Ordinanza n. 252/2003

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ORDINANZA N.252

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE             

- Francesco AMIRANTE        

- Romano VACCARELLA                

– Paolo MADDALENA         

– Alfio FINOCCHIARO       

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29 settembre 1998 relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Roberto Maroni nei confronti di Roberto Napoli, promosso dalla Corte d’appello di Roma, sezione I civile, con ricorso depositato il 17 dicembre 2002 ed iscritto al n. 232 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.       

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile per risarcimento danni, instaurato da Roberto Napoli contro il deputato Roberto Maroni a causa di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da quest’ultimo nei riguardi del primo, la Corte d’appello di Roma, sezione I civile, con atto depositato il 17 dicembre 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata nella seduta del 29 settembre 1998 (doc. IV-quater, n. 36), con la quale l’Assemblea, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, con conseguente insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la ricorrente – investita dell’appello avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma che aveva ritenuto improcedibile la domanda di risarcimento, alla stregua della richiamata delibera dell’Assemblea – espone che i fatti oggetto del giudizio di merito sono costituiti da dichiarazioni rese dal deputato nel corso di interviste a diversi quotidiani, nel contesto delle quali il parlamentare, commentando una precedente intervista resa da Roberto Napoli (il quale aveva fatto riferimento ad "un incontro dell’ex Ministro dell’interno Maroni presso la sede del SISDE nel Natale 1995 con il capo del SISDE generale Marino in un roof garden costato sette miliardi"), aveva affermato: che i giudici "avrebbero dovuto fare attenzione alle stupidaggini di questo mediocre cialtrone Napoli"; che lo stesso "stava spargendo fesserie, spazzatura, forse per rientrare al SISDE, forse per rastrellare qualche soldo" (intervista a Il Messaggero del 5 gennaio 1996); "quel Napoli è un cialtrone, racconta frottole"; "state attenti all’attendibilità delle notizie che questo mediocre cialtrone propina su di me e su Di Pietro" (intervista a Il Giornale del 5 gennaio 1996); "non vedete che ha uno stile inconfondibile? Quello dei Malpica e dei Broccoletti", "il pattume dei vecchi servizi [...] il vero problema non mi pare il cialtrone Napoli" (intervista a L’indipendente del 14 e 15 gennaio 1996); frasi poi ripetute dal deputato nel corso di altri interventi effettuati presso varie reti televisive (RAI, Mediaset, TMC);

che la ricorrente, non condividendo l’orientamento seguito dal primo giudice di merito, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla citata delibera, ritenendo che l’Assemblea, mal esercitando il potere a essa conferito dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, abbia leso le prerogative costituzionali dell’autorità giudiziaria, previste e garantite dall’art. 102 della Costituzione, in quanto le dichiarazioni in questione, rese a organi di stampa e a strutture televisive al di fuori della sede parlamentare, non sarebbero in alcun modo collegate allo svolgimento dell’attività parlamentare del deputato, non risultando che "della questione il deputato Maroni abbia mai trattato nella sede parlamentare, neanche a livello di mero argomento";

che in particolare, richiamando la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale relativa al tema dell’insindacabilità delle opinioni espresse da membri delle Camere nell’esercizio delle loro funzioni, la Corte d’appello sottolinea come non possa dirsi sussistente, nel caso di specie, alcun collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dall’on. Maroni e la sua attività di parlamentare, integrando quelle frasi piuttosto l’esercizio della comune libertà di pensiero, nel quadro di una "polemica diretta e personale con il Napoli", potendosi d’altra parte dubitare che tali dichiarazioni "costituiscano svolgimento, anche generico, di attività politica";

che, ritenendo in conclusione arbitrario il riconoscimento della prerogativa dell’insindacabilità, la Corte d’appello ricorrente, "vertendosi in materia di interferenza dell’esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria previste e garantite dall’art. 102 della Costituzione", solleva conflitto di attribuzione, chiedendo l’annullamento della delibera sopra richiamata.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare preliminarmente, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso art. 37, restando impregiudicata ogni decisione definitiva, anche relativamente all’ammissibilità;

che, sotto l’aspetto soggettivo, la Corte d’appello è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente – nel procedimento del quale essa è investita – la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (da ultimo, tra molte, ordinanze n. 194 del 2003, n. 379 del 2002);

che anche la Camera dei deputati, che ha adottato la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata a essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa dell’insindacabilità (da ultimo, ordinanza n. 210 del 2003);

che, sotto l’aspetto oggettivo del conflitto, la Corte d’appello di Roma lamenta la lesione delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione che ha affermato – in modo ritenuto arbitrario, perché non corrispondente ai criteri che la Costituzione stabilisce – l’insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte, restando impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine all’ammissibilità del ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma, sezione I civile, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Roma, sezione I civile, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.