Ordinanza n. 238 del 2003

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ORDINANZA N.238

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Riccardo CHIEPPA, Presidente

-          Gustavo ZAGREBELSKY

-          Valerio ONIDA

-          Carlo MEZZANOTTE

-          Fernanda             CONTRI

-          Guido NEPPI MODONA

-          Piero Alberto CAPOTOSTI

-          Annibale MARINI

-          Franco BILE

-          Francesco AMIRANTE

-      Romano VACCARELLA

-          Paolo MADDALENA

-          Alfio FINOCCHIARO           

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 27 gennaio 2000, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Erminio Boso nei confronti del senatore Antonio Di Pietro, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ricorso depositato il 30 dicembre 2002 ed iscritto al n. 233 del registro ammissibilità conflitti.

            Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico del senatore Erminio Boso, imputato del delitto di cui agli artt. 595 cod. pen., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per  talune dichiarazioni rilasciate alla stampa e asseritamente lesive della reputazione del senatore Antonio Di Pietro, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza dell’11 dicembre 2002, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione adottata dal Senato della Repubblica in data 27 gennaio 2000 con la quale era stata affermata, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, la insindacabilità delle suddette dichiarazioni;

che il ricorrente premette di aver già sollevato, nel corso del medesimo procedimento, identico conflitto di attribuzione senza, peraltro, assolvere l’onere di notificare al Senato della Repubblica, nel prescritto termine di sessanta giorni, il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità;

che, ad avviso dello stesso ricorrente, tale omissione non dovrebbe, comunque, ritenersi preclusiva della riproponibilità del conflitto;

che, quanto ai termini del conflitto, ritiene il ricorrente che non sarebbe nella specie ravvisabile il necessario collegamento funzionale fra le espressioni del senatore Boso e la sua attività parlamentare e farebbe, altresì, difetto un qualsivoglia intento divulgativo di una scelta o di un’attività politico-parlamentare;

che, conseguentemente, la delibera di insindacabilità, in quanto lesiva delle attribuzioni del potere giudiziario, dovrebbe essere annullata.

     Considerato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ripropone nei confronti del Senato della Repubblica un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato identico ad altro in relazione al quale aveva omesso di notificare, nel termine prescritto, il ricorso e la relativa ordinanza di ammissibilità;

che l’ammissibilità della riproposizione del medesimo conflitto è stata di recente esclusa da questa Corte in un caso analogo a quello presente, rilevandosi, in particolare, come, in relazione alle finalità ed alle particolarità dell’oggetto del conflitto di attribuzione, sussista l’«esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti» essendo necessario ristabilire sollecitamente «certezza e definitività di rapporti» essenziali ai fini di un regolare svolgimento delle funzioni costituzionali (sentenza n. 116 del 2003);

che, pertanto, anche il conflitto in esame, in quanto ripropositivo di altro precedente, divenuto improcedibile per la mancata notifica dell’atto introduttivo e della relativa ordinanza di ammissibilità, deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con l’atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11  luglio 2003.