Consulta OnLine
SENTENZA N. 241
ANNO 2003
Commenti alla decisione di
II. Maurizio Malo, Antinomie
fra decreto delegato 112/1998 e legge di delegazione 59/1997
modificata, o diversa ricostruzione del caso?
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito
del decreto in data 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività
culturali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con cui è stato ricostituito il consiglio di
amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo per il quadriennio
1999-2000, promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 4 febbraio
2000, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 7 del registro
conflitti 2000.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 novembre
2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l’avvocato Fabio Lorenzoni
per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1.1. Con
ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento al decreto in data 27 novembre 1999 del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con cui è stato
ricostituito il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito
sportivo per il quadriennio 1999-2002, chiedendone l’annullamento per
violazione delle competenze garantite alla Regione nel settore dello sport
dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e puntualmente definite dall’art.
56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e dagli
artt. 3, comma 7, e 157 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59).
La
ricorrente, descritte natura giuridica, finalità, competenze dell’Istituto per
il credito sportivo e precisato che il consiglio di amministrazione di tale
Istituto, prima dell’atto oggetto di ricorso, era stato ricostituito con
decreto dell’11 ottobre 1995, con scadenza in data 11 ottobre 1999, ricorda che
con l’art. 161 del d.lgs. 1° settembre 1993 è stata
abrogata la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che aveva istituito l’ente, e che
con l’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 è stato
attribuito al Governo il compito di provvedere al suo riordino, con il
preminente obiettivo di garantire la partecipazione nell’organo di
amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
A tal fine si
sarebbe reso necessario un regolamento "delegato", ai sensi dell’art.
7, comma 3, della legge n. 59 del 1997, che avrebbe dovuto provvedere a
modificare il decreto ministeriale 2 novembre 1959, con il quale era stato
approvato lo statuto dell’Istituto per il credito sportivo, appunto per
garantire una adeguata presenza di rappresentanti
delle Regioni e degli enti locali.
1.2. Nella
seduta dell’11 novembre 1999 della Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti
locali - si prosegue nel ricorso - il Ministro per gli affari regionali aveva
assicurato che il nuovo statuto dell’Istituto per il credito sportivo, in
conformità all’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998,
sarebbe stato adottato entro il 25 novembre 1999 e che comunque, attraverso la
nomina di un commissario straordinario, si sarebbe potuto successivamente
procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione sulla base delle
regole nel frattempo approvate. Nonostante l’impegno assunto - lamenta il
ricorrente - il 27 novembre 1999 era stato adottato il decreto oggetto di
ricorso, con il quale, in applicazione delle vecchie regole, che non
prevedevano alcuna rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, veniva nominato, con durata di quattro anni, il consiglio di
amministrazione dell’Istituto.
1.3. La
Regione Toscana ricorda quindi che, nel definire il settore organico della
materia "Turismo e industria alberghiera", trasferita alle Regioni ai
sensi dell’art. 117 Cost., l’art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 vi aveva incluso anche lo sport,
attribuendo alle Regioni la promozione di attività sportive e ricreative e la
realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature e riservando allo Stato le
attribuzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per
l’organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative
attività promozionali.
Successivamente,
la legge n. 59 del 1997, nel delegare il Governo ad emanare i decreti
legislativi per il conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti amministrativi, non ha riservato allo Stato alcuna competenza in
materia di sport e ha stabilito il principio della soppressione, trasformazione
o accorpamento delle strutture centrali e periferiche dello Stato interessate
dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni o agli enti locali [art. 3, comma 1, lettera d)].
Il d.lgs. n. 112 del 1998, a sua volta, ha disposto che tutte
le funzioni e i compiti non espressamente conservati dallo Stato sono conferiti alle Regioni o agli enti locali (art. 3,
comma 7) e ha trasferito alle Regioni le competenze in merito all’approvazione
dei programmi relativi alla realizzazione, ampliamento e ristrutturazione degli
impianti sportivi anche destinati ad ospitare manifestazioni agonistiche
riferite a campionati organizzati secondo criteri di ufficialità, riservando
allo Stato la vigilanza sul CONI (art. 157).
