ORDINANZA N. 2
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 7 del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti
locali), recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali),
promosso con ordinanza del 17 aprile 2004 dalla Corte di cassazione sui ricorsi
riuniti proposti da G. B. contro R. A. P. ed altri, nonché da G. T. contro G.
B. ed altri, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
33, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visti
gli atti di costituzione di G. B., di R. A. P. ed altri e di A. N. ed altri
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Francesco
Amirante;
uditi
gli avvocati Giandomenico Falcon e Marcello Scurria per A. N. ed altri,
Fulvio Cintioli per R. A. P. ed altri, Angelo Falzea, Andrea Lo Castro e Mario
Sanino per G. B. e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che
la
Corte di cassazione ha sollevato, in
riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80
(Disposizioni urgenti in materia di enti locali), recante modifiche al testo
degli artt. 58, comma 1, lettera b),
e 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
che
al giudice a quo è stata chiesta la
cassazione della sentenza dichiarativa della decadenza del ricorrente dalla
carica di sindaco del Comune di Messina, pronunciata in conseguenza della
condanna per i delitti di cui agli artt. 81, 314, secondo comma, e
323 del codice penale (divenuta definitiva successivamente alla
sua proclamazione);
che
il remittente motiva la rilevanza della questione osservando come la norma
impugnata – soppressiva del delitto di peculato d’uso dal novero delle cause
ostative alla candidatura ed al mantenimento della carica eventualmente
conseguita (salvo il caso in cui la pena irrogata superi i
sei mesi) – sia applicabile nella
Regione siciliana nonché nel giudizio in corso dinanzi a lui, non perché
retroattiva, ma in quanto espressione di un nuovo parametro
cui il legislatore àncora il giudizio di indegnità rispetto alla conservazione
della carica;
che
la non manifesta infondatezza deriverebbe dall’evidente difetto del
necessario requisito della sussistenza del “caso straordinario di necessità ed
urgenza”, non rilevabile dal preambolo del decreto-legge, riguardante problemi di
funzionalità degli enti locali e non già la materia elettorale,
non suscettibile, peraltro, di essere regolata attraverso la decretazione
d’urgenza, come risulta dall’art. 15, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
che
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sollecitando la
restituzione degli atti al giudice remittente, alla luce della sopravvenuta legge
di conversione 28 maggio 2004, n. 140 e concludendo per
l’inammissibilità, ovvero per l’infondatezza della questione,
in ragione della finalità dell’impugnato
decreto, asseritamente volto a superare alcune difficoltà interpretative ed
applicative relative all’art. 58 del testo unico citato;
che
nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite numerose parti del
giudizio a quo;
che
il ricorrente ha sostenuto l’identità del contenuto precettivo della norma
impugnata rispetto a quello risultante dalla legge di conversione, chiedendo la
declaratoria d’infondatezza sulla base del carattere d’indispensabilità
posseduto dalla decretazione di urgenza quando occorra colmare con immediatezza un
vuoto normativo e per la discrezionalità politica sottesa alla relativa
valutazione;
che i
controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità della
questione per l’inapplicabilità della norma nel giudizio a quo, in quanto essa riguarderebbe solo chi fosse in carica al
momento della sua entrata in vigore e non chi fosse già decaduto di diritto,
come il ricorrente, concludendo quindi per
l’infondatezza della questione.
Considerato che, secondo la Corte di
cassazione, l’impugnata norma del
decreto-legge n. 80 del 2004, nel sottrarre il delitto di peculato d’uso dal
novero delle previsioni ostative alla candidatura di sindaco e comunque dalle
cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di
condanna successivamente all’elezione, difetterebbe in modo evidente del
requisito della straordinaria necessità e urgenza, con conseguente violazione
dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione;
che, successivamente
all’emissione dell’ordinanza di rimessione, il citato decreto-legge è stato
convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140;
che con tale legge
sono state apportate modificazioni al testo del decreto e sono state altresì
enunciate le ragioni della emanazione della norma censurata;
che è, pertanto,
necessario disporre la restituzione degli atti alla Corte remittente per un
nuovo esame della rilevanza della questione.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11
gennaio 2005.