ORDINANZA N.235
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della
legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi
ai fini previdenziali per i liberi professionisti), promosso con ordinanza del
20 aprile 2002 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Vanda Graziosi contro Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei dottori commercialisti, iscritta al n. 339 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti
di costituzione di Vanda Graziosi e della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2003 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Marcello Troiani per Vanda
Graziosi, Michele Iacoviello Jr. per la Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti nonché
l’avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio di
ministri.
Ritenuto che nel
corso di un procedimento civile instaurato dalla signora Vanda Graziosi nei confronti della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti al fine di
ottenerne la condanna alla restituzione di quanto complessivamente versato dal
fratello defunto a titolo sia di contributi relativi al periodo 1° gennaio
1970-27 giugno 2000 di iscrizione alla Cassa convenuta, sia di onere per la
ricongiunzione di sei anni di anzianità contributiva maturati presso l’INPS
(nel periodo 1° gennaio 1963-31 gennaio 1969), chiesta ed ottenuta dal de cuius il 19
aprile 1994, il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della
legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi
ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui dispone
che nei confronti dei soggetti che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione
non si applica l’art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, il quale consente
a coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa convenuta senza aver maturato i
requisiti per il diritto a pensione – ed, eventualmente, agli eredi di questi
che, come la ricorrente, non abbiano diritto alla pensione indiretta – di
richiedere la restituzione dei contributi versati alla Cassa stessa;
che il remittente, dopo aver precisato che la domanda di
rimborso formulata dalla signora Graziosi è inaccoglibile
in quanto fondata sul menzionato art. 21 rispetto alla cui applicazione l’art.
8 impugnato rappresenta «un limite insormontabile», osserva che, pur
contrastando con la ratio del contratto di tipo aleatorio la
previsione della restituzione dei contributi nell’ipotesi in cui non vengano
raggiunti i requisiti per il diritto a pensione, tuttavia l’impugnata
disposizione appare lesiva del principio di razionalità poiché, senza alcuna
valida giustificazione, porta a trattare in modo diverso situazioni uguali;
che al riguardo il giudice a quo precisa che, in casi come quello in esame, pur dovendo
escludersi la rimborsabilità dei contributi trasferiti dall’INPS alla Cassa in
quanto essi comunque dovrebbero tornare all’ente di provenienza avendo avuto a
suo tempo una precisa funzione assicurativa, tuttavia, «almeno fino a quando si
considera valido, costituzionale e finanziariamente corretto l’art. 21», non vi
è alcuna giustificazione per negare, in funzione del solo esercizio della
facoltà di ricongiunzione, la restituzione sia dei contributi versati
direttamente alla Cassa (sulla cui entità e destinazione la ricongiunzione non
incide affatto) sia di quanto ad essa corrisposto come onere per la
ricongiunzione (il cui trattenimento da parte della Cassa, in un sistema in cui
è ammessa la possibilità del rimborso dei contributi non utilizzati da parte
dell’assicurato, viene a costituire una sorta di arricchimento senza causa);
che, infatti, l’equilibrio finanziario della prestazione
gravante sulla Cassa non subisce alcuna modifica per effetto della
ricongiunzione perché l’ente, per dare attuazione alla relativa istanza
dell’assicurato, non si limita a chiedere ed ottenere i contributi versati a
suo tempo nella gestione di provenienza, ma ottiene dall’assicurato cospicue integrazioni
di tale somma, sulla base del calcolo della riserva matematica, corrispondente
al capitale destinato ad alimentare l’incremento di pensione derivante dalla
ricongiunzione che dovrà essere erogato all’iscritto non appena avrà maturato i
requisiti per accedere alla prestazione;
che nel caso di specie, infatti, il periodo contributivo
presso l’INPS, pari al valore nominale di lire 4.379.000 (comprensivo di
interessi), è stato significativamente integrato con il versamento da parte
dell’assicurato della somma di lire 44.802.000, onde raggiungere la riserva
matematica calcolata in lire 49.181.000:
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
e la signora Vanda Graziosi;
che la Cassa chiede una dichiarazione di infondatezza
della questione rilevando che un eventuale diritto alla restituzione dei
contributi non utilizzati dall’interessato può sussistere solo se
specificamente attribuito da apposite norme derogatorie – una delle quali è
l’art. 21 della legge n. 21 del 1986 – che, come tali, sono di stretta
interpretazione;
che, nel caso di specie, i requisiti di cui all’art. 21
ora menzionato non sussistono in quanto l’art. 8 della legge n. 45 del 1990
esclude espressamente il diritto al suddetto rimborso nei confronti dei
soggetti che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione prevista dalla
stessa legge;
che la signora Graziosi chiede, invece, che la questione
sia dichiarata fondata ribadendo, sostanzialmente, le argomentazioni del
giudice remittente e soggiungendo che la auspicata rimborsabilità dovrebbe
essere estesa anche ai contributi trasferiti dall’INPS alla Cassa convenuta;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, sul principale rilievo
della non condivisibilità della premessa logica da
cui muove il remittente, rappresentata dalla asserita identità della situazione
del professionista che versa esclusivamente i contributi alla rispettiva Cassa
previdenziale e di quella del professionista che si avvalga della facoltà,
prevista dalla legge n. 45 del 1990, di chiedere la ricongiunzione di tutti i
periodi di contribuzione ovunque versati;
che la difesa erariale sottolinea, inoltre, la
specificità dell’istituto della ricongiunzione, la quale giustifica il diverso
trattamento anche con riferimento alla ripetizione dei contributi versati;
che, in altri termini, la contestata esclusione del
diritto al rimborso è perfettamente corrispondente alla logica che ispira tutta
la normativa dettata dalla legge n. 45 del 1990 nella quale va attribuito un
ruolo centrale alla disposizione di cui all’art. 4, comma 3, che prevede
l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione in caso di accettazione –
anche implicita – da parte dell’interessato della proposta della gestione
previdenziale circa le modalità di versamento e l’entità del relativo onere.
Considerato
che il Tribunale di Torino dubita, in relazione all’articolo 3
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 8 della
legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui dispone che nei confronti dei
soggetti che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione dei contributi
previdenziali non si applica l’articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 2l;
che tale
disposizione consente a coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa di
previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e ai loro eredi non
aventi diritto alla pensione indiretta di chiedere la restituzione dei
contributi versati purché, nell’un caso e nell’altro, l’iscritto non abbia
maturato i requisiti per il diritto a pensione;
che il giudice
remittente, mentre espone che l’iscritto aveva versato per oltre trent’anni
contributi alla Cassa ed aveva fruito per oltre sei anni di una posizione
previdenziale presso l’INPS riguardo alla quale si era avvalso della facoltà di
ricongiunzione, non descrive compiutamente la fattispecie, omettendo anche di indicare
l’età del professionista;
che
l’ordinanza di rimessione non fornisce alcuna motivazione sull’accertamento del
mancato conseguimento da parte del medesimo dei requisiti del diritto a
pensione e quindi sull’esistenza del diritto alla restituzione dei contributi,
ma si limita sul punto a far propria implicitamente la tesi della ricorrente;
che le
suindicate omissioni, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica
circa l’incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione soggettiva fatta
valere in giudizio, si risolvono in una carenza di motivazione sulla rilevanza
della questione prospettata nel giudizio a
quo;
che, pertanto,
la questione stessa è manifestamente inammissibile.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 5 marzo 1990,
n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 30 giugno 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE,
Redattore
Depositata in Cancelleria
l'11 luglio 2003.