SENTENZA N. 304
ANNO 2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
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Riccardo CHIEPPA, Presidente
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Gustavo ZAGREBELSKY
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Valerio ONIDA
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Carlo MEZZANOTTE
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Fernanda CONTRI
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Guido NEPPI MODONA
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Piero Alberto CAPOTOSTI
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Annibale MARINI
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Franco BILE
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Giovanni Maria FLICK
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Francesco AMIRANTE
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Ugo DE SIERVO
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Romano VACCARELLA
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Paolo MADDALENA
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Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
1. - Con
ordinanza in data 19 luglio 2002, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha
sollevato, in riferimento all’articolo 3, comma 1,
della Costituzione sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n.
217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come
modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche
alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui sanziona con la nullità
assoluta ed insanabile la mancata decisione, da parte del giudice adito,
sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci
giorni dalla sua presentazione fuori udienza.
1.1. - Il
giudice a quo premette di essere
stato investito, ai sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p.,
dell’istanza di sospensione dell’esecutività della
propria ordinanza, con la quale aveva dichiarato non estinta la pena residua
(tre mesi di reclusione) a seguito dell’esito negativo dell’affidamento in
prova al servizio sociale. Aggiunge che tale ordinanza è stata impugnata dallo
stesso condannato con ricorso per cassazione, nel quale è stata denunciata la
violazione del principio del ne bis in idem e
la nullità assoluta del procedimento, non avendo il Tribunale di sorveglianza
deciso nel termine di dieci giorni dal deposito della richiesta di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.
1.2. - A
sostegno della rilevanza della questione proposta, il rimettente – precisato
che in ordine alla violazione del ne bis in idem non ritiene sussistente il fumus al fine dell’accoglimento della richiesta sospensione
dell’esecutività dell’ordinanza – si sofferma sul secondo motivo di ricorso per
cassazione. Poiché – sostiene il giudice a
quo – la decisione in ordine alla sospensione
dell’esecutività dell’ordinanza impugnata per cassazione si fonda sul fumus di accoglibilità della stessa e sul periculum in mora e dato che, se l’inosservanza del termine per la decisione
sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non fosse
sanzionata con la nullità dall’art. 6, comma 1, della legge n. 217 del 1990,
non vi sarebbe spazio per ritenere accoglibile il
ricorso per cassazione e di conseguenza non vi sarebbero i presupposti per
concedere la sospensione, la questione di costituzionalità prospettata è
rilevante. Ancora più evidente è la rilevanza, aggiunge, se si considera il periculum in mora, visto che,
in mancanza della sospensione del provvedimento impugnato, il condannato –
nelle more del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione – verrebbe con
ogni probabilità chiamato ad espiare la pena detentiva non estinta.
1.3. - In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
sostiene che la norma impugnata contrasta con il canone della ragionevolezza,
sancito dall’art. 3 della Costituzione, sotto due profili.
In primo luogo
rileva che nell’impianto del codice di procedura penale la sanzione della
nullità assoluta ed insanabile colpisce quelle
difformità dell’atto o del rapporto processuale talmente gravi da incidere in
modo consistente ed irreparabile sulla struttura del rapporto processuale o sui
diritti delle parti, richiamando, quali norme di comparazione, le nullità
previste dall’art. 179, comma 1, c.p.p., che si
riferiscono ad ipotesi che rappresentano gravi lesioni di diritti
costituzionalmente garantiti (art. 24 e 112 della Cost.), nonché, tra le
nullità previste espressamente dalla legge, ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.p.p., l’art. 604, comma 1, c.p.p.,
dove le ipotesi di nullità sono causate da gravi violazioni del diritto di
difesa, e l’art. 525 c.p.p., dove la nullità è
collegata alla violazione di un principio fondamentale del processo penale.
Invece, sottolinea il giudice a
quo, la mancata decisione nel termine di dieci giorni, non lede la
struttura fondamentale del processo né i diritti della parte, non risultando
negata o limitata in alcun modo la difesa, né impedita l’assistenza del
difensore o il compimento di atti del procedimento. Né può dirsi che la nullità
sia posta a tutela dell’interesse del difensore alla retribuzione perché -
anche a volerlo considerare costituzionalmente rilevante - l’ammissione ha
comunque effetto dalla data dell’istanza.
L’irragionevolezza
della disciplina, secondo il giudice, emerge anche dal fatto che, essendo
prevista la nullità per un “non atto” - per non aver provveduto anziché per aver mal provveduto – l’art. 185 c.p.p.,
che stabilisce gli effetti della dichiarazione di nullità, potrà essere
applicato solo analogicamente, con la conseguenza che, non essendo la nullità
accompagnata dall’espressa indicazione degli atti su cui si riversa, può
produrre effetti non sempre riconducibili chiaramente ai principi fondamentali
del processo. Infatti, se la nullità non si intende
limitata al solo procedimento incidentale relativo all’ammissione al
patrocinio, potrebbe estendersi ad ogni attività processuale successiva alla
scadenza del termine, con conseguente rinnovazione di ogni atto, se possibile,
mentre invece basterebbe prevedere che l’interessato riproponga l’istanza con
efficacia retroattiva al momento della prima presentazione.
