini già
illustrati”, anche gli artt. 24 e 36 Cost.;
che nel giudizio di legittimità costituzionale così
instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla
Corte di dichiarare manifestamente inammissibili e in ogni caso infondate le questioni sollevate
dal Tribunale di Catanzaro;
che l'Avvocatura osserva - pur dandosi atto
nell'ordinanza che il sostituto del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.,
può esercitare la difesa dell'imputato per tutta la fase dibattimentale e
svolgere una prestazione professionale identica, nel suo oggetto e nella sua
funzione, a quella del difensore di ufficio - che il rimettente
muove da una nozione formalistica della definizione di difensore d'ufficio, non
considerando tale il difensore designato dal giudice in sostituzione di quello
precedentemente nominato, nell'ipotesi in cui quest'ultimo
non sia stato reperito, o non sia comparso o abbia abbandonato la difesa;
che in tal modo, secondo l'Avvocatura, il giudice a quo dimentica la previsione di cui
all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 97 cod. proc.
pen., secondo il quale si
applicano al difensore designato in sostituzione le disposizioni dell'art. 102
dello stesso codice, con la conseguenza che, a'
termini del secondo comma dell'articolo citato, “il sostituto esercita i
diritti ed assume i doveri del difensore”;
che nessun rilievo presentano le fonti ed i modi di
investitura del professionista che esercita effettivamente la difesa
dell'imputato, dovendosi in ogni caso riconoscere al sostituto designato la
qualità di difensore di ufficio;
che la questione è quindi per l'Avvocatura inammissibile
prima che infondata, non avendo il rimettente preventivamente verificato la
possibilità di interpretare la disposizione che censura, dando alla stessa un
significato compatibile con le norme costituzionali che vengono invocate,
secondo quanto affermato ripetutamente dalla Corte;
che, ancora secondo la difesa erariale, le argomentazioni
relative all'art. 81 cod. proc. civ.
sono totalmente inconferenti, dal momento che il
difensore designato in sostituzione chiede a proprio nome la liquidazione di
proprie spettanze, mentre prive di rilievo e comunque infondate appaiono le
considerazioni inerenti alla prospettata disparità di trattamento ed alla
ritenuta conseguente gratuità della prestazione professionale del difensore
sostituto, così come alla compromissione
dell'effettività del diritto di difesa dell'imputato, essendo la prestazione
professionale per la quale si chiede la liquidazione di spese ed onorari già
stata espletata;
che ad avviso dell'Avvocatura la seconda questione sollevata
dal Tribunale di Catanzaro risulta inammissibile perché viene prospettata con
espresso rinvio alle motivazioni contenute nella precedente ordinanza del
Tribunale di Pisa, in violazione del principio di autosufficienza
dell'ordinanza di rimessione costantemente affermato
dalla giurisprudenza costituzionale, e in quanto la questione è già stata
dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con l'ordinanza n. 348 del
2003, le cui ragioni si
estendono anche ai nuovi parametri indicati, oltretutto in modo apodittico ed inconferente, dal Tribunale di Catanzaro.
Considerato che il Tribunale di
Catanzaro solleva con unica ordinanza due distinte questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che il
difensore designato dal giudice, ex
art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, in sostituzione del difensore
d'ufficio non reperito o non comparso, possa chiedere la liquidazione di spese
ed onorari per l'attività professionale svolta in luogo del difensore
sostituito, e nella parte in cui circoscrive alla sola ipotesi di irreperibilità dell'imputato, che sia stata dichiarata ai
sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., la possibilità di liquidazione di spese ed
onorari del difensore d'ufficio, senza prevedere il caso dell'imputato non più
rintracciabile nei cui confronti le notificazioni vengano eseguite ai sensi
dell'art. 161 cod. proc.;
che riguardo alla prima delle due questioni sollevate il
rimettente interpreta la norma censurata nel senso che sarebbe impedito al difensore di ufficio,
nominato dal giudice in sostituzione dell'originario difensore, di chiedere la
liquidazione dei compensi per l'opera autonomamente svolta;
che tale interpretazione del quadro normativo assunta a
fondamento della censura, da un lato non tiene conto della possibilità di dare
alla disposizione una interpretazione conforme alle norme costituzionali
invocate, dall'altro omette di considerare, come esattamente rileva
l'Avvocatura, che secondo l'art. 97, comma 4, cod. proc.
pen., al difensore designato
in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice,
secondo cui “il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore”;
che la sentenza della Corte di cassazione – sezioni unite
penali, 19 dicembre 1994, citata in ordinanza, ha deciso una diversa questione
in ordine all'individuazione del difensore destinatario della notifica degli
atti, mentre nulla ha stabilito in ordine alla liquidazione dei compensi;
che la questione è quindi manifestamente infondata;
che la seconda questione sollevata dal Tribunale di
Catanzaro è manifestamente inammissibile dal momento che essa risulta motivata
solo per relationem
ad una precedente ordinanza di rimessione del
Tribunale di Pisa che questa Corte ha già esaminato, dichiarandola a sua volta
manifestamente inammissibile, con l'ordinanza n. 348 del
2002.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 36
della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l'11 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.