SENTENZA
N.275
ANNO 2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha
pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991, n. 362
(Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all’art. 9 della
stessa legge [recte: della legge 2
aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico)], promosso con
ordinanza del 26 luglio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia sul ricorso proposto da Federfarma ed altri contro il Comune di
Milano, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
42, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di
costituzione della Federfarma ed altri, del Comune di Milano e della GEHE
Italia s.p.a., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza
pubblica dell’ 11 febbraio 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati
Lorenzo Acquarone, Agostino Gambino e Massimo Luciani per la Federfarma ed
altri, Luca Radicati di Brozolo ed Elisabetta D’Auria per il Comune di Milano,
Nicola Alessandri e Costantino Tessarolo per la GEHE Italia s.p.a., nonché
l’Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.
¾ Il
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ordinanza depositata il
26 luglio 2002, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1,
lett. a), della legge 8 novembre
1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione
all’art. 9 della medesima legge [recte:
della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico)], nella parte in cui non estende alle società che prendono parte
alla gestione delle farmacie comunali il divieto, previsto per i farmacisti
privati, di partecipare all’attività di produzione, distribuzione,
intermediazione e informazione scientifica del farmaco.
2.
¾ Il
remittente espone, in fatto, che alcune organizzazioni rappresentative di
farmacisti e consumatori, e altri ricorrenti, hanno impugnato gli atti della
sequenza procedimentale con la quale il Comune di Milano: 1) ha trasformato
l’azienda municipale che gestiva le farmacie di proprietà comunale prima in
azienda speciale e poi in società per azioni; 2) ha approvato lo statuto, il
contratto di servizio e il piano di fattibilità dell’azienda speciale e della
società per azioni; 3) ha fissato le modalità di cessione del pacchetto
azionario della società per azioni; 4) ha approvato il bando di gara per la
cessione dell’80% del pacchetto azionario della predetta società; 5) ha ceduto
alla GEHE Italia s.p.a., società operante nel settore della distribuzione del
farmaco, la suddetta quota del pacchetto azionario.
In
particolare, il giudice a quo
rappresenta che i ricorrenti hanno contestato la partecipazione alla predetta
gara delle società distributrici di farmaci, eccependo l’illegittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge n. 362 del 1991.
3.
¾ In
diritto, il remittente, ritenuta la rilevanza della questione, afferma potersi
desumere dalla norma denunciata un principio fondamentale che vieta il
contemporaneo esercizio dell’attività di gestione della farmacia privata e
dell’attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione
scientifica del farmaco.
Analogo
divieto non sussisterebbe, secondo il giudice a quo, per le società che prendono parte alla gestione delle
farmacie comunali, le quali potrebbero, pertanto, contemporaneamente operare
nel settore della produzione e della commercializzazione del farmaco.
Poiché,
tuttavia, il divieto sancito dalla norma censurata è posto, ad avviso del
remittente, a tutela dell’interesse generale alla salute, in quanto diretto ad
evitare la commistione tra gli interessi correlati alla produzione ed alla commercializzazione
del farmaco e quelli relativi alla gestione delle farmacie, la limitazione di
esso alle sole farmacie private sarebbe irragionevole, onde il giudice a quo ne invoca l’estensione alle
società che partecipano alla gestione delle farmacie comunali.
4.
¾ Con unica
memoria dell’11 novembre 2002, si sono costituite, quali parti ricorrenti nel
giudizio a quo, la Federfarma
nazionale, la Federfarma Lombardia, l’Associazione chimica e farmaceutica
lombarda fra titolari di farmacie, l’Unione nazionale consumatori, una
farmacista libera professionista e una cittadina milanese.
Nella
memoria, le parti costituite osservano, in primo luogo, richiamando una
sentenza del TAR Lombardia, che la norma censurata è diretta ad impedire, in
via generale, il conflitto di interessi derivante dalla sovrapposizione
dell’attività di distribuzione del farmaco all’ingrosso all’attività di
gestione della farmacia. Essa detta, pertanto, un principio di incompatibilità
cui non può sfuggire, per i suoi rilevanti e prevalenti aspetti pubblicistici,
neppure la privatizzazione del servizio delle farmacie comunali.
Ne
consegue che la norma denunciata, ove interpretata nel senso anzidetto,
dovrebbe ritenersi legittima.