Pertanto, conclude il giudice, la norma impugnata, equiparando – rispetto
alla sanzione della nullità - quella
che, al più, è un’irregolarità del processo ad ipotesi comportanti ben più
gravi anomalie, e, quindi, situazioni assolutamente diverse tra loro, viola
l’art. 3 della Costituzione che preclude al legislatore le arbitrarie
assimilazioni tra situazioni diverse, oltre che arbitrarie discriminazioni tra
situazioni identiche.
2. - E’ intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque,
infondata.
2.1. - La difesa erariale, premesso che la
questione deve intendersi trasferita nei confronti dell’art. 96
del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di spese di giustizia), pur entrato in vigore prima dell’ordinanza
di rimessione, si sofferma sulle ragioni dell’inammissibilità, sotto il profilo
del difetto di rilevanza, sostenendo che la questione non presenta il carattere
di pregiudizialità necessaria ai fini della decisione da assumere nel
procedimento pendente innanzi al giudice rimettente.
Il Tribunale di
sorveglianza, precisa l’Avvocatura, collega la rilevanza alla valutazione del fumus boni iuris del ricorso per cassazione e, con la questione
proposta, tende a far venir meno il fumus, riconosciuto esistente, nella
prospettiva dell’eliminazione di un vizio del provvedimento impugnato in
Cassazione – attraverso l’espunzione dall’ordinamento della norma comminatrice della nullità – al fine di negare la richiesta
sospensione. In sostanza, la questione sollevata non è funzionale all’interesse
dell’istante nel procedimento cautelare - che potrebbe subire effetti
irreparabili nelle more del gravame data anche la breve durata della pena da
espiare – ma alla salvaguardia del provvedimento emanato dallo stesso Tribunale
e impugnato in Cassazione dall’interessato, ed è strumentale non alla decisione
sul procedimento cautelare ma alla decisione che dovrà adottare la Cassazione
in ordine alla validità del provvedimento impugnato davanti ad essa. In
conclusione, il giudizio di rilevanza oltre che contraddittorio – in quanto pur riconoscendo un periculm in mora per l’istante solleva la questione di costituzionalità su
di una norma che è di ostacolo non all’accoglimento ma al rigetto dell’istanza
cautelare – è falsato, avendo ad oggetto una norma della quale non deve fare applicazione il
giudice remittente, ma la Cassazione.
2.3. - Nel merito, l’Avvocatura – premesso
che l’effettività del diritto di difesa e la parità delle parti ha assunto
carattere prioritario con le modifiche dell’art. 111 della Costituzione – sottolinea che la scelta della nullità da parte del
legislatore risponde all’esigenza di non privare l’imputato dell’assistenza
difensiva, nel periodo necessario all’accertamento della veridicità delle
condizioni economiche dichiarate, evitando inerzie nell’attività difensiva.
Aggiunge che la scelta non appare irragionevole, essendo volta ad un procedimento celere e ad evitare ostacoli o ritardi
nell’attuazione della garanzia costituzionale prevista dall’art. 24, comma 3,
della Costituzione, i cui valori trascendono la portata soggettiva e sottendono
un ampio interesse generale, soprattutto per il patrocinio in materia penale,
perché solo se al non abbiente sono assicurati i mezzi per difendersi trova
ordinata esplicazione la potestà punitiva statale (sentenza n. 144 del
1992).
1. - Il
Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato, con ordinanza, non estinta
la pena residua (tre mesi di reclusione) a seguito dell’esito negativo
dell’affidamento in prova al servizio sociale, senza decidere, nel termine di
dieci giorni dal deposito, sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Avverso questo provvedimento, il condannato ha proposto, da un
lato, ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, la nullità assoluta dello
stesso per omessa decisione sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato e, dall’altro, istanza di sospensione, ai
sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p.,
dell’esecutività della ordinanza allo stesso Tribunale di sorveglianza di
Palermo.
Nel corso di questo secondo giudizio il
giudice adito ha sollevato, in riferimento
all’articolo 3, comma 1, della Costituzione, sotto il profilo del difetto di
ragionevolezza, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1,
della legge 30 luglio 1990, n. 217, (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 29
marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte
in cui sanziona con la nullità assoluta ed insanabile la mancata decisione, da
parte del giudice adito, sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza.
2. - Va
preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso, sotto il profilo del
difetto di rilevanza, sollevata dalla difesa erariale per il fatto che la
questione non presenta il carattere di pregiudizialità necessaria ai fini della
decisione da assumere nel procedimento pendente innanzi al giudice rimettente.