In virtù
delle nuove competenze attribuite alle Regioni, il legislatore delegato ha
ritenuto necessario intervenire anche per innovare la disciplina dell’istituto
finanziario che amministra gran parte delle disponibilità prodotte e riutilizzate
nel mondo dello sport, stabilendo che con regolamento si debba provvedere al
riordino dell’Istituto e garantendo una adeguata
presenza delle Regioni e delle autonomie locali nell’organo di amministrazione
di tale ente.
1.4. Ad
avviso della ricorrente, il decreto impugnato violerebbe quindi le previsioni
contenute nell’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998,
in quanto, nel ricostituire il consiglio di amministrazione dell’Istituto,
sarebbe stata disattesa la volontà espressa dal legislatore delegato di
innovare la disciplina dell’organo in modo da assicurare una effettiva
rappresentanza, in esso, delle Regioni e delle autonomie locali. Poiché, poi,
ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 59 del 1997, il regolamento di
riordino avrebbe dovuto essere adottato "con le
modalità ed i criteri di cui al comma 4-bis dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 […] entro novanta giorni dall’adozione di ciascun decreto
di attuazione", il decreto impugnato violerebbe anche il citato art. 7,
comma 3, in quanto quel regolamento, a distanza di quasi due anni dalla entrata
in vigore del d.lgs. n. 112 del 1998, non sarebbe
stato adottato.
1.5. Ad
avviso della Regione Toscana, le violazioni dell’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 e dell’art. 7,
comma 3, della legge n. 59 del 1997, determinerebbero una lesione delle
attribuzioni regionali nel settore dello sport, così come delineate nella
legislazione richiamata. Le Regioni, infatti, pur titolari delle competenze
volte ad organizzare e programmare rilevanti interventi di promozione di
attività sportive, che implicano l’acquisizione di notevoli risorse finanziarie,
si vedrebbero del tutto estromesse, in violazione del comma 4 del citato art.
157, dall’organismo preposto a decidere in concreto come e a favore di chi
ripartire i finanziamenti. Si determinerebbe, di conseguenza, un illegittimo
utilizzo del potere dello Stato che verrebbe a menomare la sfera di
attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni in materia di sport.
In effetti,
secondo la ricorrente, il d.lgs. n. 112 del 1998,
come già il precedente d.P.R. n. 616 del 1977,
sarebbe qualificabile come legge fondamentale di riforma, giacché detta nuovi
criteri di riparto di competenze tra Stato e Regioni. Si tratterebbe, quindi,
di una disciplina organica attuativa di norme costituzionali sulle competenze
che sarebbe, perciò, idonea a fungere da parametro interposto nei conflitti di
attribuzione tra Stato e Regioni.
1.6. Secondo
la Regione Toscana, nella fattispecie sarebbe stato violato anche il principio della
leale cooperazione. Il Governo, infatti, pur avendo a disposizione quasi due
anni per adottare il regolamento di riordino dell’Istituto per il credito
sportivo e pur avendolo già tecnicamente predisposto, avrebbe omesso di
approvarlo nonostante l’allora imminente scadenza del consiglio di
amministrazione dell’ente, che avrebbe imposto una tempestiva approvazione
della riforma per evitare che il nuovo consiglio di amministrazione fosse
ricostituito sulla base dei vecchi criteri. Si lamenta inoltre nel ricorso che
il Ministro per gli affari regionali, in sede di Conferenza unificata, avrebbe assicurato l’adozione del nuovo regolamento entro la
scadenza del 25 novembre 1999 o, in alternativa, la nomina di un commissario,
mentre, senza alcuna informazione preventiva e senza motivazione, sarebbe poi
stato adottato il decreto impugnato.
2. Si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.
L’Avvocatura
premette che, ai sensi del decreto interministeriale 2 novembre 1959 e
successive modificazioni, recante l’attuale statuto dell’Istituto per il
credito sportivo, il precedente consiglio di amministrazione dell’ente
(costituito con decreto in data 11 ottobre 1995) cessava dalla carica in data
11 ottobre 1999, sicché – in vista della scadenza del regime di prorogatio e per non paralizzare l’attività
dell’ente - era stato necessario provvedere alla sua ricostituzione con il
decreto 27 novembre 1999, impugnato dalla Regione Toscana.
La difesa
erariale – rilevato che la ricorrente àncora l’asserita
lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite nel settore
dello sport alla violazione dell’art. 157 del d.lgs.
n. 112 del 1998 - osserva che questa disposizione in realtà, dopo avere
previsto il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di programmi
degli interventi aventi ad oggetto impianti sportivi (comma 1) e dopo avere
riservato allo Stato le funzioni di vigilanza sull’Istituto di credito sportivo
(comma 3), dispone che si proceda al riordino di tale ente "con regolamento
ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 […] anche
garantendo una adeguata presenza nell’organo di
amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali"
(comma 4).
