Ordinanza n. 230 del 2003

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ORDINANZA N. 230

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo                     CHIEPPA                                                  Presidente

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                                        Giudice

- Valerio                        ONIDA                                                              “

- Carlo                           MEZZANOTTE                                                “

- Fernanda                     CONTRI                                                            “

- Guido                         NEPPI MODONA                                            “

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                                     “

- Annibale                     MARINI                                                            “

- Franco                         BILE                                                                  “

- Giovanni Maria           FLICK                                                               “

- Francesco                    AMIRANTE                                                      “

- Ugo                             DE SIERVO                                                      “

- Romano                      VACCARELLA                                               “

- Paolo                           MADDALENA                                                 “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3, 5, primo periodo, e 7, lettera e); 2, commi 1, 3, 5, 7 e 8; 3; 4, commi 4 e 5; 13, comma 5; 15 e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 25 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 4 novembre 2002 ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che la Regione Lombardia ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale degli articoli 1, commi 1, 2, 3, 5, primo periodo, e 7, lettera e); 2, commi 1, 3, 5, 7 e 8; 3; 4, commi 4 e 5; 13, comma 5; 15 e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», deducendone il contrasto con gli artt. 5, 76, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione;

che, specificamente, sono oggetto di impugnazione:

a) l’art. 1, comma 5, primo periodo, il quale porrebbe in materie di competenza regionale una normativa cedevole di dettaglio, il che, dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, non sarebbe più consentito;

b) l’art. 1, comma 7, lettera e), che, nell’escludere la concorrenza dell’interesse regionale con il preminente interesse nazionale in relazione ad opere aventi carattere interregionale o internazionale, lederebbe le competenze attribuite alle Regioni dagli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto e 118, comma primo;

c) l’art. 2, commi 5 e 7, il quale stabilisce che per la nomina di commissari straordinari destinati a seguire l’andamento delle opere aventi carattere interregionale o internazionale debbano essere sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, anziché prevedere la procedura dell’intesa;

d) l’art. 2, comma 7, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di abilitare i commissari straordinari ad adottare atti di sostituzione dei soggetti competenti che si rendano necessari per la sollecita realizzazione delle infrastrutture, in base al rilievo che tali poteri avrebbero dovuto essere conferiti ai Presidenti delle Regioni interessate;

e) l’art. 2, comma 8, che sarebbe illegittimo poiché non includerebbe le Regioni tra i soggetti a cui i commissari straordinari debbano riferire ed inoltre sottoporrebbe i commissari ai poteri di indirizzo e di controllo del Governo e non delle Regioni;

f) l’art. 3, in quanto disciplinerebbe la procedura di approvazione del progetto preliminare con regolazione di minuto dettaglio mentre, vertendosi su oggetti ricadenti nella competenza regionale in materia di governo del territorio, la legislazione statale avrebbe dovuto limitarsi alla predisposizione dei principi fondamentali;

g) il medesimo art. 3, il quale, nella parte in cui affida al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) l’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e coinvolge le Regioni interessate ai fini dell’intesa sulla localizzazione dell’opera (comma 5), ma prevede che il medesimo progetto non sia sottoposto a conferenza di servizi, violerebbe l’art. 76 della Costituzione, e specificamente l’art. 1, comma 2, lettera d), della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), che autorizzava solo a modificare la disciplina della conferenza dei servizi e non a sopprimerla;

h) l’art. 3, commi 6 e 9, il quale, nel prevedere che lo Stato possa procedere comunque all’approvazione del progetto preliminare relativo alle infrastrutture di carattere interregionale e internazionale superando il motivato dissenso delle Regioni, relegherebbe la Regione in posizione di destinataria passiva di provvedimenti assunti a livello statale in materie che sono riconducibili alle competenze regionali;

i) gli artt. 4, comma 5, e 13, comma 5, che alla procedura dell’art. 3, comma 6, fanno espresso rinvio;

j) l’art. 4, comma 5, nella parte in cui non subordina all’intesa regionale l’approvazione del progetto definitivo;

k) l’art. 15, che, attribuendo al Governo la potestà regolamentare di integrazione di tutti i regolamenti emanati in base alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici), contravverrebbe al rigido riparto di competenza posto nell’art. 117, comma sesto, della Costituzione;

