Ordinanza n. 342/2003

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ORDINANZA N.342

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, 27, comma 2, e 29 della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 2003, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 6 marzo successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2003.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Carlo Albini per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto che con ricorso notificato il 28 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, gli articoli 16, 27, comma 2, e 29 della legge provinciale di Trento 30 dicembre 2002, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria);

che in particolare l’art. 16 – recante la proroga di un anno dei termini fissati dall’art.15, comma 1, e dall’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144) - è impugnato sotto il profilo della violazione degli artt. 8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto la Provincia avrebbe esercitato un potere non attribuitole da tali norme, nonché per contrasto - in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione - con la normativa comunitaria recepita da detto d.lgs. e per incidenza - in violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. - sulla materia della concorrenza;

che l’art. 27, comma 2 - che ha inserito un articolo 14-bis [recte 14-ter] nella legge provinciale di Trento 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), il cui comma 3 consente al Presidente della Provincia di emettere ordinanze in deroga alla disposizioni vigenti, di cui agli artt. 5, commi 2, 3 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 2001, n. 401 - è impugnato in via principale sotto il profilo dell’invasione della sfera di legislazione esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., nonché degli artt. 87 ed 88 del d.P.R. n. 670 del 1972, ed in via subordinata per l’inosservanza dei principi fondamentali di cui alla legge n. 225 del 1992, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.;

che infine l’art. 29 - che, nel sostituire il comma 2 dell’art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10, sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull’emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l’emergenza), ha attribuito alla Giunta provinciale il potere di adottare i criteri per l’organizzazione degli interventi previsti dallo stesso articolo – è impugnato per le stesse ragioni indicate a proposito della censura relativa all’art. 27, comma 2, in relazione ai medesimi parametri;

che la Provincia di Trento si è costituita in giudizio, depositando una memoria e sostenendo genericamente l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso;

che, in prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative e la Provincia ha, fra l’altro, dedotto di avere - con la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2006 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria) - interpretato autenticamente l’impugnato l’art. 16 e modificato le altre due norme censurate;

che in data 8 ottobre 2003 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato un atto, nel quale, rilevata la pubblicazione della citata legge provinciale n. 5 del 2003, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, allegando conforme deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la difesa della Provincia resistente ha depositato nella pubblica udienza atto di accettazione della rinuncia al ricorso, con allegata conforme deliberazione della Giunta provinciale.

Considerato che, a norma dell’articolo 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, determina l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2003.