2. 1. -
L’eccezione è infondata.
In presenza di impugnazione, con ricorso per cassazione, dell’ordinanza
di rigetto dell’istanza di estinzione della pena e di richiesta al giudice a quo di sospensione dell’esecuzione
dell’ordinanza stessa, quest’ultimo deve accertare il fumus boni iuris del
ricorso proposto in sede di legittimità.
Pertanto, ove con tale ricorso si denunzi la
violazione della norma che impone al giudice di provvedere, a pena di nullità
assoluta, nei dieci giorni dalla presentazione dell’istanza
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della
costituzionalità della norma violata – con l’esercizio del potere-dovere di
investire la Corte costituzionale della cognizione di tale questione, qualora
ritenga la questione di costituzionalità non manifestamente infondata – non
attiene alla fondatezza del ricorso proposto innanzi alla Corte di cassazione,
ma alla sussistenza o meno di uno dei requisiti, cui è sottoposto il
provvedimento di sospensione richiesto.
E’, poi, evidente che l’eventuale accoglimento
dell’eccezione di costituzionalità, facendo venire meno il fumus boni iuris, influisce
sulla decisione relativa
alla sospensione, mentre è irrilevante che la pronuncia del giudice
delle leggi finisca per incidere anche sul giudizio di legittimità.
3. - Il giudice
rimettente deduce il contrasto della norma denunciata con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del canone della
ragionevolezza, in quanto, mentre la norma costituzionale preclude al legislatore
arbitrarie assimilazioni tra situazioni diverse, viene equiparata – quanto alla
sanzione di nullità – quella che, al più, è una irregolarità del processo, ad
ipotesi che si riferiscono a gravi lesioni di diritti costituzionalmente
garantiti (ad esempio, quelle previste dagli artt. 179, comma 1, c.p.p., 604, comma 1, c.p.p. e
525 c.p.p.). Lo stesso rimettente rileva, poi, che la
norma denunciata – la quale sanziona con la nullità assoluta un “non atto” e
non già un atto viziato - potrebbe produrre effetti non sempre riconducibili
chiaramente ai principi fondamentali del processo, in quanto
la nullità potrebbe estendersi ad ogni attività processuale successiva alla
scadenza del termine, con conseguente rinnovazione di ogni atto, se possibile,
mentre, invece, basterebbe prevedere che l’interessato riproponga l’istanza con
efficacia retroattiva al momento della prima presentazione.
La questione non
è fondata.
La disposizione
censurata, al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione, era stata
trasfusa, con alcune modificazioni che, peraltro, non rilevano in ordine alla questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice a quo, nell’art. 96, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di spese di giustizia), sul quale la questione deve intendersi
quindi trasferita.
Come è noto il testo originario dell’art. 6 della legge n. 217 del 1990, prima
delle modifiche apportate con la legge n. 134 del 2001, si limitava a prevedere
il termine di dieci giorni per la decisione sull’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, senza stabilire alcuna conseguenza
sull’inosservanza del termine.
Proprio
l’assenza di effettive sanzioni – ove si escluda la individuazione
di una responsabilità disciplinare, ai sensi dell’art. 124 c.p.p.
– finiva per condurre ad una abnorme quanto frequente dilatazione dei termini
stabiliti dal legislatore, così che l’istanza di ammissione al patrocinio
statale riceveva una risposta assai meno tempestiva.
La protratta
situazione di incertezza circa l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato determinava una inevitabile ed effettiva lesione
del diritto di difesa dell’interessato, ove si tenga presente che la tardiva
pronuncia sull’ammissibilità precludeva all’istante, in condizioni di
indigenza, il ricorso a tutta una serie di strumenti difensivi (quali, ad
esempio, l’estrazione gratuita delle copie degli atti processuali, la
possibilità di nominare un consulente tecnico o di affidare la raccolta del materiale
probatorio ad un investigatore privato autorizzato, con compensi anticipati
dallo Stato).
Per porre
rimedio a tali situazioni, con le modifiche apportate dalla legge n. 134 del
2001, l’inosservanza del termine è stata sanzionata, ai sensi dell’art. 179,
comma 2, c.p.p., con la nullità assoluta degli atti
compiuti successivamente al decorso del termine stesso
– e non già con la nullità del “non atto” come sostiene il giudice rimettente -
e tale previsione è stata trasfusa nell’art. 96 del d. lgs.
n. 113 del 2002.
La previsione
della nullità è finalizzata alla garanzia dell’effettività del diritto di difesa e sotto questo profilo deve escludersi
l’irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta,
un’attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa.
La questione è,
pertanto, non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della
legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti), come modificato dalla legge 29 marzo 2001, n. 134
(Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), trasfuso nell’art. 96,
comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di
Palermo con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 25 settembre 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Alfio
FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in
Cancelleria l'1 ottobre 2003.