Viceversa,
qualora dovesse condividersi l’interpretazione del giudice remittente, nel
senso che la disposizione censurata non vieta la partecipazione alla gestione
delle farmacie comunali alle società di grande distribuzione del farmaco, essa
sarebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 3 della Costituzione, in quanto
irragionevolmente consentirebbe di far gestire le predette farmacie da soggetti
cui è precluso l’esercizio delle farmacie private, nonostante la ratio dell’incompatibilità prevista in
ordine alle farmacie private sia quella di impedire il conflitto di interessi.
Essa
violerebbe, inoltre, l’art. 32 della Costituzione, in quanto il conflitto di
interessi tra attività di produzione e commercializzazione del farmaco e di
gestione delle farmacie si risolverebbe in una minor tutela del bene salute.
5.
¾ Con memoria
del novembre 2002 si è costituito il Comune di Milano che ha chiesto
dichiararsi l’improcedibilità, l’inammissibilità o comunque l’infondatezza
della sollevata questione, con riserva di integrare e sviluppare la propria
difesa in sede di memoria illustrativa.
6.
¾ Con
memoria del novembre 2002 si è altresì costituita la GEHE Italia s.p.a. la
quale, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità della questione per
carenza di motivazione e per irrilevanza. Nel merito, la predetta società ha
concluso per la manifesta infondatezza.
In
particolare, ha osservato, quanto alla asserita violazione dell’art. 3 Cost.,
che il divieto posto dalla norma denunciata riguarda esclusivamente i
farmacisti che siano soci di società di persone e che, pertanto, non sussisterebbe
alcuna incompatibilità fra la titolarità individuale di una farmacia privata e
l’attività di distribuzione del farmaco.
La
disposizione denunciata, secondo la predetta società, si limita a prevedere una
deroga alla titolarità individuale delle farmacie private, consentendo la
creazione di società di persone di cui possono far parte solo soci farmacisti e
il cui oggetto sociale riguardi esclusivamente l’attività di gestione della
farmacia.
In
ordine alla asserita lesione dell’art. 32 Cost., la società costituita ha
osservato che la censura si risolverebbe in una apodittica e indimostrata
petizione di principio.
7.
¾ E’
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo, preliminarmente,
l’inammissibilità della sollevata questione per difetto o perplessità della
motivazione sulla rilevanza e, nel merito, l’infondatezza della stessa in
ragione della non assimilabilità delle situazioni poste a confronto.
8.
¾ In
prossimità della pubblica udienza le parti interessate hanno provveduto a
depositare memorie scritte con le quali hanno dedotto in ordine agli argomenti
esposti negli atti di costituzione e di intervento.
In
particolare, la Federfarma e gli altri ricorrenti nel giudizio a quo hanno evidenziato come le farmacie
comunali debbano essere soggette alla stessa disciplina dettata per le farmacie
private, stante l’identità dell’attività svolta.
Il
Comune di Milano ha insistito per l’inammissibilità ed irrilevanza della
questione e, nel merito, ha evidenziato come il divieto posto dalla norma
denunciata non possa estendersi alle farmacie comunali in ragione della
diversità obiettiva delle stesse rispetto a quelle private.
La
GEHE Italia s.p.a., a sua volta, ha osservato come l’incompatibilità posta
dalla norma denunciata riguardi solo un ristretto novero di farmacisti (soci di
società in nome collettivo titolari di farmacia privata) e come, essendo la
somministrazione di farmaci normalmente conseguente a prescrizioni mediche,
nessun concreto pericolo per la salute pubblica possa derivare dalla
circostanza che società di distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici
si occupino della gestione delle farmacie comunali, peraltro costituenti in
Italia solo una minima parte delle farmacie aperte al pubblico.
L’Avvocatura
generale dello Stato ha insistito per l’inammissibilità della questione,
evidenziando come l’ordinanza di remissione non contenga alcuna spiegazione dei
motivi che hanno indotto il remittente a ritenere la norma denunciata non
applicabile in via interpretativa anche alle farmacie comunali.
Considerato in
diritto
1.
¾ Il TAR
della Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett.
a), della legge 8 novembre 1991, n.
362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all’art. 9 della
medesima legge [recte: della legge 2
aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico)].
2.
¾ Ad avviso
del remittente, la norma denunciata, al fine di evitare un conflitto di
interessi, vieta a chi ha la gestione di una farmacia privata qualsiasi
attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e
informazione scientifica del farmaco, mentre non prevede analogo divieto per le
farmacie comunali, alla cui gestione possono partecipare anche società operanti
nel settore della produzione e commercializzazione del farmaco. Il giudice a quo assume il contrasto della
disposizione censurata con i parametri invocati, in quanto del tutto
irragionevole sarebbe la mancata estensione del suddetto divieto, posto a
tutela dell’interesse generale alla salute, alla gestione delle farmacie
comunali.
