Ordinanza n. 295 del 2004

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ORDINANZA N.295

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Valerio ONIDA, Presidente

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfonso QUARANTA         

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1998 che afferma che i fatti per i quali pende il procedimento civile, concernono opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, promosso dalla Corte d’appello di Milano – sezione II civile, con ricorso depositato il 27 maggio 2003 ed iscritto al n. 248 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, nell’ambito del giudizio d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano di condanna dell'on. Vittorio Sgarbi al risarcimento del danno per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Andrea Padalino, la Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, con ordinanza del 26 maggio 2003, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1998, con cui tale Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali l’on. Sgarbi è sottoposto al suddetto procedimento civile concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte d’appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale relativa all’oggetto del conflitto di attribuzione ed al nesso funzionale che deve intercorrere tra le opinioni espresse e l’attività parlamentare, rileva come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, in quanto le dichiarazioni sono state rese nell’ambito di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso parlamentare senza alcun collegamento con l’attività istituzionale dello stesso e senza che queste rappresentino una divulgazione all’esterno di una opinione già espressa dall’interessato nell’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche;

che pertanto, secondo la Corte d’appello, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall’ambito derogatorio consentito dall’art. 68, primo comma, della Costituzione e verrebbe, in tal senso, a interferire illegittimamente con le attribuzioni dell’Autorità giudiziaria.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se "esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto;

che infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia la Corte d’appello di Milano, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Milano, sezione II civile, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Milano, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.