Ordinanza n. 356 del 2003

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ORDINANZA N.356

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, promosso con ordinanza del 21 gennaio 2003 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Zanchi Emanuele e la Toro Assicurazioni S.p.A., iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 14 gennaio 2003, depositata il 21 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile "nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell’art. 2054 cod. civ.";

che il rimettente, muovendo da una consolidata interpretazione dell’art. 2059 cod. civ., assume che il ricorso alla presunzione di colpa in pari misura concorrente di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., comporta il rigetto di ogni pretesa risarcitoria avanzata a titolo di danno morale, ex art. 185 del codice penale, difettando la prova di uno degli elementi essenziali del reato;

che l’art. 2059 cod. civ., così interpretato, contrasterebbe peraltro – secondo il medesimo rimettente – con l’art. 2 Cost., precludendo la tutela risarcitoria in riferimento alla lesione del bene rappresentato dalla tranquillità morale, intesa come "proiezione indefettibile" di un diritto della personalità quale il diritto all’incolumità personale;

che il proliferare, in sede legislativa, di nuove ipotesi di danno morale risarcibile, unitamente ad alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito intesi con evidenza ad aggirare la limitazione risarcitoria prevista dall’art. 2059 cod. civ., avrebbe inoltre determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee, tale da porsi in contrasto con l’art. 3 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

che l’ordinanza di rimessione sarebbe – ad avviso dell’Avvocatura - priva di motivazione in punto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, atteso che il rimettente si limita ad affermare come probabile, ma non certa, l’applicabilità nella fattispecie della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ.;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata, in quanto la non risarcibilità del danno morale in caso di colpa presunta troverebbe giustificazione proprio nella mancanza di prova riguardo alla concreta misura della colpa di ciascun conducente e risponderebbe dunque all’esigenza di non aggravare oltre misura la posizione del presunto danneggiante (o del suo assicuratore);

che, più in generale, la previsione di risarcibilità del danno morale nei soli casi previsti dalla legge sarebbe non irragionevole, consentendo al legislatore di introdurre nuove ipotesi di danno risarcibile ogni qual volta particolari esigenze lo richiedano.

Considerato che va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dall’Avvocatura dello Stato;

che l’affermazione, contenuta nell’ordinanza di rimessione, secondo la quale le risultanze processuali condurrebbero "con ragionevole probabilità" a ricorrere alla presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, del codice civile, costituisce infatti, con evidenza, un mero espediente dialettico, teso a dimostrare la rilevanza della questione pur evitando una esplicita anticipazione di giudizio riguardo alla valutazione del materiale probatorio;

che, nel merito, identica questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del 2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo;

che nella motivazione di tale sentenza si afferma infatti che l’art. 2059 cod. civ., avendo assunto - alla luce dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale – una funzione non più sanzionatoria, come sicuramente era all’epoca della emanazione del codice civile, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, "deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge";

che la questione stessa, in quanto riproposta dall’odierno rimettente nei medesimi termini, va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2003.