Ordinanza n. 328 del 2003

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.328

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY         

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

- Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come riprodotto dall’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 16 luglio 2002 dal Tribunale di Monza sull’istanza proposta da Minotti Roberta, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 luglio 2002, il Tribunale di Monza – a seguito di istanza presentata da un difensore d’ufficio per la liquidazione dei compensi per il patrocinio di due imputati già dichiarati irreperibili – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio), in relazione all’art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che, secondo il remittente, la disposizione impugnata, estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nei confronti dei soggetti irreperibili, comporta “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili nei confronti dei soggetti, non irreperibili, aventi diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), senza che, a fronte di detti oneri, la legge n. 60 del 2001 indichi i “mezzi per farvi fronte”, come prescritto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto della questione, ritenendo che l’art. 32 (recte: art. 32-bis) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale trovi copertura finanziaria nell’ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

            Considerato che l’art. 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) – entrato in vigore, ai sensi del successivo art. 302, il 1° luglio 2002, e dunque in data anteriore rispetto all’ordinanza di remissione (16 luglio 2002) – ha abrogato l’art. 32-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale impugnato dal remittente e che l’art. 117 del medesimo d.lgs. n. 113 del 2002 ne ha contestualmente riprodotto il contenuto precettivo;

che, in via preliminare, va considerato che il giudice a quo, nel sollevare l'anzidetta questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell'art. 117 del citato d.lgs. n. 113 del 2002;

che, tuttavia, il contenuto precettivo dell’abrogato art. 32-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale permane nell’ordinamento, in quanto riprodotto da altra disposizione successiva (art. 117 del citato d.lgs. n. 113 del 2002), alla quale deve riferirsi la pronunzia;

che, nel merito, questa Corte è già stata investita di questione analoga, riguardante l’art. 116 del d.lgs. n. 113 del 2002, (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio) e l’ha dichiarata non fondata, in riferimento al medesimo parametro evocato, con la sentenza n. 266 del 2003;

che in continuità logica con quest’ultima sentenza deve ritenersi che la disposizione censurata, di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 113 del 2002, non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato, poiché anche nel caso in esame, come in quello relativo al citato art. 116 del medesimo d.lgs. n. 113 del 2002, si prevede una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito irreperibile una volta che questi si sia reso successivamente reperibile;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2003.