Ordinanza n. 357/2003

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ORDINANZA N. 357

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 ottobre 2002 e depositato il successivo 22 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), che ridefiniscono il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e del personale della Regione;

che il ricorrente osserva come – seppure l’entrata in vigore della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione non abbia inciso sul tipo di competenza legislativa in cui ricade la materia disciplinata dalla legge regionale, poiché già lo Statuto (all’art. 4, primo comma, punto 1), prevede una competenza esclusiva della Regione, in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto – resti tuttavia fermo il vincolo del rispetto della Costituzione, sancito dallo Statuto medesimo;

che, pertanto, secondo il ricorrente: a) l’art. 3, comma 8, l’art. 11 e l’art. 13 della legge regionale de qua – nel prevedere l'inquadramento e la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso procedure selettive riservate, di varie categorie di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato – violano il principio costituzionale dell’accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione; b) l’art. 8, comma 4, che sostituisce l’art. 14 della legge regionale n. 18 del 1996 – nel prevedere, quale requisito per l’accesso alla categoria dirigenziale, l’espletamento di corsi di formazione manageriale, da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all’amministrazione regionale – si pone in contrasto con l’art. 97 della Costituzione, nonché con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;

che si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza della proposta questione;

che, in data 9 aprile 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in ragione della successiva emanazione della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2002, n. 34, che ha eliminato le disposizioni sottoposte al giudizio di costituzionalità; e che, a sua volta, con atto depositato in data 8 ottobre 2003, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2003.