3.
¾ In via
preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate da
alcune delle parti in causa.
3.1
¾ Va in
primo luogo disattesa l’eccezione, sollevata dall’Avvocatura generale dello
Stato, circa l’oscurità del dispositivo dell’ordinanza di remissione, che, nel
censurare l’art. 8, comma 1, lett. a),
della legge n. 362 del 1991, “a sproposito” fa riferimento all’art. 9 della
legge n. 362 del 1991. A ben vedere, infatti, è proprio la palese inconferenza
della disposizione da ultimo citata a rendere evidente che il remittente è
caduto in un mero errore materiale, in quanto dal contesto complessivo
dell’ordinanza si evince chiaramente che il giudice a quo intendeva fare riferimento all’art. 9 della legge n. 475 del
1968.
D’altra
parte, è da sottolineare che l’indicazione di quest’ultimo articolo non appare
affatto necessaria ai fini della prospettazione della questione di legittimità
costituzionale, che, nella sostanza, si incentra esclusivamente sull’art. 8
della legge 362 del 1991.
3.2 ¾ Da respingere è
altresì l’eccezione, anch’essa sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato,
oltre che dalla GEHE Italia s.p.a., secondo la quale il remittente avrebbe
prospettato la questione in termini ambigui e perplessi.
Infatti,
il giudice a quo, mira ad ottenere,
attraverso la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata,
l’estensione alle società che prendono parte alla gestione delle farmacie
comunali del divieto previsto per i farmacisti privati di partecipare
all’attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione
scientifica del farmaco.
3.3 ¾ Sono da
disattendere anche le ulteriori eccezioni sollevate dall’Avvocatura generale
dello Stato e dalla GEHE Italia s.p.a., circa la insussistenza dei presupposti
per una pronuncia della Corte di tipo additivo.
La
Corte, infatti, ben può estendere l’ambito di applicazione di una norma quando,
in relazione al valore costituzionale tutelato, lo esiga, secondo il criterio
della ragionevolezza, la ratio della
norma stessa.
3.4 ¾ Del pari sono
infondate le eccezioni, anch’esse formulate dall’Avvocatura generale dello
Stato e dalla GEHE Italia s.p.a., secondo cui il remittente si sarebbe
immotivatamente discostato nell’interpretazione della disposizione denunciata
dai discordanti precedenti del TAR della Lombardia e del Consiglio di Stato.
E’
evidente, infatti, che il remittente non è necessariamente tenuto ad
esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di discostarsi da isolati
precedenti giurisprudenziali riguardanti fattispecie analoghe.
3.5 ¾ Va infine
disattesa la eccezione sollevata dal Comune di Milano secondo la quale la
questione sarebbe inammissibile per irrilevanza.
Infatti
è fuor di dubbio che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della
norma in questione determinerebbe riflessi diretti sui requisiti soggettivi dei
partecipanti alla gara indetta dal Comune di Milano, influendo, per questa via,
sull’esito della stessa.
4.
¾ Nel merito
la questione è fondata.
Al
riguardo appare opportuno accennare preliminarmente al quadro normativo di
riferimento ed al correlato regime delle incompatibilità.
Nell’attuale
sistema normativo, il servizio farmaceutico risulta fondamentalmente assicurato
mediante la gestione delle farmacie private e comunali.
La
legge prevede che ogni Comune debba avere una pianta organica delle farmacie,
nella quale deve essere indicato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la
zona di ciascuna di esse (art. 2 della legge n. 475 del 1968).
Sulla
base della pianta organica si realizza l’affidamento delle farmacie ai privati
cittadini iscritti all’albo professionale dei farmacisti (art. 4 della legge n.
362 del 1991) o ai Comuni (art. 9, primo comma, della legge n. 475 del 1968).
In
particolare, l’art. 9 della legge n. 475 del 1968 prevede che la titolarità
delle farmacie che si rendano vacanti e di quelle di nuova istituzione a
seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per metà dal
Comune.
5.
¾ Per quanto
riguarda le modalità di gestione delle farmacie private, l’art. 7 della legge
n. 362 del 1991 prevede che la titolarità dell’esercizio della farmacia privata
sia riservata a persone fisiche o a società di persone, nonché alle società
cooperative a responsabilità limitata che gestivano farmacie anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge. Nel caso di gestione societaria, il
medesimo art. 7 stabilisce che la direzione della farmacia sia affidata ad uno
dei soci che ne è responsabile.