Ad avviso
dell’Avvocatura dello Stato, sarebbe priva di fondamento l’affermazione della
ricorrente, secondo cui il provvedimento di riordino non sarebbe ancora stato
emanato nonostante l’avvenuto decorso del termine di novanta giorni di cui al
comma 3 dell’art. 7 della legge n. 59 del 1997, in quanto detto termine
decorrerebbe non dall’entrata in vigore del d.lgs. n.
112 del 1998, ma dall’adozione di "ciascun decreto di attuazione di cui al
comma 1 del medesimo art. 7"; decreto, quest’ultimo, che farebbe decorrere
l’esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dalla data di trasferimento
dei beni e delle risorse all’uopo necessarie.
Su queste
premesse la difesa dello Stato conclude che l’adozione del contestato decreto
di ricostituzione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito
sportivo sarebbe, nell’attuale mancanza del citato regolamento di riordino,
pienamente legittima e non potrebbe configurare una indebita
interferenza o una negativa incidenza sulla sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantita alla Regione Toscana, neppure sotto il profilo
della inosservanza del principio della leale cooperazione.
3.
Nell’imminenza dell’udienza pubblica del 9 ottobre 2001, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, nella quale
ribadisce che il decreto impugnato è stato adottato perchè il consiglio di
amministrazione dell’Istituto era scaduto e che, non essendo decorso il termine
per l’adozione del regolamento di riordino, il rinnovo del consiglio di
amministrazione non avrebbe potuto essere effettuato
se non sulla base delle disposizioni dello statuto dell’ente allora vigente.
Quanto alla
violazione del principio di leale collaborazione che discenderebbe dal
deliberato ritardo nella emanazione del regolamento, la difesa erariale ne
contesta la sussistenza, ricordando che le Regioni erano a conoscenza della
prevedibile e necessaria emanazione del decreto di ricostituzione del consiglio
di amministrazione dell’Istituto secondo le "vecchie" regole, nel
caso (in effetti verificatosi) di mancata emanazione
del regolamento di riordino entro il 25 novembre 1999.
4. Con
ordinanza in data 13 dicembre 2001, la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo
del ricorso oggetto del presente conflitto, il quale veniva
successivamente discusso all’udienza pubblica del 5 novembre 2002.
Considerato
in diritto
1. Oggetto
del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana è il decreto 27
novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione
dell’Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2002. Ad avviso
della ricorrente sarebbero violate le attribuzioni costituzionalmente garantite
alle Regioni nel settore dello sport dagli articoli 117 e 118 della
Costituzione, come definite dall’art. 56 del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382), e dagli artt. 3, comma 7, e
157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Nel ricostituire il
consiglio di amministrazione dell’istituto, sarebbe stata
infatti disattesa la volontà del legislatore delegato di assicurare in
esso una effettiva rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali.
Sarebbe stato
altresì violato il principio della leale cooperazione, in quanto il Governo non
ha adottato, entro il termine prescritto, il regolamento di riordino
dell’Istituto per il credito sportivo previsto dall’art. 7,
comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, ed ha
invece nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituto stesso,
senza fornire alcuna informazione preventiva alle Regioni e senza alcuna
motivazione.
2. Il
ricorso, che deve essere deciso alla luce delle disposizioni costituzionali
evocate quale parametro di giudizio nel testo vigente alla data della sua
proposizione, è infondato.
3. Ai fini
dell’inquadramento delle questioni poste dal presente conflitto, è utile procedere
alla ricognizione della normativa relativa all’Istituto per il credito sportivo
nella sua evoluzione e, parallelamente, di quella relativa al riparto delle
competenze tra Stato e Regioni in materia di sport e di credito.
3.1.
L’Istituto per il credito sportivo è stato istituito con legge 24 dicembre
1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in
Roma), che, all’articolo 1, lo definiva ente di diritto pubblico con
personalità giuridica e gestione autonoma, il cui patrimonio, ai sensi
dell’art. 2, era costituito dal fondo di dotazione conferito dai partecipanti
nominativamente individuati, da un fondo di garanzia di 2.500 milioni conferito
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla riserva ordinaria di cui
al successivo art. 13 e da eventuali riserve straordinarie.
