ORDINANZA N. 432
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 5, comma 2, lettere g) e f)
e 6 della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni
in materia di tasse automobilistiche) e degli artt.
3, comma 1, lettera d), e 6 della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), promossi con ricorsi
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 24 e il 27 novembre
2003, depositati in cancelleria il 3 e il 6 dicembre successivi ed iscritti ai nn. 88 e 91 del registro ricorsi 2003.
Visti gli atti
di costituzione delle Regioni Piemonte e Toscana;
udito
nell’udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l’avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi
e Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte, Lucia
Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.
Ritenuto che il
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 novembre
2003 e depositato il successivo 3 dicembre, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 23 settembre
2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) ed in
particolare dell’art. 1, comma 2, dell’art. 3, dell’art. 5, comma 2, lettere g) e f),
e dell’art. 6 della medesima legge, in riferimento
agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
che il ricorrente censura la predetta legge regionale in
quanto essa, modificando la legislazione statale in relazione a <<quasi
tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della tassa
automobilistica>>, inciderebbe su <<profili che attengono alla
certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria>>,
ponendo in essere delle evidenti disparità di trattamento tra cittadini della
Repubblica che si trovino in situazioni eguali, e violerebbe la competenza
esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, nella quale rientrerebbe
la disciplina delle tasse automobilistiche (cfr. sentenze
n. 296, n. 297
e n. 311 del 2003),
in specie con riferimento alla disciplina dei rimborsi (art. 1, comma 2, ed
art. 3), alla disciplina delle esenzioni (art. 5, comma 2, lettere g) e f),
ed infine al regime tariffario relativo alla tassa automobilistica dovuta in
corrispondenza della massa rimorchiabile (art. 6);
che nel giudizio si è costituita la Regione Piemonte, in
persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, chiedendo, nell’atto di
costituzione e nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica,
il rigetto del ricorso, in quanto la legge regionale impugnata non inciderebbe
sulla struttura del tributo, limitandosi a disciplinare le attività
amministrative di gestione del medesimo tributo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 27 novembre 2003 e depositato il successivo 6 dicembre, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche
regionali) ed in particolare dell’art. 3, comma 1, lettera d), e del correlato art. 6 della predetta legge regionale, in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della
Costituzione;
che – ad avviso del ricorrente – le citate disposizioni,
nella parte in cui prevedono l’esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche regionali dei veicoli, di proprietà delle organizzazioni di
volontariato, utilizzati a fini istituzionali, difformemente da quanto
stabilito dall’art. 17, lettera f),
del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, modificando la
legislazione statale in relazione a <<quasi tutti gli aspetti sostanziali
e procedurali della tassa automobilistica>>, creerebbero una
ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini in posizioni analoghe e
violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi
erariali, nella quale rientrerebbe la disciplina delle tasse automobilistiche;
che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, in
persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, la quale ha chiesto,
nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, che la Corte
dichiari cessata la materia del contendere, essendo entrata in vigore,
successivamente alla proposizione del ricorso, la legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), la quale, all’art. 2, comma 22, ha previsto
che “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica (…) in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia
dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla
data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di
imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle
medesime disposizioni”;
che, all’udienza pubblica del 28 settembre 2004, le parti
hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, ma la Regione
Toscana ha anche espressamente dedotto che il sopravvenuto art. 2, commi 21 e
22, della legge n. 350 del 2003 avrebbe determinato la cessazione della materia
del contendere, secondo una prospettazione condivisa anche dalla difesa
erariale.
Considerato che il
Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Piemonte 23
settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e di
alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, sotto il profilo
della difformità delle discipline regionali censurate della
tassa automobilistica rispetto a quella posta dal legislatore statale, in
violazione degli artt. 3, 117 e 119 della
Costituzione;
che la sostanziale omogeneità dei contenuti delle norme
impugnate, l’identità delle censure proposte e dei parametri invocati rendono
opportuna la riunione dei giudizi;
che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è
entrata in vigore la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004), la quale, all’art. 2, comma 22, ha previsto che “nelle regioni che hanno
emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica (…) in modo
non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale,
l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore
di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1°
gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni”;
che con la suddetta norma, sopravvenuta alla proposizione
dei ricorsi, il legislatore statale ha dunque fatto salve, fino al 1° gennaio
2007, le disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica che non
siano conformi con la normativa statale, stabilendo che esse vadano comunque
applicate;
che, in considerazione di ciò, le parti, nel corso
dell’udienza pubblica e anche nelle memorie depositate da ultimo, hanno tra
l’altro prospettato la cessazione della materia del contendere;
che sussistono, pertanto, le condizioni per la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara cessata la
materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale
della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in
materia di tasse automobilistiche) e della legge della Regione Toscana 22
settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29
dicembre 2004.