6.
¾ Quanto
alle modalità di gestione delle farmacie comunali, la normativa ha avuto nel
corso del tempo una serie di modificazioni. In origine si è fatto ricorso allo
strumento delle aziende speciali e delle gestioni in economia (come prevedeva
il r.d. n. 2578 del 1925) ed in un secondo momento è stato introdotto lo
strumento delle società di capitali a prevalente capitale pubblico (legge n.
142 del 1990). Al riguardo, il legislatore, dapprima ha previsto la possibilità
di costituire società per azioni tra il Comune ed i farmacisti che prestassero
servizio presso la farmacia di cui il Comune avesse acquisito la titolarità
(art. 9 della legge n. 475 del 1968, come modificato dall’art. 10 della legge
n. 362 del 1991) e successivamente, come sottolineato dal remittente, ha
previsto la costituzione di società per azioni anche con prevalente capitale
privato e senza predeterminazione legale dei soci (art. 116 del decreto
legislativo n. 267 del 2000).
7. ¾ Quanto al regime
delle incompatibilità per l’attività del singolo farmacista privato, deve
anzitutto rilevarsi che queste sono state poste dal legislatore al fine di
salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio
farmaceutico ed in ultima analisi alla salvaguardia del bene salute.
Si tratta
di norme che riguardano i settori della produzione, distribuzione ed
intermediazione dei farmaci.
Carattere
di divieto generale ha l’art. 102 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), secondo il quale
“L’esercizio della farmacia non può essere cumulato con quello di altre
professioni o arti sanitarie”.
Si
riferisce invece più propriamente al settore della produzione l’art. 144 del
medesimo testo unico, nel quale si legge che “è vietato il cumulo della
direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si
tratti di una officina già autorizzata di proprietà del farmacista e in diretta
comunicazione con la farmacia”.
Riguarda
poi il settore della distribuzione un’altra norma dello stesso testo unico,
quella di cui all’art. 171, secondo il quale “il farmacista che riceva per sé o
per altri danaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa allo scopo di
agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali…a danno di
altri prodotti dei quali abbia pure accettato la vendita è punito con l’arresto
fino ad un anno e con l’ammenda da € 206,58 a € 516,46”.
Ed
occorre in proposito ricordare che per il singolo farmacista dipendente delle
farmacie comunali, l’art. 372 del citato r.d. n. 1265 del 1934 prevede che ai
farmacisti addetti a tali farmacie si applica quanto previsto per i sanitari
condotti dal predetto testo unico delle leggi sanitarie, il quale, all’art. 78,
stabilisce l’incompatibilità dell’ufficio di sanitario condotto con la
professione di commerciante.
Concerne
infine il settore dell’intermediazione l’art. 13 della legge n. 475 del 1968,
secondo il quale “il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile…non
possono…esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali”.
8.
¾
Illuminante, nel descritto quadro normativo, appare il divieto di cui al citato
art. 8 della legge n. 362 del 1991, secondo il quale la partecipazione a
società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata, che
siano titolari dell’esercizio di una farmacia privata, è incompatibile “con
qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione,
intermediazione e informazione scientifica del farmaco”. La formulazione usata,
come è agevole osservare, risulta indicativa e comprensiva delle varie
incompatibilità che sopra si sono enumerate e che riguardano i singoli
farmacisti.
Di
qui scaturisce chiara la ratio della
norma: quella di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle
società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le
incompatibilità previste per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di
farmacie, incompatibilità che, come si è visto, sono disseminate in numerose
disposizioni di legge.
In
questa prospettiva, come si nota, l’utilizzo di una formula onnicomprensiva per
le incompatibilità in questione, conferisce alla norma il valore di un
principio generale applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o
associata, siano titolari o gestori di farmacie.
9.
¾ E deve
pertanto riconoscersi che la mancata previsione per le farmacie comunali di un
tale tipo di incompatibilità appare del tutto irragionevole, specie ove si
consideri che il divieto in questione è stato posto dal legislatore proprio al
fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi
negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul
diritto alla salute.
Per
tali ragioni, la norma censurata va dichiarata costituzionalmente illegittima
nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di
farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore
della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica
del farmaco.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. a),
della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società
di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività
nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione
scientifica del farmaco.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 luglio 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Paolo
MADDALENA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 24 luglio 2003.