In base alla
legge istitutiva, l’Istituto esercitava il credito, sotto forma di mutui a
medio e lungo termine, a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici
che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia, sentito
il parere tecnico del CONI, intendessero costruire,
ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa
l’acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad
attività sportive. Il credito poteva essere esercitato, con le medesime
modalità e per le medesime finalità, anche in favore di federazioni sportive
nazionali riconosciute dal CONI, di società ed
associazioni sportive e di enti di promozione sportiva aventi personalità
giuridica e riconosciuti dal CONI, di società e associazioni sportive affiliate
ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi
personalità giuridica, nonché a favore di ogni altro ente morale che
perseguisse, in conformità della normativa ad esso relativa e sia pure
indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.
Ai sensi dell’art.
4, l’Istituto provvedeva alla concessione del credito con i mezzi patrimoniali
disponibili di cui all’art. 2, con eventuali anticipazioni degli enti
partecipanti e con l’emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a
trenta volte l’ammontare del patrimonio formato ai sensi dell’art. 2. L’art. 5
autorizzava l’Istituto a concedere contributi agli interessi sui mutui anche se
accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le
finalità della legge, con la disponibilità di un fondo speciale costituito
presso l’istituto medesimo e alimentato con il versamento dell’aliquota dell’1
per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, a norma
dell’art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496
(Disciplina delle attività di giuoco), nonché con l’importo dei premi dei
concorsi medesimi colpiti da decadenza.
L’attività
dell’Istituto era poi regolata, conformemente alle disposizioni legislative,
dallo statuto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre
1959, più volte modificato da successivi decreti. Lo statuto riproduceva
in larga misura le previsioni della legge istitutiva, ora succintamente
richiamate.
La legge n.
1295 del 1957 è stata abrogata dall’art. 161 del d.lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), ad eccezione degli artt. 2, quarto comma,
3, settimo comma, e 5, concernenti, rispettivamente, una componente della
dotazione patrimoniale dell’Istituto, l’ammontare degli onorari notarili e la
facoltà di concedere contributi sugli interessi sui mutui accordati da altre
aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti.
3.2. Non vi è
alcun dubbio che, sulla base della disciplina ora riguardata, l’attività
dell’Istituto per il credito sportivo fosse
qualificabile come attività bancaria, che secondo il citato d.lgs.
n. 385 del 1993 consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell’esercizio
del credito, attività questa riservata appunto alle banche (art. 10), le quali devono essere costituite in società per azioni o in
società cooperative per azioni a responsabilità limitata [art. 14, comma 1, lettera a)]. L’Istituto, svolgendo
attività di credito, attraverso la erogazione di mutui
e di contributi agli interessi su mutui contratti con altri istituti di
credito, e di raccolta del risparmio, sia pure solo sotto forma di emissione di
prestiti obbligazionari, non ha assunto la forma societaria: esso pertanto
rientra nell’ambito delle banche pubbliche residue, di cui all’art. 151 del d.lgs. n. 385 del 1993, la cui operatività, organizzazione
e funzionamento sono disciplinate dallo stesso decreto legislativo, dagli
statuti e dalle norme in questi richiamate.
3.3. Chiarita,
dunque, la natura dell’attività svolta dall’Istituto per il credito sportivo,
occorre procedere ora alla ricognizione della normativa concernente il riparto
di attribuzioni tra Stato e Regioni in materia.
L’art. 56 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel disporre il
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di
turismo ed industria alberghiera, aveva incluso fra queste "la promozione
di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed
attrezzature, d’intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani
in età scolare, con gli organi scolastici". La medesima disposizione, in
ordine all’organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e alle
relative attività promozionali, manteneva ferme le competenze del CONI e prevedeva che le Regioni potessero avvalersi
della consulenza tecnica di quest’ultimo per gli impianti e le attrezzature da
esse promossi.
La legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa) ha delegato il Governo a conferire alle
Regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 della
Costituzione, nel testo allora vigente, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici. Dal suddetto trasferimento erano
esclusi i compiti e le funzioni riferibili alle materie specificamente indicate
dall’art. 1, comma 3, espressamente riservate allo
Stato. Di particolare rilievo, ai fini della presente controversia è la
constatazione che le funzioni e i compiti riconducibili all’attività bancaria
non erano riservate allo Stato e non erano dunque sottratte alla delega.