l) l’art. 19, comma 2, il quale, demandando la valutazione di impatto ambientale a una Commissione speciale costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sarebbe illegittimo per la mancata previsione di una partecipazione regionale;

m) l’art. 1, commi da 1 a 3; l’art. 2, commi 1, 3 e 5; l’art. 3, comma 6; l’art. 4, commi 4 e 5; nonché l’art. 15, poiché in relazione a tutti gli articoli menzionati il Governo non ha accolto gli emendamenti che in sede di Conferenza unificata la Conferenza dei Presidenti delle Regioni aveva espressamente dichiarato come irrinunciabili, subordinando al loro accoglimento l’espressione del proprio parere favorevole;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato;

che, secondo la difesa erariale, la materia dei lavori pubblici, non richiamata nel nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, non potrebbe essere ascritta alla potestà residuale della Regione;

che inoltre la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), recependo le istanze regionali, avrebbe previsto che l’individuazione delle opere avvenga d’intesa fra lo Stato e le Regioni, sicché il decreto impugnato si dovrebbe considerare rispettoso delle attribuzioni regionali;

che la partecipazione effettiva delle Regioni alla fase di approvazione, come prevede l’art. 2, comma 1, del decreto impugnato, priverebbe di fondamento la censura relativa al potere sostitutivo conferito al Governo nell’ipotesi di dissenso della Regione interessata, tanto più che la fattispecie sarebbe perfettamente conforme allo schema di esercizio del potere sostitutivo delineato nell’art. 120, comma secondo, della Costituzione, venendo in questione opere che, per la loro indubitabile rilevanza strategica, sarebbero in grado di incidere sull’unità economica del Paese;

che, in ordine all’ammissibilità di una normativa statale di dettaglio, ovviamente cedevole, in materia di potestà concorrente, la difesa del Presidente del Consiglio rileva che ciò risponderebbe «ad una esigenza imprescindibile, in applicazione del principio di continuità, quando non vi sia alcuna altra norma applicabile alla fattispecie»;

che, relativamente alle censure che investono la previsione della nomina governativa di un commissario straordinario che vigili sull’andamento delle opere e l’attribuzione ad esso del potere di adottare i provvedimenti necessari alla tempestiva esecuzione dell’opera, la difesa erariale replica che la procedura ha luogo solo per le opere di interesse internazionale o interregionale e che comunque è previsto che siano sentiti i Presidenti delle Regioni coinvolte;

che, infine, rispetto alla violazione del principio di leale collaborazione, fondata sul fatto che il Governo non avrebbe recepito nel decreto impugnato gli emendamenti proposti in sede di Conferenza unificata, l’Avvocatura dello Stato osserva che la Conferenza si sarebbe limitata a formulare l’auspicio dell’accoglimento dei propri emendamenti e inoltre che l’impegno assunto in sede di Conferenza unificata non sarebbe comunque un elemento giuridicamente rilevante ai fini della valutazione del parametro cui commisurare la legittimità costituzionale della norma censurata;

che, in prossimità dell’udienza pubblica del 25 marzo 2003, la difesa della Regione Lombardia ha presentato un’istanza di rinvio della trattazione della causa, che è stata fissata per la discussione nell’udienza pubblica del 6 maggio 2003;

che in data 23 aprile 2003 la ricorrente ha depositato ampia documentazione dalla quale risulta che essa in data 11 aprile 2003 ha siglato un’intesa generale quadro con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dare attuazione sia alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sia al decreto legislativo n. 190 del 2002;

che è stata altresì depositata una copia della deliberazione n. VII/12734 della Giunta della Regione Lombardia in data 16 aprile 2003, nella quale, considerato che, con decreto della Giunta regionale n. 12677 del 10 aprile 2003, è stato approvato lo schema d’intesa generale quadro tra il Governo nazionale e la Regione, si prende atto «dell’intervenuta cessazione della materia del contendere» e contestualmente si autorizza il difensore della Regione «a perfezionare gli atti necessari all’abbandono della controversia»;

che in data 5 maggio 2003 la Regione Lombardia ha depositato atto di rinuncia al ricorso, completo di accettazione da parte dell’Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, ai sensi dell’articolo 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.