Infatti, esclusi dal trasferimento erano, ai sensi dell’art.
1, comma 3, lettera h), nella sua originaria formulazione, le
funzioni e i compiti riconducibili alla materia "moneta, perequazione
delle risorse finanziarie e sistema valutario", non invece le banche.
In attuazione
della delega, era stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il quale, per la parte che qui interessa, aveva disposto, all’art. 157, sotto
la rubrica "Competenze in materia di sport", al comma 3, che
restavano salve le funzioni statali di vigilanza sul CONI
e sull’Istituto per il credito sportivo, e al comma 4, che con l’apposito
regolamento di cui all’art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nei
termini ivi previsti, il Governo provvedesse al riordino dell’Istituto, anche
garantendo una adeguata presenza nell’organo di amministrazione dei
rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
Ed è appunto
questa la disposizione che si assume violata dal decreto ministeriale
impugnato, con conseguente lesione delle attribuzioni regionali.
4. La
prospettazione della Regione non può essere accolta per l’assorbente rilievo
che la disposizione su cui si fondava la previsione della necessaria
partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali al
consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo deve
ritenersi superata per effetto della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed
integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di
formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), promulgata e
pubblicata dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Tale legge ha infatti sostituito
l’art. 1, comma 3, lettera h), della legge n. 59 del 1997, riformulando
questa disposizione nel senso che dal conferimento di funzioni alle Regioni e
agli enti locali sono escluse non solo quelle riconducibili alla materia
"moneta, perequazione delle risorse finanziarie e sistema valutario",
ma anche quelle afferenti alla materia "banche". E poiché l’Istituto
per il credito sportivo è una banca, il principio della lex
posterior impedisce di ritenere tuttora vigente
il precedente conferimento alle Regioni e alle autonomie locali di funzioni ad esso relative.
Si è qui in presenza di un fenomeno in cui il legislatore, per
provocare la cessazione di vigenza del decreto legislativo, ha operato sulla
legge di delegazione nel momento in cui il termine per l’esercizio della delega
era scaduto, sicché la complessa operazione non può essere intesa come
conferimento di una nuova delega valida de futuro, diretta ad escludere
l’attribuzione alle Regioni e agli enti locali di compiti e funzioni inerenti
alla gestione dell’Istituto per il credito sportivo, ma puramente e
semplicemente come intervento legislativo mirante a rendere priva di una base
legale qualsiasi attribuzione medio tempore intervenuta,
con immancabili riflessi sul piano della vigenza. La circostanza che il
Parlamento, con la legge n. 191 del 1998 abbia operato nominalmente sulla legge
di delegazione e sui poteri del Governo, anziché agire direttamente sulle
corrispondenti disposizioni del decreto legislativo attuativo
(art. 157 d.lgs. n. 112 del 1998, nella parte in cui,
regolando l’Istituto per il credito sportivo, attraeva alla materia dello sport
anche profili riguardanti una banca) non può essere altrimenti interpretata che
come rimozione di queste disposizioni fin dall’origine. Una ricostruzione,
questa, che è corroborata da quanto disposto dall’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137 (Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), il quale, nel
quadro delineato dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, ha
nuovamente delegato il Governo a riordinare i compiti dell’Istituto per il
credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle
Regioni e delle autonomie locali. A ispirare la più recente disciplina è stata
indubbiamente la considerazione che, anche se si tratta di una
"banca", tale istituto svolge una attività
suscettibile di incidere sull’"ordinamento sportivo" che, in forza
del terzo comma dell’art. 117 Cost., forma oggetto di competenza legislativa
concorrente. Ma essa costituisce, nel medesimo tempo, conferma che la
partecipazione delle Regioni e delle autonomie locali agli organi dell’ente non
poteva più trovare fondamento nell’art. 157 del d.lgs.
n. 112 del 1998 proprio a causa della vicenda normativa sopra descritta.
Il decreto
impugnato, che ha ricostituito il consiglio di
amministrazione sulla base di quanto previsto dallo statuto dell’ente all’epoca
vigente, non è dunque lesivo di alcuna attribuzione regionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato provvedere,
con il decreto impugnato, alla rinnovazione della composizione del consiglio di
amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30
giugno 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Carlo
MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 15 luglio 2003.